In tema di giudizio disciplinare a carico di magistrati, la coeva pendenza di una procedura di dispensa per ragioni di salute del magistrato incolpato non legittima il rinvio del procedimento disciplinare in attesa della sua definizione, atteso che tra i due giudizi non sussiste alcun nesso di pregiudizialità, né è configurabile un diritto o un'aspettativa giuridicamente tutelata alla previa definizione della prima rispetto al secondo.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAIMONDI Guido – Primo Presidente f.f. –
Dott. MANNA Felice – Presidente di Sez. –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 5593/2021 R.G. proposto da:
E.F., rappresentato e difeso dagli Avv. Federico Tedeschini, Alessandro Biamonte e Gian Piero Biancolella, con domicilio eletto in Roma, Largo Messico n. 7, presso lo studio degli avv. Tedeschini e Biamonte;
– ricorrente –
contro
Procuratore generale presso la Corte di Cassazione; Ministro della giustizia;
– intimati –
avverso la sentenza della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura n. 6/2021, emessa all’udienza del 17 dicembre 2020, depositata il 29 gennaio 2021, notificata in data 2 febbraio 2021 ed altresì avverso tutte le ordinanze pronunciate nella medesima udienza.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 14 settembre 2021 dal Consigliere Enrico Manzon;
uditi gli avv. Federico Tedeschini ed Alessandro Biamonte.
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Sgroi Carmelo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 6/2021, pronunciata all’udienza del 17 dicembre 2020 e depositata il 29 gennaio 2021, la Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura (breviter, CSM), accertata la responsabilità di E.F. per l’illecito di cui al capo C1) dell’incolpazione, in esso assorbito il capo C, lo condannava alla sanzione della rimozione; di contro assolveva l’ E. dall’incolpazione di cui al capo D), per l’insussistenza dell’addebito. Osservava la Sezione disciplinare del CSM:
– che il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione aveva esercitato in data 4 novembre 2014 l’azione disciplinare nei confronti di E.F., all’epoca magistrato in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, contestandogli, tra gli altri, gli illeciti disciplinari di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 3, comma 1, lett. a), (rispettivamente capi C e D della rubrica);
– che successivamente, in data 22 ottobre 2015, a seguito dell’esercizio dell’azione penale da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, lo stesso PG presso la Corte di Cassazione esercitava l’azione disciplinare per l’illecito di cui al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 4, lett. d), (capo Cl della rubrica);
– che il procedimento disciplinare era sospeso nella pendenza del processo penale relativo a detti illeciti disciplinari, quindi riattivato cessando tale causa di sospensione, lo stesso esitava all’udienza del 17 dicembre 2020;
– che non poteva ulteriormente sospendersi il procedimento de quo per la contemporanea pendenza di una procedura per la dispensa dal servizio a causa di malattia, non sussistendo la possibilità di applicare il D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 15;
-che l’incolpazione C) doveva essere assorbita nella più grave fattispecie disciplinare di cui al capo C1);
– che per i fatti rubricati in quest’ultima, qualificati in sede penale ex artt. 56 e 319 quater c.p., era intervenuta condanna irrevocabile (sentenza n. 45462/2018 della Corte di Cassazione, in ordine al giudizio di responsabilità, sentenza n. 2697/2019 della Corte di appello di Brescia, quoad poenam: irrogati mesi 10, giorni 20 di reclusione, con sospensione condizionale; ricorso avverso tale sentenza rigettato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 35186/2020);
– che tale giudicato penale faceva sta:o nel giudizio disciplinare in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale ed alla sua riferibilità all’imputato/incolpato, ai sensi del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 20, comma 2;
– che tali fatti, considerati come gravi, erano idonei al ledere l’immagine dell’ E., in particolare trattandosi di fatti commessi con abuso della sua qualità professionale (richiesta di un beneficio economico con – sostanziale – minaccia ai destinatari della richiesta stessa di far valere, direttamente ovvero inidirettamente detta qualità);
– che risultava comprovato nel giudizio penale che tali minacce avevano sortito l’effetto di preoccupare le persone alle quali erano rivolte, anche se in definitiva la richiesta non era stata accolta;
– che essendo stata irrogata in via definitiva dal giudice penale la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, conseguiva ipso jure la sanzione della rimozione D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 12, comma 5;
– che la questione di legittimità costituzionale di tale disposizione legislativa, era manifestamente infondata e comunque non rilevante, posto che, data la gravità dei fatti oggetto di incolpazione e tenuto conto della loro rilevanza mediatica, la sanzione da irrogare era in ogni caso quella della rimozione;
– che doveva assolversi l’incolpato dall’addebito di cui al capo D), tenuto conto che in ordine ai fatti con esso contestati era intervenuta sentenza penale definitiva di assoluzione (Cass. pen., n. 45462/2018, cit. che aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna della CA di Brescia, perché il fatto non sussiste); che pertanto le relative richieste istruttorie del patrocinio dell’ E. erano superflue;
– che doveva essere confermata l’ordinanza di reiezione dell’istanza di audizione dell’incolpato, non essendo legittimo l’impedimento allegato dal medesimo per ottenerla in un’udienza successiva a quella della decisione assunta.
