Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.28246 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5878-2015 proposto da:

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SESTO RUFO 23, presso lo studio dell’avvocato LUCIO VALERIO MOSCARINI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1227/2014 della COMM.TRIB.REG.VENETO, depositata il 14/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO FEDERICI;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. STANISLAO DE MATTEIS che ha chiesto accogliersi il primo motivo, con assorbimento del secondo.

Conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

T.L. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza n. 1227/06/2014, depositata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto il 14.07.2014, con la quale era dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo avverso l’avviso d’accertamento notificato dall’Agenzia delle entrate per la rideterminazione dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali relative all’anno 2006.

Ha riferito che con l’atto impositivo l’Ufficio aveva contestato alla ricorrente una plusvalenza non dichiarata, dell’importo di Euro 24.249,00, pari al valore di avviamento dell’azienda ceduta, ricavato dall’accertamento con adesione concluso tra la società acquirente e l’Ufficio del registro.

Era dunque seguito il contenzioso, esitato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza con l’accoglimento del ricorso della T.. La sentenza fu appellata dall’Agenzia delle entrate, che con la pronuncia ora impugnata accolse l’eccezione preliminare già proposta dall’ufficio in primo grado. Il giudice regionale ha ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo perché privo della sottoscrizione del difensore.

La ricorrente ha censurato la decisione con due motivi, cui ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.

Nell’udienza del 29 aprile 2021 la causa è stata trattata e decisa sulla base degli atti depositati dalle parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

con il primo motivo la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 22 dicembre 1992, n. 546, art. 12, comma 3 e art. 18, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’erronea pronuncia di inammissibilità del ricorso introduttivo del contribuente per difetto di sottoscrizione del difensore;

con il secondo si duole dell’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in ordine alla circostanza che la procura sia stata rilasciata o meno su foglio separato o in calce ad esso.

Esaminando il primo motivo la ricorrente invoca un vizio di interpretazione giuridica delle norme, il D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 12 e 18 lamentando che le ragioni su cui la Commissione regionale veneta ha fondato la propria decisione siano in contrasto con l’interpretazione della giurisprudenza più recente.

Il giudice regionale, nei “motivi della decisione”, ha rilevato che “il ricorso notificato per mezzo del servizio postale (…) risulta essere privo di sottoscrizione ed allo stesso, su foglio separato, risulta allegata una generica procura speciale sottoscritta dalla parte ed autenticata dal difensore, priva di data e di qualsiasi indicazione alla procedura cui era riferita. La copia depositata presso la Commissione tributaria provinciale in data 17 aprile 2012, pur contenendo, in difformità dall’originale, la procura speciale sull’ultima pagina dell’atto, risulta comunque priva della sottoscrizione del difensore. Si rilevano in calce all’atto le sottoscrizioni ai fini della sola procura speciale della parte come delegante e del difensore a certificazione dell’autenticità della firma da essa apposta. Pur volendo ritenere valida la procura conferita alla parte per l’assistenza tecnica, deve necessariamente tenersi conto nella fattispecie che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4, sancisce, espressamente, l’inammissibilità del ricorso in caso di mancata sottoscrizione del difensore tecnico”. Quindi, dopo aver menzionato taluni precedenti giurisprudenziali, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo per difetto di sottoscrizione del difensore.

Il motivo è fondato per le ragioni appresso sviluppate.

Va intanto premesso che secondo il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 1, “il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità deposita, nella segretaria della commissione tributaria adita, o trasmette a mezzo posta, in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento, l’originale del ricorso notificato a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c. ovvero copia del ricorso consegnato o spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale”. La giurisprudenza più sensibile all’interpretazione del dettato normativo alla luce dei principi elaborati dalla Corte costituzionale in materia di inammissibilità, ha avvertito che il rigore sanzionatorio riconducibile alle previsioni di inammissibilità impongono una interpretazione restrittiva delle ipotesi, solo per i casi in cui la gravità ne giustifica l’applicazione, a tal fine avendo riguardo all’orientamento emerso nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze C.Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002)”. (Cass., 17/11/2014, n. 24461). La medesima giurisprudenza ha pertanto escluso l’inammissibilità del ricorso introduttivo quando all’Ufficio sia consegnata la copia conforme e non l’originale, tenendo conto della più ristretta dimensione applicativa del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, comma 5, (cfr. anche Cass., 19/05/2017, n. 12621). Si tratta di un orientamento che questo collegio condivide e a cui intende dare continuità.

Ampliando l’attenzione sugli arresti della Corte di legittimità riguardanti la regolarità della sottoscrizione del ricorso e del rilascio della procura, si è affermato che a seguito dell’entrata in vigore della L. 27 maggio 1997, n. 141, modificativo dell’art. 83 c.p.c., la procura al difensore si considera apposta in calce alla citazione o al ricorso anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all’atto a cui si riferisce. Tale ipotesi ricorre allorché la pagina finale del ricorso sottoscritta fino all’ultimo rigo non consente l’inserimento della procura nello stesso foglio, rendendo pertanto necessario l’impiego di un foglio aggiunto, spillato al precedente e collegato ad esso dalla numerazione progressiva delle pagine e impiegato per scrivere la procura nei primi righi utili formando un corpo unico con il ricorso che precede (Cass., 29/08/1998, n. 8649; 4/12/2000, n. 15425). Ma si è al contrario anche affermato che ai fini della validità della procura rilasciata su foglio separato è irrilevante la mancanza di una espressa menzione del procedimento per il quale essa sia stata rilasciata, qualora essa sia stata notificata unitamente all’atto cui accede, in quanto la collocazione della procura, anche se rilasciata su foglio separato, è idonea a conferire la certezza circa la provenienza dalla parte del potere di rappresentanza e a dar luogo alla presunzione di riferibilità della procura al giudizio cui l’atto stesso fa riferimento. Peraltro, ai fini della validità della procura apposta su foglio separato, non è richiesto dalla legge che l’inserimento della procura nel foglio in cui è riportato il ricorso sia impedito dal fatto che la pagina finale dell’atto sia riempita fino all’ultima riga, né che per scrivere la procura si siano utilizzate le prime righe del foglio separato, al fine di formare un corpo unico tra questo e l’atto che precede (Cass., 24/09/2002, n. 13910; 12/12/2002, n. 17741; 2/04/2004, n. 6521).

