Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28242 del 14/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18085/2020 proposto da:

M.M.R., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Enrica Gianola Bazzini, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE DI BOLOGNA, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 2084/2020 depositato il 20/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. M.M.R., cittadino ***** – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese, dapprima trasferendosi a *****, presso una zia, per poi abbandonare il *****, nel timore che i clienti (per conto dei quali aveva investito delle somme) della società presso la quale egli lavorava, che era fallita per sua colpa, avrebbero potuto trovarlo ed ucciderlo così vendicandosi dell’accaduto – ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.

2. Il Tribunale di Bologna, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha infatti rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione aveva negato al richiedente la protezione internazionale ed il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta inattendibilità del racconto ed insussistenza dei presupposti di legge.

3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato, costituendosi tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 371 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3, del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. b) e c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, quanto alla non credibilità del ricorrente ed al mancato assolvimento dell’obbligo di cooperazione istruttoria. Le dichiarazioni rese dal ricorrente erano dettagliate ed il pericolo dedotto era ancora attuale ed il tribunale ha errato non valutando, ai fini della credibilità intrinseca delle prime, la loro coerenza con le pertinenti informazioni sul Paese di origine.

Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio, decisiva, della motivazione impugnata.

Il tribunale felsineo esclude infatti la protezione sussidiaria, ex art. 14, lett. a) e b):

1) per non aver richiesto l’opponente protezione allo Stato di appartenenza che, invece, come si valorizza nell’impugnato provvedimento, in ragione della prodotta documentazione ed all’esito della consultazione di notizia rinvenuta via web attraverso un link indicato, ha punito i dirigenti responsabili della frode, in tal modo confermando con l’effettività degli strumenti statuali di tutela, l’estraneità dell’accaduto del ricorrente e la conoscibilità di una siffatta informazione da parte dei clienti che avevano investito tramite il ricorrente; 2) difettando il pericolo di vendetta privata, dedotto dal ricorrente, di attualità, essendo decorsi otto anni dai fatti.

La diversa lettura dei fatti pure presente nella portata critica così per la dedotta attualità del pericolo nonostante la permanenza a ***** del richiedente per un biennio, presso un parente – rende poi ancora inammissibile il motivo perché portatore di critica non proponibile nel giudizio di legittimità (sub 1 penultimo alinea).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) e difetto di motivazione.

2.1. L’evidenza, riportata in decreto, che lo Stato avesse punito i dirigenti della società come responsabili della frode non avrebbe offerto alcuna rassicurazione su garanzie di difesa e giustizia nel Paese di origine, ed il rimpatrio del ricorrente avrebbe acuito di nuovo le minacce di cui era stata destinataria anche la sua famiglia, dopo la sua fuga a *****.

2.2. La conclusione raggiunta dal tribunale sulla insussistenza della violenza indiscriminata di cui all’art. 14, lett. c) è fondata sulla consultazione di una sola COI.

Gli aggiornamenti dei siti delle organizzazioni di cooperazione internazionale, risalenti al gennaio 2020, descriverebbero, invece, una situazione precaria, con scontri tra forze politiche e tafferugli domati dalla polizia con violenza.

Il motivo è inammissibile perché versato in fatto e diretto a sostenere una lettura degli avvenimenti diversa da quella adottata nel decreto quanto all’estremo dell’attualità del pericolo in contrasto con la nozione di violenza generalizzata adottata da questa Corte.

I link riportati in ricorso, con sintetica riproduzione dei loro contenuti, non contrastano le conclusioni dei giudici territoriali non riuscendo a definire, infatti, con superamento della giurisprudenza di questa Corte, una diversa nozione della violenza indiscriminata ex art. 14, lett. c) cit. che, in conformità con le decisioni della Corte di giustizia UE (sentenza 30 gennaio 2014, in causa C-285/12), deve essere interpretata nel senso che “il conflitto armato interno rileva solo se, eccezionalmente, possa ritenersi che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati, o tra due o più gruppi armati, siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria. Il grado di violenza indiscriminata deve aver pertanto raggiunto un livello talmente elevato da far ritenere che un civile, se rinviato nel Paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire detta minaccia” (Cass. 08/07/2019, n. 18306; Cass. 17/07/2020, n. 15317; Cass. 02/03/2021, n. 5675).

Vero è poi che, in tema di protezione sussidiaria, l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), che sia causa per il richiedente di una sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, quale individuato dalla medesima disposizione, implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito ed il risultato di tale indagine può essere censurato, con motivo di ricorso per cassazione, nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 29/10/2020, n. 23942; Cass. 15/07/2020, n. 15047; Cass. 21/11/2018, n. 30105).

Il tema delle fonti e del loro aggiornamento non ha pertanto astratta rilevanza nel giudizio cui è chiamato il giudice del merito per vagliare la situazione del Paese di origine ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ma in quanto la fonte più aggiornata, mancata nella valutazione del giudice, sia anche rilevante perché portatrice di un fatto decisivo e necessario per apprezzare la sussistenza dell’estremo della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, integrativa della protezione, che non può individuarsi nel mero fatto temporale.

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 33 Convenzione di Ginevra 1951 e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 19, comma 1 e art. 5, comma 6, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, “in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, lett. a)”.

Il tribunale ha negato la protezione per motivi umanitari non riconoscendo come particolarmente preoccupanti le condizioni di salute del richiedente (affetto da ansia ricorrente, insonnia, con problemi all’udito) che potrebbero degenerare nel sistema sanitario del *****, aggravato dalla mancanza di una politica dei vaccini, tanto più rilevante dopo la diffusione del “covid 19”.

I giudici di merito non hanno svolto correttamente il giudizio di comparazione tra la vita nel Paese di origine e quella costruita in Italia.

Il motivo è inammissibile perché manca di dedurre una situazione di vulnerabilità individuale in capo al ricorrente integrativa della richiesta protezione.

In materia di protezione per seri motivi di carattere umanitario ai fini del richiesto giudizio di comparazione tra la situazione del Paese di provenienza e quella del Paese di accoglienza del richiedente protezione a rilevare, quando in valutazione sia il diritto alla salute ed il suo trattamento nei diversi contesti di riferimento, non è la disparità, in via generale, dei servizi sanitari, ma quelle puntuali mancanze che, presenti nel Paese di provenienza, risultino correlate con la situazione dedotta dal richiedente per un giudizio che va speso, anche, in relazione agli altri elementi di composizione del giudizio, quali l’integrazione raggiunta nel Paese di accoglienza.

Lo stato patologico di ansia ed insonnia dedotto dal ricorrente è stato scrutinato correttamente dal Tribunale di Bologna in applicazione dei criteri di urgenza e necessità della patologia e dell’adeguatezza delle cure nel Paese di origine per un giudizio sulla individualizzazione del rischio in caso di rimpatrio, che resta non contrastato in ricorso se non per generiche censure sulla generale situazione sanitaria del *****.

La pure dedotta omessa valutazione del percorso di integrazione maturato dal richiedente che avrebbe trovato un impiego come operaio ed avrebbe frequentato “ben tre corsi di lingua italiana” è inammissibile perché reiterativa di un esame nel merito condotto sull’indicato estremo dal Tribunale felsineo ed escluso per i medesimi contenuti riportati in ricorso (attività lavorativa a tempo determinato solo dal 2019, corsi di formazione e volontariato).

4. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).

Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021

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