Avverso tale decisione e le ordinanze emesse nella medesima udienza ha proposto ricorso per cassazione l’ E. deducendo un motivo complesso, articolato in tre sub-motivi, a loro volta ulteriormente segmentati, poi illustrati con una memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo dedotto il ricorrente lamenta l’inosservanza e l’erronea applicazione della legge penale, la violazione del diritto di difesa e ad un giusto processo ex art. 111 Cost. e art. 6, CEDU, la violazione del principio del favor rei; la mancanza, l’illogicità manifesta e la contraddittorietà della motivazione, il travisamento della prova; propone altresì eccezione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5.
Come detto, tale censura tuttavia è poi – espressamente – specificata in tre sub-censure, rispettivamente inerenti: le questioni procedurali, l’eccezione di incostituzionalità sollevata ed ulteriori vizi della sentenza impugnata.
Seguendo questo schema argomentativo, quanto alla prima parte, va rilevato che la decisione disciplinare è aggredita in primo luogo per la mancata possibilità dell’incolpato di difendersi rendendo dichiarazioni e facendo assumere testi; per la mancata riunione con altro procedimento disciplinare; per il mancato rinvio dell’udienza in attesa di definizione della coeva procedura di dispensa dal servizio per ragioni di salute.
Tali profili della censura sono complessivamente infondati.
In ordine ad essi va osservato in particolare:
-che il diritto dell’incolpato a rendere dichiarazioni (per ultimo) D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 19, comma 1, deve essere bilanciato con le esigenze di celere definizione della procedura disciplinare, essendovi un chiaro interesse pubblico alla “disciplina” dei magistrati, tanto che vi sono specifici presidi normativi costituzionali al riguardo (art. 105 Cost., art. 107 Cost., comma 1; cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 262/2003). Nel caso di specie all’udienza del 17 dicembre 2020 la difesa dell’ E. ha chiesto che il medesimo venisse ascoltato, ma allo stesso tempo ha prodotto una certificazione medica che ne attestava l’impedimento a comparire per quella udienza. La sezione disciplinare del CSM ha ritenuto “non assoluto” tale impedimento e quindi ha proceduto senza assumere le dichiarazioni dell’incolpato. Tale valutazione di merito endoprocedimentale – insindacabile nei profili di fatto, salvo vizi della motivazione, che tuttavia non sono stati dedotti dal ricorrente – non è in contrasto con i principi del “giusto processo” sanciti dall’art. 111 Cost., comma 2, e dall’art. 6,CEDU, non avendo né l’una né l’altra disposizione una specifica disposizione al riguardo. D’altro canto va ribadito che “Nell’ambito del procedimento disciplinare a carico di magistrati, l’impedimento dell’incolpato che giustifica il rinvio dell’udienza innanzi alla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura deve essere assoluto, atteso che, mancando nel D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 15, comma 8, lett. d), la definizione positiva dei caratteri dell’impedimento, la previsione dell’audizione dell’incolpato non attribuisce a quest’ultimo il diritto di presenziare al processo disciplinare nella sua interezza, ma soltanto quello ad essere sentito personalmente per poter esporre direttamente le sue ragioni prima della decisione, trattandosi di una garanzia di minore contenuto rispetto a quella riconosciuta all’imputato nel processo penale” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 23071 del 30/10/2014, Rv. 632835 – 01);
