Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28241 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. VARRONE Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25633/2019 proposto da:

S.F., rappresentato e difeso dall’avvocato Lara Ratti, del foro di Monza ed elettivamente domiciliato agli indirizzi PEC dei difensori iscritti nel REGINDE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– intimato –

avverso la sentenza n. 268/2019 della Corte di appello di Milano, depositata il 21/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO Ritenuto che:

– con provvedimento notificato il 19.10.2017 la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano rigettava la domanda del ricorrente, volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione S.F., che veniva respinta dal Tribunale di Milano con ordinanza comunicata in data 16.03.2018, la quale veniva impugnata dinanzi alla Corte di appello di Milano che, con sentenza n. 268 del 21.01.2019, rigettava il gravame;

– la decisione evidenziava l’insussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, tanto per il riconoscimento dello status di rifugiato quanto per la protezione sussidiaria e umanitaria, rilevando che il Paese di provenienza del richiedente asilo, il Senegal, da cui era fuggito non era caratterizzato dalla presenza di un conflitto armato generatore di una situazione di violenza tanto diffusa e indiscriminata da interessare qualsiasi persona ivi abitualmente dimorante, come si evinceva dal report EASO. Del pari veniva negata la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari in difetto della deduzione di aspetti di particolare vulnerabilità e fragilità del richiedente, a fronte di una situazione del Senegal non instabile a livello politico-economico-sociale;

– propone ricorso per la cassazione di tale decisione – notificato in data 19.07.2019 – il S., affidato ad un unico motivo;

Il Ministero dell’interno è rimasto intimato.

Atteso che:

– con l’unico motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte di merito nell’esaminare la situazione di fatto per accordare la protezione sussidiaria tenuto conto del rischio del suo rientro nel Paese di origine per avere egli involontariamente causato un incendio per cui in caso di ritorno in Senegal lo avrebbero arrestato e condotto in carcere, non essendovi peraltro in Senegal il rispetto per i diritti umani.

Il motivo è inammissibile perché non specifica se la deduzione di essere stato incriminato per incendio colposo in Senegal sia stata proposta quanto meno avanti alla Corte territoriale.

La Corte distrettuale ha escluso l’esistenza della dedotta condizione di violenza indiscriminata da conflitto armato nel Paese di provenienza del richiedente sulla base del report EASO; si tratta di una valutazione in fatto, motivata e come tale non sindacabile in questa sede di legittimità, se non sulla base di specifiche critiche.

Il giudice del gravame, con una motivazione che si pone ben al di sopra del minimo costituzionale (Cass., Sez. Un., n. 8053 del 2014), ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto, nel rispetto dei criteri legali, che la connotazione privata della vicenda non vale a giustificare la misura della protezione internazionale ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b), sottolineando come l’evento non possedeva le caratteristiche di gravità e di frequenza e neppure proveniva da organi statuali e come il prospettato possibile accanimento delle autorità contro il ricorrente con riguardo all’incendio involontario provocato da quest’ultimo all’intero raccolto del vicino, presentato quale dato di fatto senza l’ausilio di alcuna convincente allegazione, si scontrava con la mancata richiesta di un patrocinio legale e del ricorso alla protezione degli organi statuali presupposto imprescindibile per invocare la protezione internazionale.

Una volta escluso dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, come nella specie, la rilevanza delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento del rifugio politico e della protezione sussidiaria di cui all’art. 14, lett. a) e b), D.Lgs. cit., in cui assume peso, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (cfr. Cass. n. 16275 del 2018; Cass. n. 16925 del 2018 e Cass. n. 14283 del 2019).

Diversamente il ricorrente quando solleva censure sull’accertamento di fatto, condotto dalla Corte di merito, in riferimento alla situazione del Senegal, sulla base delle fonti consultate, che il ricorrente ha contestato in termini di mero dissenso, deduce la questione dell’arresto che non risulta neanche paventato avanti ai giudici di merito, fatto che non è preso in alcun modo in considerazione dalla sentenza impugnata. Infatti resta in ragione di ciò anche non assolto l’onere di autosufficienza del ricorso, che presuppone che il ricorrente indichi il luogo ed il tempo processuale in cui la questione qui sollevata è stata introdotta nel giudizio, se ne impone la sua regolazione alla stregua del principio secondo cui il giudizio di cassazione può avere per oggetto solo la revisione della sentenza in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto già proposte (Cass. n. 4787 del 2012).

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Nessuna pronuncia sulle spese del giudizio in difetto di difese da parte dell’Amministrazione.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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