LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. MELE Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10631-2016 proposto da:
P.D., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA SS.
APOSTOLI, 66, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO TARDIOLA;
– ricorrente
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1108/2015 della COMM.TRIB.REG.PIEMONTE, depositata il 22/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2021 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MELE;
Per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 1108/36/15 depositata il 22.10.2015, non notificata.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 maggio 2021 dal relatore, cons. Francesco Mele.
RILEVATO
Che:
P.D. proponeva ricorso avverso avviso di accertamento, per l’anno 2007, recante rideterminazione del reddito nella misura di un quinto degli incrementi patrimoniali, avendo la contribuente – nella medesima annualità d’imposta – acquistato per Euro 50mila il diritto di usufrutto di un immobile e costituito una società (srl Altavilla Immobiliare) mediante il versamento di capitale sociale pari ad Euro 9.900,00. La P. deduceva la nullità dell’atto impositivo non essendo stato ad essa notificato nessun verbale di constatazione; contestava la metodologia seguita dall’Ufficio, sul rilievo che la determinazione dei redditi per via sintetica può avere luogo considerando le spese sostenute nello stesso periodo d’imposta della verifica; precisava in particolare che le spese di mantenimento dell’abitazione familiare erano state sopportate dal coniuge (separato) come stabilito dal tribunale di Torino.
L’Agenzia delle Entrate si costituiva evidenziando gli elementi considerati nel formalizzare la pretesa fiscale: spese per il mantenimento dell’abitazione, spese per il pagamento del mutuo e incrementi patrimoniali. A fronte di ciò – continuano le deduzioni dell’Ufficio – nessuna prova che dette spese siano state sopportate da terzi ha recato in giudizio la contribuente; la stessa sentenza del tribunale di Torino non contiene alcun elemento utile ai fine della determinazione della misura dei versamenti mensilmente effettuati dal marito, laddove il reddito dichiarato è stato pari ad Euro 49.548,00 a fronte di quello accertato pari ad Euro 161.223,00.
La Commissione Tributaria Provinciale di Torino rigettava il ricorso, facendo presente che la capacità contributiva della contribuente, così come individuata dall’Ufficio, è “da ritenersi legale ai sensi dell’art. 2728 c.c. per il fatto che la signora non ha dimostrato con documenti idonei la disponibilità di altri beni indici che possano giustificare le spese effettuate nel corso dell’anno”, sottolineando come “soltanto il complesso immobiliare di proprietà della ricorrente di mq. 1479 mq. assorbe molte spese”.
Tale sentenza, gravata di appello da parte della contribuente, era confermata dalla CTR che evidenziava i “fatti importanti” che hanno indotto l’Ufficio a rideterminare il reddito della contribuente; si tratta di indicatori di spesa collegata alla disponibilità di determinati beni e servizi: abitazione, fonte di spese importante, e evidenti spese per incrementi patrimoniali. A fronte di ciò, la contribuente non ha portato in giudizio prova alcuna idonea a contrastare in qualche misura la pretesa impositiva.
Per la cassazione della sentenza sopra menzionata, la P. propone ricorso, al quale resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO
che:
In via preliminare, occorre esaminare l’eccezione di tardività del controricorso avanzata dalla ricorrente in memoria.
L’eccezione è fondata: il ricorso è stato notificato all’Avvocatura Generale dello Stato – oltre che all’Agenzia delle Entrate nella propria sede di ***** – il 20.4.2016; l’Avvocatura ha presentato per la notifica all’Unep il controricorso il 28.6.2016 (controricorso ricevuto dalla parte l’1.7.2016); il termine per la notifica del controricorso risulta pertanto scaduto ai sensi dell’art. 370 c.p.c..
Il ricorso consta di sei motivi che recano: 1) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, commi 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 2) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 3) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 4) “Violazione e falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4, e del D.M. 10 settembre 1992, art. 3, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; 5) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c., nonché del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”; 6) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
– Con il primo motivo la ricorrente si duole che il funzionario che ha sottoscritto l’atto impositivo non era stato delegato per atti recanti una maggiore imposta superiore ad Euro 50mila.