-che il diritto all’escussione di testimoni nel procedimento disciplinare deve considerarsi temperato e condizionato dalla/alla valutazione di necessità/rilevanza che il giudice disciplinare deve operare, secondo il principio di diritto, da ribadire, che “In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrato, il diritto all’ammissione delle prove a discarico sui fatti addebitati, riconosciuto all’incolpato, va contemperato con il potere-dovere del giudice del dibattimento di valutare la rilevanza della prova richiesta ai fini della decisione, la cui negativa valutazione, ove adeguatamente motivata, è incensurabile in sede di legittimità” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 3669 del 15/02/2011, Rv. 616655 – 01). Nel caso di specie la sezione disciplinare ha affermato “la superfluità della testimonianza alla luce della documentazione già in atti e delle dichiarazioni già assunte nel processo penale” e tale argomentazione, più che congrua, non è ulteriormente sindacabile in questa sede e rende comunque irrilevante l’impugnazione dell’ordinanza non ammissiva delle prove testimoniali nella parte in cui si fa riferimento all’intempestività della relativa istanza;
-che risulta manifestamente infondato il profilo inerente la mancata riunione del procedimento disciplinare originante la sentenza impugnata con altro pendente a carico dello stesso magistrato, trattandosi di un provvedimento ordinatorio discrezionale, sicuramente non sindacabile in questa sede (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8550 del 05/08/1993, Rv. 483392 – 01); che per la medesima ragione deve affermarsi la palese inammissibilità/infondatezza del profilo di censura inerente il mancato rinvio dell’udienza del 17 dicembre 2020 nell’attesa della definizione della coeva procedura di dispensa per ragioni di salute del magistrato incolpato, non essendovi alcuna pregiudizialità di tale diversa procedura rispetto a quella disciplinare e non essendovi alcun diritto né alcuna aspettativa giuridicamente tutelata alla previa definizione della prima rispetto al secondo. Peraltro alla pubblica udienza il PG ha depositato documentazione attestante la successiva intervenuta archiviazione della procedura di dispensa per ragioni di salute.
Con due distinte censure il ricorrente aggredisce poi la statuizione sanzionatoria della sezione disciplinare, sia quale rimozione “obbligatoria” D.Lgs. n. 109 del 2006, ex art. 12, comma 5, sia quale rimozione “discrezionale”, rispettivamente (lett. B-C) sollevando eccezione di illegittimità costituzionale della disposizione legislativa evocata per la prima e denunciando il vizio della motivazione in ordine alla seconda.
Risulta necessario invertire l’esame di tali autonomi profili di articolazione dell’impugnazione, poiché è evidente che, qualora fosse infondato quello attinente la motivazione della rimozione “discrezionale”, la questione di legittimità costituzionale inerente la rimozione “obbligatoria” sarebbe priva dell’indefettibile presupposto di ammissibilità della “rilevanza” (v. L. n. 87 del 1953, art. 23, comma 2).
Sul punto va peraltro rilevato che nella memoria depositata la difesa del ricorrente ha affermato che le argomentazioni sviluppate nella sentenza impugnata in ordine alla “rimozione discrezionale” non sono nient’altro che un iperfetazione motivazionale (obiter dictum) e che quindi la statuizione di condanna disciplinare si fonda – in via esclusiva ed autonoma – sull’automatica applicazione in parte qua del D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, (ratio decidendi).
Il PG ha convenuto su tale affermazione.
La Corte di contro ritiene che così non sia e che invece la decisione disciplinare del CSM in esame sia basata su due – distinte ed autosufficienti rationes decidendi – appunto l’una con riferimento al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, l’altra quale misura discrezionalmente applicata nel quadro normativo dato da tale decreto regolante la disciplina dei magistrati (ordinari).
In tal senso non può certo limitarsi al rilievo lessicale/grammaticale del’uso, reiterato, della forma verbale condizionale nella trama argomentativa della seconda ratio decidendi, forma che certamente non può essere espunta dal contesto letterale nel quale è utilizzata, chiarendone tale contesto il senso reale.
