LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32521-2019 proposto da:
F.G., F.L.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CAIO MARIO 8, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO PALLOTTA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO LUIGI BATTAGLIESE;
– ricorrenti –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1111/3/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE, depositata il 22/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
F.L.R. e F.G. ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR del Piemonte, che ha respinto l’appello dei contribuenti, dichiarando inammissibile l’originario ricorso in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di donazione, ipotecaria e catastale in relazione ad atto registrato il 14 maggio 2012, col quale era stato sciolto parzialmente il trust istituito con precedente atto, limitatamente a un immobile appartenente alla società G.L.F. 90 s.s., di cui i F. erano gli unici soci.
La CTP rigettava il ricorso aderendo alla prospettazione dell’Ufficio secondo cui dal contenuto degli atti e dalla volontà delle parti l’atto soggetto a registrazione era da considerarsi un nuovo atto di trasferimento gratuito dell’immobile, ex art. 20 TUR, come tale soggetto a imposta sulle donazioni nella misura dell’8% ex D.Lgs. n. 346 del 1990 oltre imposta ipotecaria e catastale.
La CTR, in via pregiudiziale e assorbente, ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo in quanto notificato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in epoca anteriore all’introduzione di tale strumento notificatorio, riformando sul punto la sentenza di primo grado che aveva ritenuto che la costituzione dell’appellato avesse sanato l’irregolarità della notifica, da considerarsi invece inesistente.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. Con l’unico motivo si deduce violazione dell’art. 156 c.p.c. del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 48, comma 2, e art. 16 ex art. 360 c.p.c., n. 4.
2. Il motivo è infondato.
3. Va premesso che la possibilità per le parti di effettuare le notificazioni a mezzo p.e.c. è consentita solo laddove è operativa la disciplina del processo tributario telematico (previsto in via sperimentale avvenuta soltanto dal 15 aprile 2017 nelle Regioni della Toscana e dell’Umbria. Al di fuori delle ipotesi consentite, la notificazione deve ritenersi giuridicamente inesistente ed, in quanto tale, non sanabile” (Cass. ord. n. 18321/17, 17941/16, n. 9430/2018).
4. I giudici d’appello, ritenendo che la costituzione dell’appellato avesse sanato la notifica, che era invece, inesistente, secondo la disciplina vigente ratione temporis, hanno violato il superiore principio.
Va ribadito il principio consolidato secondo cui nel processo tributario, è inammissibile, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata, l’atto di appello notificato a mezzo pec prima dell’entrata in vigore della disciplina del processo tributario telematico. Al riguardo va precisato che, in deroga alla generale previsione di entrata in vigore della riforma di cui al D.Lgs. n. 156 del 2015 del contenzioso tributario, fissata al 1 gennaio 2016 dal stesso decreto, art. 12, comma 1, il medesimo art. 12, comma 3, prevede che “Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis, comma 3… si applicano con decorrenza e modalità previste dai decreti di cui al D.M. economia e finanze 23 dicembre 2013, n. 163, art. 3, comma 3”. Infine, il D.M. 4 agosto 2015, art. 16, emanato in attuazione del D.M. n. 163 del 2013, art. 3, comma 3, ha previsto l’entrata in vigore delle disposizioni relative al processo tributario telematico in via sperimentale per i ricorsi dinanzi alle Commissioni tributarie provinciali e regionali dell’Umbria e della Toscana a partire dal primo giorno del mese successivo al decorso del termine di 90 giorni dalla pubblicazione dello stesso D.M. n. 4 agosto 2015, vale a dire dal 1 dicembre 2015" (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 9430/2018; conf. Cass., Sez. 6, ord. n. 18321/2017; Cass., Sez. 6 ord. n. 17941/2016).
5. Nella fattispecie, in relazione alla data di notifica del ricorso introduttivo (10 luglio 2015), non rientrando la Regione Piemonte fra quelle per le quali era operativa la disciplina del processo tributario telematico, la notifica è inesistente e come tale insuscettibile di sanatoria (Cass. n. 15109/2018; n. 27425/2018). Non è pertanto ipotizzabile alcuna forma di sanatoria, diversamente da quanto ritenuto possibile in altre fattispecie dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 7665 del 18 aprile 2016. Ciò in quanto la notifica eseguita con modalità tecniche non ancora entrate in vigore non può essere ritenuta idonea al conseguimento dello scopo proprio dell’atto, ossia al decorso del termine breve di impugnazione, sia perché le norme che stabiliscono cause di decadenza sono norme di stretta interpretazione (Cass. Sez. U, 16 marzo 2015, n. 5160), sia perché, ai fini della tempestività del ricorso, l’art. 326 c.p.c. ricollega la decorrenza del termine breve di impugnazione non già alla conoscenza della sentenza, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, per cui, se la notificazione è eseguita in forma diversa, essa non vale mai a far decorrere il termine breve per l’impugnazione nei confronti del destinatario. Il principio è stato ribadito anche di recente (da ultimo Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26543 del 2020; 12739 del 26 giugno 2020; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 26543 del 2020, nonché da Cass., n. 8560/2019; n. 15109 del 2018, n. 27425/2018 n. 27425/2018; n. 18321/2017), e viene confermato, non ravvisando il Collegio elementi idonei a giustificare il revirement suggerito dalla parte ricorrente.
4. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021