Per quanto poi specificamente riferibile alla regolarità del ricorso, e in particolare alla sua rituale sottoscrizione, si è affermato che la firma del difensore sugli atti di cui all’art. 125 c.p.c., apposta anche solo sotto la certificazione dell’autenticità della sottoscrizione della parte, ha lo scopo – oltre che di certificare l’autografia del mandato – di sottoscrivere tale atto, con la conseguenza che non sussiste la nullità dell’atto stesso per mancata sottoscrizione del procuratore (Cass., 6/03/2004, n. 4617; 23/03/2005, n. 6225). Ed il principio è stato confermato con specifico riferimento alle controversie fiscali (Cass., 30/01/2008, n. 2070; 10/05/2006, n. 10773). Per esse si è infatti affermato il principio di diritto secondo cui nel processo tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4, – disposizione che va interpretata restrittivamente, al fine di salvaguardare la funzione di garanzia propria del processo e di limitare al massimo l’operatività di irragionevoli sanzioni in danno delle parti – il ricorso alla commissione tributaria provinciale è inammissibile solo ove la sottoscrizione manchi materialmente e totalmente e non quando la stessa possa essere desunta da altri elementi indicati nell’atto, con la conseguenza che il ricorso deve ritenersi ammissibile allorché la sottoscrizione del difensore del ricorrente, pur mancando in calce, sia apposta per certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, poiché in tal caso la firma del difensore ha lo scopo non solo di certificare l’autografia del mandato ma anche di sottoscrivere il ricorso e di assumerne, pertanto, la paternità (Cass., 31/07/2019, n. 20617). Il principio, la cui premessa si riporta alle considerazioni, già illustrate e relative alla interpretazione restrittiva delle norme che prevedono la sanzione della inammissibilità dei ricorsi in materia fiscale, si coordina peraltro con quanto già affermato, sempre da questa Corte, secondo cui nel contenzioso tributario la mancata sottoscrizione della copia del ricorso consegnata o spedita per posta all’Amministrazione finanziaria ne comporta la mera irregolarità se l’originale, depositato nella segreteria della commissione tributaria, risulta sottoscritto, e non l’inammissibilità di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18, comma 4, e art. 22, comma 2, che non si applicano qualora un esemplare dell’atto rechi la firma autografa dell’autore, poiché il resistente è comunque in grado di verificare la sussistenza della sottoscrizione sull’originale prima della propria costituzione, il cui termine scade successivamente a quello stabilito per la costituzione del ricorrente (Cass., 24461 del 2014, cit.).

Alla luce della interpretazione della disciplina sulla regolarità formale dell’atto introduttivo di un contenzioso, ed in particolare del contenzioso fiscale, può allora esaminarsi l’attuale controversia e le censure mosse alla decisione impugnata.

Dalla sentenza si evince che l’atto notificato all’Amministrazione finanziaria, peraltro riprodotto nel controricorso integralmente, non è stato sottoscritto in calce, ma ad esso risulta spillata la procura speciale, sottoscritta dal ricorrente e, per autentica, dal difensore tecnico. Il ricorso depositato invece presso la cancelleria, del quale manca un riscontro documentale negli atti difensivi, ma è ben descritto in sentenza, in difformità da quello notificato, è carente di sottoscrizione in calce al ricorso, che tuttavia contiene, proprio nell’ultima pagina, la procura speciale con sottoscrizione del contribuente e del difensore.

Premesso che l’Agenzia non ha contestato la difformità dei due atti, né la controversia portata all’attenzione della Corte deve occuparsene, per mera chiarezza la difformità non è relativa all’atto in sé e al suo contenuto, ma alla circostanza che il ricorso depositato presso la cancelleria ha in calce la procura e le relative sottoscrizioni, quello notificato all’Ufficio manca della procura speciale in calce, apposta invece su un ulteriore foglio, spillato e sottoscritto.

Ebbene, deve affermarsi che l’atto depositato presso la cancelleria non è affetto da alcun vizio formale che ne comporti l’inammissibilità. Come già avvertito dalla giurisprudenza di questa Corte, la sottoscrizione della procura speciale, che in quell’atto è apposta in calce, sull’ultima pagina, come riconosciuto nella stessa sentenza del giudice regionale, ha la funzione di certificare il mandato conferito, ma anche di assumere la paternità del ricorso medesimo. Quanto alla copia notificata all’Agenzia, anche tralasciando l’orientamento secondo cui la sottoscrizione per autentica della procura speciale spillata va ricondotta al ricorso con esso unitamente notificato, va rammentato il principio secondo cui la sua mancata sottoscrizione, se sottoscritto l’atto introduttivo depositato nella cancelleria, comporta una mera irregolarità, con esclusione di ogni ipotesi di inammissibilità del ricorso, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 18, comma 4. Il giudice regionale non ha tenuto conto dei principi enunciati.

L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo.

In conclusione il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con conseguente rinvio del processo alla Commissione tributaria regionale del Veneto, che in altra composizione provvederà ad esaminare il merito della controversia, oltre che a liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, cui demanda, in altra composizione, anche la liquidazione delle spese di legittimità.

Così deciso in Roma, il 29 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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