Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28253 del 15/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. PEPE Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20120/2014 R.G. proposto da;

Agenzia delle Entrate, in persona del suo Direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi n. 12, ope legis domicilia;

– ricorrente –

contro

Eurogamma S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Philip Laroma Jezzi;

– controricorrente –

e sul ricorso proposto da:

Eurogamma S.r.l., in persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. Philip Laroma Jezzi;

– ricorrente in via incidentale –

contro

Agenzia delle Entrate;

– intimata –

avverso la sentenza n. 170/05/14, depositata il 28 gennaio 2014, della Commissione tributaria regionale della Toscana;

udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 21 aprile 2021, dal Consigliere Dott. Liberato Paolitto.

RILEVATO

che:

1. – l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tre motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 170/05/14, depositata il 28 gennaio 2014, con la quale la Commissione tributaria regionale della Toscana, accolto, per quanto di ragione, l’appello proposto da Eurogamma S.r.l., – in riforma della pronuncia di prime cure ha parzialmente annullato un avviso di accertamento, e la conseguente cartella esattoriale, emessi per il recupero a tassazione, a fini Ires, Irap e Iva, di costi ritenuti indeducibili (e dell’Iva indetraibile);

– Eurogamma S.r.l. resiste con controricorso e articola due motivi di ricorso incidentale.

CONSIDERATO

che:

1. – in via pregiudiziale deve rilevarsi che la stessa Agenzia delle Entrate, su segnalazione dell’ufficio competente, ha dato conto dell’accesso della controricorrente alla definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, conv. in L. n. 136 del 2018, oltreché della regolarità della istanza di definizione e del versamento degli importi dovuti per il perfezionamento della domanda (così la nota dell’Agenzia delle Entrate), così concludendo per la dichiarazione di estinzione del giudizio;

2. – il D.L. n. 119 del 2018, art. 6, cit., dispone che “L’eventuale diniego della definizione va notificato entro il 31 luglio 2020” (c. 12) e che “In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto… Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate” (comma 13);

– non essendo stata presentata la cennata istanza di trattazione, e, per di più, essendosi dato atto del perfezionamento della procedura volta alla definizione della controversia, – ricorre la causa estintiva correlata al procedimento di definizione agevolata;

3. – le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, ult. prop., cit.);

– non ricorrono i presupposti di un ulteriore versamento a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 trattandosi di misura la cui natura eccezionale, perché lato sensu sanzionatoria, impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione (Cass., 12 novembre 2015, n. 23175 cui adde Cass., 28 maggio 2020, n. 10140; Cass., 18 luglio 2018, n. 19071).

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

compensa integralmente, tra le parti, le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenuta da remoto, il 21 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472