Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28266 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15517-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CASA GENERALIZIA DELLA CONGREGAZIONE SUORE SS. M. ADDOLORATA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2671/2014 della COMM.TRIB.REG.LAZIO, depositata il 29/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/06/2021 dal Consigliere Dott. MILENA BALSAMO.

RITENUTO

CHE:

La Casa Generalizzata della Congregazione Suore SS.M Addolorata impugnava l’avviso di rettifica e liquidazione notificatole dall’Agenzia delle Entrate, in relazione ad atto di trasferimento immobiliare del 19.010,2006, con il quale l’ente rettificava il valore dichiarato dai contraenti da Euro 360,000, ad Euro 838,375,00 sulla base di una perizia si stima redatta dalla stessa Agenzia. La CTP di Viterbo accoglieva parzialmente il ricorso rideterminando l’importo dovuto.

Nelle more, l’Ufficio emanava la cartella di pagamento per il recupero di un terzo delle somme dovute a titolo provvisorio delle imposte accertate, oltre sanzioni ed interessi, in presenza di ricorso come previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56, lett. a).

La Casa Generalizzata della Congregazione opponeva anche detta cartella, riproponendo le medesime eccezioni già formulate in sede di separato ricorso avverso l’avviso di rettifica.

La CTP di Viterbo rilevava che la controversia relativa all’opposizione della cartella era stata definita con il pagamento delle somme recate dalla cartella impugnata.

La contribuente impugnava la sentenza di primo grado, assumendo di non aver corrisposto le somme richieste con la cartella spontaneamente, ma solo perché era iniziata la procedura esecutiva con pignoramento presso tersi, insistendo nel dedurre la violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51 rispetto all’avviso di liquidazione impugnato in altra sede, tanto che chiedeva la riunione dei giudizi.

La CTR del Lazio accoglieva parzialmente il ricorso. riducendo ulteriormente il valore accertato dall’ufficio.

Avverso detta sentenza n. 267/37/14, depositata il 29 aprile 2014, l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione – consegnato per la notifica in data 15 giugno 2015 – sulla base di due motivi.

L’ente contribuente non ha svolto difese.

CONSIDERATO

CHE:

1.Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,132 e 118 c.p.c. nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19 (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), in quanto la sentenza impugnata avrebbe scrutinato motivi di gravame inammissibili, in quanto avrebbe dovuto valutare i vizi propri della cartella emessa in pendenza del ricorso e non anche le questioni di merito sottese all’avviso di rettifica opposto e decise in altro giudizio.

2. Con la seconda censura, si lamenta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 46 e 68, ex art. 360 c.p.c., n. 3), per aver il decidente dichiarata la cessazione della materia del contendere in virtù del pagamento disposto dalla contribuente nel corso del giudizio, declaratoria che invece presuppone l’intervenuto mutamento della situazione dedotta in controversia e le conclusioni conformi delle parti.

3. In via preliminare deve essere dichiarata l’ammissibilità del ricorso per cassazione, in quanto in base alla L. n. 69 del 2009, art. 58 il termine semestrale – che ha sostituto il previgente termine annuale – si applica ai soli giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge.

Come questa Corte ha più volte precisato, l’instaurazione del giudizio deve essere individuata con riferimento alla data di inizio del giudizio davanti al giudice di primo grado, dovendosi considerare il termine “giudizio” unitariamente (arg. da Cass. Sez. 2, 18/02/2011, n. 4005; Cass. Sez. 2, 16/05/2007, n. 11301; Cass. Sez. 2, 09/09/2003, n. 13147); con la conseguenza che, essendo stata la causa che occupa introdotta in primo grado in data anteriore al 4 luglio 2009, vige, per il ricorso in cassazione, il termine, incontrovertibilmente rispettato, di un anno dalla data di pubblicazione della sentenza di appello.

4. Le censure, in quanto attengono a questioni correlate, possono essere scrutinate congiuntamente.

Esse sono fondate.

Il ricorso del contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 56, lett. l non sospende la riscossione, a meno che si tratti:

a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all’art. 55, per due terzi dell’imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della commissione tributaria di primo grado e per il resto dopo la decisione della commissione di secondo grado, in ogni caso al netto delle somme già riscosse; la direzione regionale delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della commissione tributaria di primo grado.

Ebbene, nel caso all’esame, la CTR non ha valutato la sussistenza dei presupposti per la riscossione a titolo provvisorio di un terzo delle somme dovute, ma ha riesaminato la questione di merito (valore dei cespiti oggetto della compravendita) sottesa ad altro giudizio relativo alla impugnazione dell’avviso di rettifica; mentre con riferimento alla cartella esattoriale oggetto della sentenza appellata, si è limitata a dichiarare la cessazione della materia del contendere, confermando la prima decisione, in quanto la contribuente aveva versato le somme di cui alla cartella esattoriale, nonostante il pagamento fosse stato disposto per evitare l’esecuzione e ancorché l’Agenzia avesse contestato la declaratoria della cessazione della materia del contendere.

Sennonché, nell’ipotesi di pagamento avvenuto nel corso del giudizio, non si verifica la cessazione della materia del contendere (che, presupponendo il venir meno delle ragioni di contrasto fra le parti, fa venir meno la necessità della pronuncia del giudice) allorché l’obbligato non rinunci alla domanda diretta all’accertamento dell’inesistenza del debito ovvero all’accertamento della fondatezza della domanda(Cass.n. 485572021).

Pertanto, il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione.

PQM

La Corte:

Accoglie il ricorso;

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR del Lazio in diversa composizione, che regolerà anche le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale della quinta sezione della Corte di Cassazione, tenuta da remoto, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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