Infatti il CSM:
-dopo aver concluso la parte dedicata all’applicabilità – non inficiata da alcun dubbio di incostituzionalità – della “rimozione obbligatoria” per effetto della condanna penale irrevocabile con pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, rileva che “In ogni caso, ritiene la Sezione che anche se si volesse accedere, in astratto, alla tesi della non obbligatorietà della sanzione della rimozione, il fatto in concreto accertato in sede penale imporrebbe, comunque, l’irrogazione di tale sanzione”;
-nella conclusione sul punto decisionale de quo, soggiunge “..ritiene la Sezione che le sopra descritte caratteristiche della condotta, unitamente al notevole risalto mediatico della vicenda, abbiano prodotto evidenti, gravissimi e non ripristinabili riflessi sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia dei consociati di cui l’incolpato deve poter godere, risultando quindi del tutto incompatibili con la sua permanenza nell’ordine giudiziario” e conseguentemente afferma “Tali valutazioni giustificherebbero in ogni caso l’irrogazione della sanzione della rimozione, rendendo per altro verso priva della necessaria rilevanza la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla difesa dell’incolpato”.
Lo stretto collegamento logico-giuridico di queste due frasi rende del tutto inequivoco dunque che la sezione disciplinare del CSM ha affermato la “non rilevanza” della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa dell’ E., per la semplice e dirimente ragione che ha ritenuto di dover applicare la sanzione della rimozione – prima di tutto ed autonomamente – per il giudizio di disvalore massimo della condotta penalmente accertata del medesimo, tale appunto da giustificare – di per sé – detta sanzione. In altri termini il CSM ha affermato che quand’anche “..in astratto..” per effetto della dichiarazione di incostituzionalità della disposizione legislativa che rende obbligatoria la rimozione, quale predicata/preconizzata dalla difesa dell’incolpato e comunque denegata dall’organo disciplinare, tale sanzione non fosse più applicabile, “.. in ogni caso..” la medesima lo sarebbe in virtù della valutazione discrezionale del CSM stesso in ordine alla fattispecie disciplinare oggetto del procedimento.
Il che appunto, solarmente, rende irrilevante la questione di costituzionalità in esame e perciò, ab itnis, inibita la rimessione della medesima al giudice delle leggi.
Ciò posto, con il sub-motivo rubricato con la lett. C, il ricorrente appunto si duole di violazione di legge e vizio motivazionale della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che, comunque, per l’incolpazione sub Cl, in essa assorbita quella sub C, doveva essere irrogata la sanzione – massima – della rimozione dell’incolpato, in particolare basandosi sulla gravità della condotta contestata disciplinarmente, come irrevocabilmente accertata nei profili di fatto in sede penale.
In particolare le critiche del ricorrente si fondano, per un verso, sulla mancanza di istruttoria in sede disciplinare (audizione delle persone offese M.M. e R.C. e dello stesso incolpato), sulla sommarietà del procedimento e sulla conseguente mera apparenza della motivazione della sentenza impugnata; per altro verso, sul travisamento/sulla inadeguata valutazione delle risultanze degli atti penali ed in particolare dei provvedimenti emessi sia in sede cautelare che di merito che infine di legittimità.
Relativamente alla prima considerazione, non può che ribadirsi quanto già sopra rilevato in ordine alla facoltà discrezionale di non effettuare un’autonoma istruttoria da parte della sezione disciplinare del CSM.
Quanto al secondo, ben più dettagliato, profilo di censura, va rilevato che, a ben vedere, lo stesso ripercorre i motivi di doglianza sottoposti a questa Corte, dapprima con il ricorso ordinario contro la sentenza della Corte territoriale in data 28 settembre 2017, deciso con pronuncia in data 5 luglio 2018, sentenza n. 45462/2018, di parziale accoglimento (in ordine ai fatti di cui al capo di incolpazione D, per il quale anche in sede disciplinare vi è stata conseguente assoluzione) e poi con il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., che invece è stato rigettato.
Sostiene il ricorrente che le motivazioni di dette sentenze, lette insieme ai suoi motivi di ricorso ed alle pronuncie in sede cautelare del GIP e del Tribunale di Brescia, inficierebbero irrimediabilmente la motivazione della sentenza impugnata, essenzialmente sul punto, fondamentale, anche, ai fini della condanna disciplinare, della sussistenza, in fatto, dell’abuso della qualità di magistrato da parte sua nell’induzione tentata del M. e della R..
