LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONDELLO Pasqualina Anna Piera – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 4935/2015 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende come per legge;
– ricorrente –
contro
INVECO S.R.L., in persona del legale rappresentante;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1101/24/14 della Commissione Tributaria regionale del Veneto depositata in data 30 giugno 2014;
udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 giugno 2021 dal Consigliere Pasqualina Anna Piera Condello;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. De Augustinis Umberto, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. La società Inveco s.r.l. proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia che aveva respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale – emessa, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis a seguito di controllo del Modello Unico 2006, relativo all’anno 2005 – per il recupero di rate non versate dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione di aree fabbricabili.
I giudici di primo grado avevano rigettato il ricorso perché la contribuente non aveva fatto corretta applicazione della procedura relativa alla rivalutazione che prevedeva il pagamento di tre rate alle rispettive scadenze e, solo dopo il decorso del termine quinquennale, in caso di mancata edificabilità dell’area, il riconoscimento in favore del contribuente di un credito d’imposta.
2. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello precisando che era avvenuta la maturazione del credito d’imposta per la sola parte versata. Osservava, in particolare, che l’appellante aveva effettuato il pagamento di due rate dell’imposta sostitutiva, senza porre in essere nel quinquennio alcuna opera edificatoria, per cui era sorto il diritto dell’Erario all’emissione della cartella esattoriale per l’importo dovuto relativamente alla terza rata non pagata; inoltre, il contribuente aveva maturato un credito d’imposta su quanto versato. Affermava che, a seguito “del comportamento anomalo adottato”, l’Erario non aveva subito un danno, poiché il contribuente non poteva ottenere il riconoscimento di un credito d’imposta su importi non versati, e che doveva essere applicata una sanzione, ai sensi del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8 dell’importo di Euro 258,00.
3. Contro la decisione d’appello ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate, con un unico motivo.
La contribuente non ha svolto attività difensiva in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo – art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3: violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 8 e del D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 – la difesa erariale contesta alla C.T.R. di avere erroneamente applicato la sanzione di Euro 258,00, pur non essendosi in presenza delle condizioni per le quali il citato art. 8 prevede la sua irrogazione e dovendo, piuttosto, la condotta della società essere inquadrata nell’omesso versamento dell’imposta dovuta, sanzionato ai sensi del richiamato art. 13, con l’applicazione di una sanzione pari al 30 per cento delle somme non versate.
2. Il motivo è fondato.
2.1. Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, la società contribuente ha aderito al beneficio previsto dalla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 473 e ss., (legge finanziaria del 2006), che prevedeva la possibilità per i soggetti titolari di reddito d’impresa di rivalutare il valore delle aree fabbricabili non ancora edificate, oppure risultanti tali a seguito di demolizioni di edifici preesistenti, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva pari al 19 per cento da applicarsi sui valori rivalutati iscritti in bilancio.
2.2. La fruizione dell’agevolazione è subordinata ad una doppia condizione: il pagamento dell’imposta sostitutiva in tre rate (comma 475) e l’utilizzazione edificatoria delle aree nei cinque anni successivi alla rivalutazione; i versamenti dell’imposta sostitutiva danno diritto ad un credito d’imposta pari all’importo versato.
Come precisato nella circolare n. 11/E del 31 gennaio 2002, l’utilizzo ai fini edificatori dell’area si realizza quando, nel termine di cinque anni dalla rivalutazione, la costruzione sia iniziata ed esista un edificio significativo dal punto di vista urbanistico, non essendo sufficiente che i lavori siano solo formalmente iniziati. In caso di mancata utilizzazione a fini edificatori dell’area, si decade dai benefici della rivalutazione, ai sensi del comma 474, e, in forza del rinvio contenuto nel comma 476, si applica il D.M. n. 86 del 2002, art. 3, comma 3, che prevede l’irrilevanza del maggior valore iscritto, il riconoscimento del credito per l’imposta sostitutiva pagata e la liberazione del saldo attivo.
2.3. Con la risoluzione n. 362 del 29 settembre 2008 l’Agenzia delle entrate ha ulteriormente chiarito che l’esercizio dell’opzione per la rivalutazione dei beni d’impresa e delle aree fabbricabili deve ritenersi perfezionato con l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei maggiori valori rivalutati e della relativa imposta sostitutiva. Pertanto, l’omesso, insufficiente o tardivo versamento della relativa imposta sostitutiva non rileva ai fini del perfezionamento della rivalutazione. In tal caso, l’imposta sostitutiva non versata è iscritta a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 10 e ss. ferma restando la possibilità per il contribuente di avvalersi delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13 (cosiddetto “ravvedimento operoso”).
3. Ciò posto in linea generale, i giudici regionali hanno accertato che la società, dopo avere versato le prime due rate, ha omesso il versamento del saldo, per cui, in sede di controllo automatizzato si è proceduto all’iscrizione a ruolo ed alla successiva emissione di cartella esattoriale da parte del concessionario.
A fronte dell’omesso versamento della terza rata, la C.T.R. avrebbe dovuto irrogare non la sanzione di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 8 (che recita “Fuori dei casi previsti negli artt. 1, 2 e 5, se la dichiarazione ai fini delle imposte dirette o dell’imposta sul valore aggiunto compresa quella periodica non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze ovvero in essa sono omessi o non sono identificati in maniera esatta e completi dati rilevanti per l’individuazione del contribuente e, se diverso da persona fisica, del suo rappresentante, nonché per la determinazione dei beni devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data del 31 dicembre, ovvero per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, essere annotati alla medesima data nei registri”), bensì la sanzione di cui al D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13 direttamente applicabile in relazione alla specifica condotta, in quanto la predetta disposizione è volta a sanzionare ogni ipotesi di tardivo o omesso versamento di somme alla scadenza prevista (Cass., sez. 6-5, 2/12/2014, n. 25525).
3.1. Questa Corte ha evidenziato che il D.Lgs. n. 471 del 1997 è atto normativo che, oltre a regolare le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette ed in materia di I.V.A., disciplina le sanzioni amministrative in materia di “riscossione dei tributi” in generale (Cass., sez. 5, 4/10/2010, n. 18140).
3.2. In tema di violazioni amministrative tributarie, l’art. 13 citato ha portata generale, applicandosi, come espressamente indicato nel comma 3, ad “ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto”. La sua applicabilità all’omesso o ritardato versamento di qualunque tributo risulta inequivocabilmente dal fatto che il titolo secondo del D.Lgs. cui la norma appartiene, si riferisce indiscriminatamente (come risulta sin dalla rubrica: “sanzioni in materia di riscossione”) alle sanzioni amministrative in materia di riscossione (a prescindere dalla specifica natura del tributo) e che la formulazione del comma 3 della disposizione in rassegna contempla espressamente l’estensione della sanzione pecuniaria del 30 per cento dell’importo non versato ad “ogni ipotesi di mancato pagamento del tributo o di una frazione nel termine previsto” (in questo senso, Cass., sez. 5, 28/03/2018, n. 7608, che ha ritenuto applicabile il richiamato art. 13 anche in ipotesi di tardivo pagamento dell’imposta di registro).
4. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio alla competente Commissione tributaria regionale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021