Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28255 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20686/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

Contro

T.G.;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione Regionale della Lombardia (Milano), Sez. 9, n. 5652/09/17, del 5 dicembre 2017, depositata il 28 dicembre 2017, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 maggio 2021 dal Consigliere Raffaele Botta.

FATTO E DIRITTO

Preso atto che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte e che le parti non hanno depositato memorie.

1. La controversia concerne l’impugnazione, con distinti ricorsi, di due comunicazioni di iscrizione ipotecaria cui il contribuente opponeva in un caso la mancata preventiva notifica dell’intimazione ad adempiere, e nell’altro caso l’inesistenza della notifica perché effettuata da soggetti non autorizzati; e la violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 per la precedente trascrizione sugli stessi bene di fondo patrimoniale e perché tali beni costituivano l’abitazione principale, e nell’altro caso; lamentava altresì l’eccesso di cautela essendo già stata eseguita la procedura di iscrizione di beni mobili registrati e l’illegittimità dei compensi di riscossione;

2. I ricorsi riuniti erano rigettati in primo grado, ma l’appello era accolto parzialmente in ragione della ritenuta omessa notifica della comunicazione preventiva D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 77, comma 2 bis. Avverso la sentenza d’appello l’amministrazione propone ricorso per cassazione con due motivi. Il contribuente non si è costituito;

3. Con il primo motivo la sentenza impugnata è censurata, per violazione dell’art. 112 c.p.c., per extra petizione in quanto il contribuente non ha sollevato né nel ricorso originario, né nell’atto d’appello, i cui contenuti essenziali sono specificamente riportati nel ricorso, alcuna eccezione di violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis;

4. Il motivo è fondato. Risulta per tabulas da quanto del ricorso originario e dell’atto d’appello riprodotto nel ricorso per cassazione che il contribuente non aveva eccepito la mancata comunicazione preventiva prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2 bis. Resta assorbito il secondo motivo con il quale la stesa censura viene proposta in ordine alla violazione dell’art. 115 c.p.c.;

5. Pertanto il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla CTR Lombardia in diversa, che provvederà anche sulle spese relative alla presente fase del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 20 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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