Così, all’evidenza, non e’.
Con la sentenza n. 45462/2018 questa Corte, Sezione Sesta penale, ha infatti univocamente affermato, al contrario, che la motivazione della condanna della Corte di appello di Brescia era immune da vizi suscettibili di provocarne l’annullamento, con particolare riguardo all’accertamento del fatto che l’ E. avesse detto al M. che “..nell’esercizio della propria attività professionale, avrebbe potuto trovarsi a trattare procedimenti penali aventi ad oggetto proprio detto prodotto (commercializzato dalla Double srl, società della persona offesa, ndr) e finanche procedere al suo sequestro e, più in generale, che “all’interno della Procura può capitare di tutto alle aziende con l’inchiesta sbagliata”, laddove effettivamente E. era componente del sesto Dipartimento della Procura della Repubblica di Milano nella cui competenza rientravano, fra gli altri, i reati in materia alimentare e farmaceutica”.
Vero che questa Corte, con la sentenza n. 18625/2019 della Seconda Sezione penale, ha rilevato nella motivazione della reiezione del ricorso straordinario che non era non del tutto completa la valutazione della condotta dell’ E. nei confronti della R., tuttavia ha affermato la non sufficienza di tale considerazione ad accogliere detto ricorso anche tenuto conto di quanto rilevato in ordine alla condotta dell’ E. nei confronti del M..
Questo e’, nell’essenza, ciò che rinviene dai due giudizi di legittimità sulla sentenza di condanna del ricorrente per i fatti penali rubricati disciplinarmente nei capi Cl, C dell’incolpazione e non è dubbio quindi che la sezione disciplinare del CSM si trovasse a valutare una condotta di abuso delle qualità professionali, quale pregiudicata dalla irrevocabilità giudiziaria penale.
Sovviene a questo punto il – consolidato – principio di diritto secondo il quale “La sanzione della rimozione disciplinare del magistrato può essere irrogata, oltre che al verificarsi di una delle tre fattispecie tipiche previste dal D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, (nel qual caso va disposta obbligatoriamente), in ogni altra ipotesi in cui l’illecito abbia compromesso irrimediabilmente i valori connessi alla funzione giudiziaria e al prestigio personale del magistrato, anche in relazione allo “strepitus fori”, secondo l’apprezzamento di merito della Sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura, insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici” (Cass., Sez. U -, Sentenza n. 18302 del 03/09/2020, Rv. 658631 – 04; conformi, e pluribus, Cass., Sez. U, 23677/2014, 8615/2009).
Non può affatto ritenersi che le puntigliose censure del ricorrente sulla motivazione della sentenza impugnata ne inficino la congruità/correttezza logico-giuridica, sostanzialmente consistendo in argomentazioni di fatto che pertengono ad un accertamento penale irrevocabile e perciò vincolante.
La sentenza impugnata peraltro, oltre l’accertato abuso della qualità professionale, uniformandosi al citato indirizzo giurisprudenziale di queste SU, come già detto e come va ribadito, sottolinea altresì che anche il “..notevole risalto mediatico della vicenda, abbiano prodotto evidenti, gravissimi e non ripristinabili riflessi sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia dei consociati di cui l’incolpato deve poter godere, risultando quindi del tutto incompatibili con la sua permanenza nell’ordine giudiziario”.
In virtù delle considerazioni che precedono, la scelta, discrezionale, dell’irrogazione della sanzione della rimozione non può dunque essere altrimenti sindacata in questa sede.
Da ciò consegue, come osservato nella medesima sentenza impugnata e come già si è sopra argomentato, che la questione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione al D.Lgs. n. 109 del 2006, art. 12, comma 5, non è rilevante, non potendo, in ogni caso, incidere sull’esito del giudizio disciplinare e quindi non vi è ragione per valutarne la fondatezza (non manifesta infondatezza).
Nulla per le spese.
In conclusione il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Trattandosi di giudizio esente dal versamento del contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
Così deciso in Roma, il 14 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021