LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15944/2019 proposto da:
O.O., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 38 presso lo studio dell’Avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI CATANZARO, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 999/2019 depositato il 17/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. O.O., cittadino *****, nato nel ***** – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese temendo di essere ucciso per le medesime ragioni per le quali lo era stato il padre: la bramosia dei parenti di impossessarsi del terreno che il nonno aveva lasciato al primo, ultimo dei suoi figli, per compensarlo del fatto che non era andato a scuola ed aveva curato i propri genitori – ricorre con quattro motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.
2. Il Tribunale di Catanzaro, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, ha infatti rigettato l’opposizione avverso il provvedimento con cui la competente Commissione aveva negato al richiedente la protezione internazionale ed il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, nella ritenuta inattendibilità del racconto ed insussistenza dei presupposti di legge.
3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 14, come novellato, nella parte in cui prevede la disponibilità da parte del giudicante della videoregistrazione del colloquio effettuato dal ricorrente dinanzi alla commissione territoriale e dell’art. 35-bis, commi 9, 10 e 11 per avere escluso il Tribunale, la necessità di procedere all’audizione del ricorrente.
In assenza di videoregistrazione il giudice dell’opposizione è obbligato, quando richiesto, a procedere all’audizione del ricorrente ed in difetto è illegittima la decisione adottata.
Il motivo è infondato.
Va data continuità applicativa, nella condivisa persuasività del principio affermato, all’indirizzo di questa sezione definitosi a partire dalla sentenza Cass. 07/10/2020, n. 21584, secondo il quale, nei giudizi in materia di protezione internazionale, il giudice, in assenza della videoregistrazione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione territoriale, in un quadro di ritenuta osservanza della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (vd. sentenza Moussa Sacko c. Italia), ha l’obbligo di fissare l’udienza di comparizione (in tal senso già Cass. n. 17717 del 2018), ma non anche quello di disporre l’audizione del richiedente, salvo che: vi sia deduzione in ricorso di fatti nuovi a sostegno della domanda (sufficientemente distinti da quelli allegati nella fase amministrativa, circostanziati e rilevanti); il giudice ritenga necessaria l’acquisizione di chiarimenti in ordine alle incongruenze o alle contraddizioni rilevate nelle dichiarazioni del richiedente; il richiedente faccia istanza di audizione nel ricorso, precisando gli aspetti in ordine ai quali intende fornire chiarimenti e sempre che la domanda non venga ritenuta manifestamente infondata o inammissibile (conformi: Cass. 13/10/2020, n. 22049; Cass. 17/11/2020, n. 26124).
In difetto dei precisati presupposti applicativi, il motivo è infondato e finanche inammissibile là dove obliterando gli indicati contenuti non si fa portatore di puntale indicazione dei fatti dedotti avanti al giudice del merito a sostegno di tale richiesta, avendo il ricorrente un preciso onere di specificità della censura (Cass. 11/11/2020, n. 25312).
Non vi è infatti indicazione in ricorso di fatti nuovi allegati nel giudizio di merito né di una richiesta di audizione fondata su specifiche circostanze dedotte dal richiedente, e tanto nell’ulteriore evidenza che il tribunale non ha ritenuto necessaria l’acquisizione di chiarimenti nel dare conferma del giudizio di inattendibilità del racconto, nella insussistenza di una regola di giudizio sul diritto all’audizione del richiedente protezione.
3. Con il secondo ed il terzo motivo, da trattarsi congiuntamente perché connessi, il ricorrente fa valere l’omesso/errato esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della sua personale condizione di vulnerabilità, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il giudice di merito ha omesso la disamina della situazione del Paese di origine in forza di fonti aggiornate (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) e della generale situazione di insicurezza che avrebbe sostenuto il timore del richiedente di non far ricorso alle autorità statali per risolvere i suoi problemi (D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 lett. b).
Il ricorrente aveva comunque diritto alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c) cit. in ragione delle condizioni socio-politiche del suo Paese.
I motivi sono inammissibili là dove essi non si confrontano con il principio, consolidato, di questa Corte, per il quale nella implausibilità del racconto del richiedente protezione non incombe sul giudice del merito l’obbligo di collaborazione istruttoria (prima parte del principio di cui a Cass. n. 10286/2020; Cass. n. 16925/2020; n. 16925/2018).
Il tribunale ha ritenuto, infatti, il racconto del ricorrente implausibile ed incoerente e siffatto passaggio non è stato fatto oggetto di contestazione nel ricorso proposto dinanzi a questa Corte.
Tanto rende non scrutinabile in questa sede le ulteriori censure sulla protezione sussidiaria a tutela di posizioni individualizzate del richiedente (D.Lgs. n. 251 cit., ex art. 14, lett. b)).
Nel resto il tribunale ha fatto applicazione dell’ulteriore regula iuris per la quale, la situazione di oggettivo pericolo del Paese di provenienza del richiedente protezione deve essere apprezzata dal giudice del merito in base a fonti ufficiali ed aggiornate (Ecoi sulla violenza nel “*****” del 2015; Rapporto Onu del 2017) ed il motivo nel contestarne gli esiti, per diverse citate fonti, propone una lettura della situazione del “*****”, zona di provenienza del richiedente, che, più ancora che alternativa, e quindi inammissibile perché versata in fatto, risulta confermativa di quanto ritenuto dal tribunale e come inammissibile per inconcludenza dell’esito.
La censura segnala infatti le ragioni di una consultazione che danno conto di un conflitto che riguardando un particolare e circoscritto settore socio-economico del “*****” ***** (quello petrolifero e di sfruttamento dei giacimenti) e coinvolgendo del Paese determinate categorie di persone (militanti nei gruppi di emancipazione dei territori del Delta dallo sfruttamento), non assume quel carattere “generalizzato” che, definito dalla giurisprudenza di questa Corte in adesione a quella della Corte di Giustizia EU (Elfaji), ricorre “in situazioni – in cui – il conflitto ascenda ad un grado di violenza indiscriminata talmente intenso ed imperversante da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nella regione di provenienza corra il rischio descritto nella norma per la sua sola presenza sul territorio” (Cass. 02/03/2021, n. 5675; in termini: Cass. 08/07/2019, n. 18306; Cass. 17/07/2020, n. 15317).
5. Con il quarto motivo il ricorrente fa valere la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 e art. 19 in cui era incorso il tribunale nel negare all’istante la protezione per seri motivi di carattere umanitario, nonostante il divieto di espulsione dello straniero sancito a tutela di persecuzioni.
La compromissione del diritto alla salute ed all’alimentazione ed all’alimentazione e l’esistenza nel Paese di provenienza di condizioni di vita del tutto inadeguate ed in violazione degli obblighi internazionali avrebbe deposto per il riconoscimento della misura.
Il motivo è inammissibile perché sollecita questa Corte ad una nuova lettura del fatto pur a fronte della denunciata violazione di legge e di motivazione.
Il tribunale ha infatti scrutinato la dedotta fattispecie del diritto al permesso di soggiorno per seri motivi umanitari, avendo da un canto apprezzato l’inattendibilità della vicenda narrata e dall’altro l’insussistenza di altre situazioni di vulnerabilità della vita privata e familiare del richiedente in Italia, nella cui necessaria allegazione (Cass. 02/07/2020, n. 13573) si apprezza quel giudizio che, altrimenti condotto in via generale ed astratta, si porrebbe, per ciò stesso, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6 (Cass. 03/04/2019, n. 9304).
6. Il ricorso è in via conclusiva infondato e va rigettato.
Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione Prima civile, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2021