Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28256 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20350-2015 proposto da:

I.G., in proprio e nella qualità di titolare della omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO FEA 4, presso lo studio dell’avvocato ADELELMO COLESANTI, rappresentato e difeso dall’avvocato CARLO DE MAIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 318/2015 della COMM.TRIB.REG.CAMPANIA, depositata il 15/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE.

Per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria Regionale della Campania n. 318/52/15 depositata il 15.1.2015, non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.

RILEVATO

Che:

I.G. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento recante ricalcolo di maggiori imposte – Irpef, Iva ed Irap, per l’anno 2007 – derivante dalla imputazione di maggior reddito, all’esito di accertamento induttivo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39 comma 2 e del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 55 fondato – per come si legge in sentenza – “sullo scostamento degli studi di settore, sul presumibile utilizzo di personale a nero, sulla emissione di fatture non riportate nello studio di settore, sull’acquisto di un immobile per 11mila Euro nel 2008 e di altro immobile per 13.700,00 Euro nel 2009”.

Nel contraddittorio tra le parti, la Commissione Tributaria provinciale di Napoli – ritenuta la sussistenza dei presupposti per procedere all’accertamento induttivo D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 39, comma 1, lett. d) e quindi non necessario il preventivo contraddittorio – rigettava il ricorso sul rilievo che il contribuente, nonostante la constatata antieconomicità dell’attività, non aveva fornito la prova contraria di quanto accertato né addotto elementi a sostegno di quanto genericamente dedotto in ricorso.

Avverso la predetta sentenza il contribuente proponeva appello che era parzialmente accolto dalla CTR che riconosceva la erroneità della attribuzione della tipologia di minimarket anziché di quella di salumeria, con conseguente rideterminazione del reddito in senso più favorevole al contribuente. Per il resto la sentenza di primo grado era confermata, in particolare rilevandosi dalla CTR che “…l’accertamento in questione non è stato il frutto di una mera applicazione degli studi di settore, con insorgenza quindi dell’obbligo del preventivo contraddittorio, bensì di una verifica complessiva della dichiarazione dei redditi presentata per il 2007 e degli altri dati disponibili. IN sintesi risulta decisiva la circostanza che i dati degli studi di settore siano stati utilizzati solo a conclusione della verifica come elementi di riferimento rispetto ai quali parametrare la corretta percentuale di ricarico, laddove ben altri, ed analiticamente indicati, siano stati gli elementi impiegati per addivenire ad una valutazione di antieconomicità dell’attività e quindi posti alla base della presunzione di infedeltà dei ricavi contabilizzati”.

– Per la cassazione della sentenza sopra menzionata parte contribuente propone ricorso – illustrato da memoria – al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

CONSIDERATO

che:

– Il ricorso consta di tre motivi, il cui tenore, identico per tutti, reca: “Violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39; al D.P.R. n. 633 del 1972; agli artt. 24,97 e 111 Cost.; alla L. n. 200 del 2012, L. n. 241 del 1990, L. n. 331 del 1993; all’art. 2729 c.c.”.

– Il ricorso presenta evidenti profili di inammissibilità.

Invero il ricorrente lamenta la violazione di ben quattro testi legislativi (tre leggi e un D.P.R.) omettendo peraltro qualsivoglia riferimento ad individuate disposizioni in essi presenti: da qui un difetto di specificità del ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4.

A ciò si aggiunga che – sotto la veste della violazione di legge che compare nel titolo – il ricorrente censura la sentenza sia per asserita violazione di legge, appunto, sia per vizio motivazionale: da qui una mescolanza di doglianze per vizi eterogenei con una non consentita prospettazione di medesime questioni sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale è dedotta la violazione di legge, e vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione.

Il ricorso avente le caratteristiche appena descritte finisce con il richiedere alla Corte un inesigibile intervento integrativo diretto, per il primo profilo, ad individuare la specifica violazione di legge (all’interno di un intero testo legislativo) cui il ricorrente ha inteso riferirsi e volto, per l’altro aspetto, a discernere le censure motivazionali da quelle attinenti alla violazione di legge.

In ogni caso il ricorso è infondato.

Quanto alla denunciata assenza del contraddittorio, si osserva che -come sottolineato dalla CTR- l’accertamento per cui è causa “non è stato il frutto di una mera applicazione degli studi di settore, con insorgenza quindi dello obbligo di preventivo contraddittorio, bensì di una verifica complessiva della dichiarazione dei redditi per il 2007 e degli altri dati disponibili”. Passando poi al fondamento della pretesa fiscale, l’atto impositivo formato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) che contempla il controllo delle scritture e delle registrazioni contabili e che impone all’Ufficio di provare niente di più di quanto emerge dal procedimento deduttivo costituito dalle descritte risultanze- si basa sulla antieconomicità della gestione dell’attività del contribuente, caratterizzata da anomalie contabili e di gestione, a fronte delle quali nessuna prova è stata recata in giudizio dal contribuente, per come statuito motivatamente dalla CTR, in particolare a pag. 7, secondo capoverso, della sentenza.

Conclusivamente il ricorso va rigettato.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 4mila oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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