– Il motivo è inammissibile in quanto la questione che esso introduce avrebbe dovuto essere dedotta – prima di giungere alla odierna sede – con rituali motivi aggiunti conseguenti all’avvenuta produzione – da parte dell’Agenzia – della delega oggetto di doglianza.
– Con il secondo motivo, la ricorrente premette di avere eccepito, nello introdurre il giudizio, la natura di presunzione semplice della metodologia di accertamento disciplinata dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4; avendo la CTP asserito che il redditometro costituisce una presunzione legale, la P. ha contestato in sede di appello tale conclusione ribadendo quanto già dedotto nel ricorso introduttivo. Ciò premesso, essendosi la CTR espressa nel merito, l’eccezione appena descritta deve ritenersi implicitamente rigettata Di tanto si duole la contribuente, secondo la quale la struttura della metodologia accertativa utilizzata nella specie “impone di valutarne le risultanze come presunzioni semplici, inidonee, ove assunte in assenza di altri elementi concorrenti, a costituire il fondamento di un accertamento nei confronti dei contribuenti”.
– Il motivo è da giudicare come assorbito per effetto dell’accoglimento degli ultimi tre motivi per le ragioni che saranno esposte a commento dei medesimi.
Con il terzo motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la CTR erroneamente computato la quota di incremento patrimoniale attribuibile al periodo d’imposta 2010 per l’importo di Euro 50mila.
Il motivo è infondato in quanto il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5 prevede – ratione temporis – che le spese di incremento patrimoniale che formano il quinto da imputare all’anno oggetto di accertamento sono quelle inerenti all’anno stesso e ai quattro successivi; la modifica della norma successivamente intervenuta, pure invocata dalla ricorrente, ovviamente non si applica alla fattispecie per cui è causa.
Con il quarto motivo, la contribuente lamenta che la CTR ha – errando – imputato solo a lei il reddito presunto dell’immobile, nel quale essa dimorava, almeno fino al momento della separazione, con tutta la famiglia. Con il quinto motivo, la ricorrente denuncia vizio di motivazione (apparente) laddove la sentenza ha ritenuto che ella non avesse fornito prove idonee a vincere il reddito presuntivamente attribuitole.
Con il sesto motivo, la ricorrente lamenta che la CTR ha omesso l’esame delle prove da essa allegate, con particolare riferimento all’ordinanza resa dal tribunale di Torino nel giudizio di separazione personale recante, tra l’altro, l’obbligo del coniuge della P. di fare fronte alle spese di gestione e manutenzione della casa.
I tre motivi, tra di loro connessi, vanno trattati insieme.
Essi sono fondati. Invero – e innanzi tutto – l’immobile in parola non era nella disponibilità della sola ricorrente, essendo destinato a dimora dell’intera famiglia: da qui la censurabile statuizione dell’attribuzione dell’intero reddito determinato sinteticamente alla sola P.. In secondo luogo, la CTR non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto di non riconoscere rilievo alle prove dedotte dalla ricorrente, con specifico riguardo alla dichiarazione del coniuge della P. e all’ordinanza del tribunale di Torino resa nel giudizio di separazione personale dei coniugi. Per ultimo, proprio il provvedimento per ultimo citato ha palesato che, anteriormente alla separazione, le spese relative all’immobile erano sopportate dal marito della ricorrente e che alle stesse il medesimo sarebbe stato tenuto per il futuro, in forza proprio di detta ordinanza.
– Conclusivamente, vanno accolti i motivi quarto, quinto e sesto, rigettati il primo e il terzo, assorbito il secondo; la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione.
P.Q.M.
Accoglie i motivi quarto, quinto e sesto, rigetta i motivi primo e terzo, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021