LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19511/2020 proposto da:
S.U.H., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Massimiliano Vivezio, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 3511/2020 depositato il 18/03/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. S.U.H., cittadino *****, *****, della Regione del ***** – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese per i contrasti esistenti tra la minoranza cui egli apparteneva, di cui il padre era un tabligh, o missionario, e che era stata, anche, oggetto di attacchi terroristici, ed i sunniti, e le persecuzioni sofferte – ricorre con un unico motivo per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.
2. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha infatti rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione aveva negato al richiedente la protezione internazionale ed il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta inattendibilità del racconto ed insussistenza dei presupposti di legge.
3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato, costituendosi tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 371 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con unico motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 9, in relazione al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) ed al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3.
Il tribunale ha valutato la domanda di protezione sussidiaria sulla base di informazioni risalenti nel tempo a ben tre anni prima la decisione di rigetto, ricorrendo ad una fonte EASO sviluppata su informazioni disponibili nel periodo compreso tra il 1 aprile 2016 ed il 31 maggio 2017, ben potendo i giudici acquisire più aggiornate informazioni, almeno fino al 29 novembre 2019, data della decisione, esercitando i poteri istruttori loro riservati.
Il motivo è inammissibile perché generico; esso invoca l’astratta rilevanza, in quanto “più aggiornate”, di fonti sulla situazione del Paese di origine del richiedente non valutate dai giudici di merito; la proposta critica infatti non si fa carico di dedurre quale sia il fatto, di carattere decisivo, che, individuato da quelle fonti, sia mancato nell’apprezzamento dei primi, non potendo esso individuarsi nel mero fatto temporale.
La situazione socio-politica o normativa del Paese di provenienza è rilevante solo se correlata alla specifica posizione del richiedente e quindi alla sua personale e diretta esposizione al rischio di un danno grave, la cui stima integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. 21/11/2018, n. 30105; Cass. 15/07/2020, n. 15047; Cass. 29/10/2020, n. 23942).
Il tema delle fonti e del loro aggiornamento non ha pertanto astratta rilevanza nel giudizio cui è chiamato il giudice del merito per vagliare la situazione del Paese di origine ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, ma in quanto la fonte più aggiornata, mancata nella valutazione del giudice, sia anche rilevante perché portatrice di un fatto decisivo e necessario per apprezzare la sussistenza dell’estremo della violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, integrativa della protezione, che non può individuarsi nel mero fatto temporale.
Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021