Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28270 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16249-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDISON SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIUSEPPE AVEZZANA 45, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO LEO, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO D’ALESSANDRO;

– controricorrente –

e contro

TRANSALPINA DI ENERGIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 5568/2015 della COMM.TRIB.REG.LOMBARDIA, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/06/2021 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO.

RITENUTO

1. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 5568/2015 dell’8 luglio 2015, pubblicata il 21 dicembre 2015, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 47/2014, appellata dalla Agenzia delle entrate, ha dichiarato cessata la materia del contendere, limitatamente a quanto forma oggetto del provvedimento di autotutela del 29 giugno 2015, adottato in corso di causa, di parziale annullamento dell’originario atto impositivo (in ordine alla “indeducibilità dei costi black list”), e ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, di accoglimento del ricorso proposto dalle società Edison s.p.a. e Transalpina di energia s.p.a., avverso l’avviso di accertamento della imposta sul reddito delle società dovuta per l’anno 2007.

2. – La Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione mediante atto del 21 giugno 2016.

3. – Le società intimate hanno resistito con controricorso del 29 luglio 2016.

4. – Con memoria, recante la data del 31 maggio 2019, le controricorrenti, esponendo – e documentando con corredo di pertinenti produzioni – di essersi avvalse della definizione agevolata della controversia ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 hanno chiesto disporsi la sospensione del giudizio fino al 31 dicembre 2020.

5. – L’Avvocatura generale dello Stato, mediante memoria del 1 settembre 2020, premettendo che la Direzione regionale della Lombardia della Agenzia delle entrate aveva comunicato, con nota n. 29246 del 21 febbraio 2020, la intervenuta definizione della controversia, ha chiesto dichiararsi la estinzione del giudizio.

CONSIDERATO

1. – La intervenuta definizione agevolata della controversia, ai sensi del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6 convertito in legge con modificazioni della L. 17 dicembre 2018, n. 136, comporta l’effetto della estinzione del processo.

La Corte provvede alla relativa declaratoria.

2. – Le spese processuali devono essere compensate in considerazione della intervenuta definizione agevolata della controversia (v. Sez. 5, sentenza n. 10198 del 27/04/2018, Rv. 647968 – 01; cui adde: Sez. 6 – L, ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733 – 01).

PQM

La Corte dichiara estinto il processo. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, tenutasi da remoto, il 17 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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