Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28278 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 37330-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.C. COSTRUZIONI SAS;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1463/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 07/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Calabria n. 1463/2019 depositata il 07.5.2019, che aveva rigettato l’appello dell’ADER, Agenzia delle entrate riscossione, in relazione ad una cartella di pagamento (per IRPEF, ritenuta alla fonte e ritenuta su indennità per cessazione rapporto di lavoro e I.V.A., anno 2012, relativa all’anno di riferimento 2012).

Avverso la suddetta cartella di pagamento, il contribuente aveva proposto ricorso, che la CTP di Catanzaro, aveva accolto, annullando la cartella impugnata. L’ADER proponeva gravame, eccependo l’erroneità della sentenza nella parte in cui i giudici hanno dichiarato la illegittimità della notifica della cartella, posto che, invece, la stessa è stata regolarmente notificata; ha inoltre ritenuto opportuno riproporre le difese in ordine a ulteriori contestazioni sollevate dalla società contribuente.

La società appellata non si costituiva in giudizio.

Il Presidente della sezione n. 4 dell’adita Commissione ha dichiarato, con decreto n. 122/2019, l’inammissibilità dell’appello proposto da ADER, per nullità della procura conferita all’avvocato del libero foro e del difetto in capo a questi dello ius postulandi, ritenendo non applicabile l’istituto di cui all’art. 182 c.p.c..

Avverso tale decreto l’Agenzia della Riscossione ha proposto reclamo, ex combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 28 e 55, chiedendo la revoca del provvedimento, data la legittimità del conferimento dell’incarico difensionale dell’ente di riscossione a legale del libero foro, ex art. 182 c.p.c.. Con sentenza n. 1463/2019 la CTR dichiarava inammissibile sia l’appello sia il reclamo proposti dall’Agenzia, nulla decidendo sulle spese, confermando quanto dichiarato dal Presidente della Sezione nel decreto reclamato, confermando la nullità della procura conferita dall’ente di esazione al legale del libero foro e il difetto in capo a questi di ius postulandi; ha inoltre ritenuto non applicabile la sanatoria di cui all’art. 182 c.p.c.; ha evidenziato che la insanabile nullità della procura conferita al difensore del libero foro dall’Agente della riscossione per la proposizione del gravame ‘determina la invalidità dell’atto di costituzione” della parte anzidetta nel presente grado di giudizio e comporta la conseguente inammissibilità del reclamo con la contestuale declaratoria.

La società contribuente è rimasta intimata nel presente giudizio.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo e unico motivo si deduce la violazione del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il motivo è fondato e va accolto, alla stregua delle disposizioni introdotte dalla riforma del settore di cui al D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225, cui ha fatto seguito la stipula del Protocollo d’intesa tra Avvocatura dello Stato e Agenzia delle Entrate-Riscossione n. 36437 del 5 luglio 2017, nonché alla luce della sentenza delle Sezioni unite di questa Corte n. 30008 del 2019, che pronunciando al riguardo, impregiudicata la generale facoltà di avvalersi di propri dipendenti delegati davanti al tribunale e al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa in giudizio, hanno affermato (par. 24) il seguente principio di diritto:

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione si avvale: 1) dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla Convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1933, art. 43, comma 4, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all’organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; 2) ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal citato R.D., richiamato art. 43, comma 4, di avvocati del libero foro – nel rispetto del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, medesimo art. 1, comma 5 – in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all’Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio; quando la scelta tra il patrocinio dell’Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra l’Agenzia e l’Avvocatura o di indisponibilità di questa di assumere il patrocinio, la costituzione dell’Agenzia a mezzo dell’una o dell’altro postula necessariamente e implicitamente la sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità” (Cass. S.U., sent. n. 30008, 19/11/2019; Cass. n. 31241/2019).

1.1. Pertanto, con l’istituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione (ADER) si è passati dalla previsione dell’integrale ed esclusiva devoluzione del suo patrocinio all’Avvocatura dello Stato, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, alla previsione di un patrocinio affidabile anche ad avvocati del libero foro; il legislatore, cioè, allo scopo di ampliare e rendere effettiva la difesa in giudizio della neo istituita Agenzia delle entrate riscossione, ha delineato un sistema nel quale, impregiudicata la generale facoltà dell’Agenzia anzidetta di farsi rappresentare anche da propri dipendenti delegati innanzi ai Tribunali, ai Giudici di pace ed alle Commissioni tributarie, in tutti i casi non espressamente riservati all’Avvocatura dello stato su base convenzionale, è consentito all’Agenzia delle entrate riscossione di avvalersi anche di avvocati del libero foro, secondo un meccanismo sostanzialmente automatico, dovendosi ritenere che la costituzione dell’Agenzia delle entrate riscossione a mezzo dell’Avvocatura dello Stato ovvero degli avvocati del libero foro postuli necessariamente ed implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti di legge, senza bisogno di allegare documenti o di fornire prove al riguardo, neppure nel giudizio di legittimità.

1.2. L’orientamento di cui sopra ha ricevuto ulteriore conferma dal D.L. n. 34 del 2019, art. 4 novies, convertito dalla legge 2 n. 58 del 2019, recante norme di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate riscossione; detta norma ha fornito invero un’interpretazione autentica del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 8, convertito con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, recante norme in materia di soppressione di Equitalia e di patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, chiarendo appunto che il rapporto fra l’Agenzia delle entrate riscossione e l’Avvocatura dello Stato intanto assume un rilievo speciale in quanto sussista una convenzione fra tali due enti; e, nella specie, nessuna convenzione risulta essere stata stipulata fra i due enti (cfr. ex multis, n. 14355/2021; n. 10330/2021; n. 9964/2021; n. 9853/2021).

1.3. In conclusione, nel caso in esame, anche alla luce dello ius superveniens, l’A.d.E.R. in appello ben poteva costituirsi con avvocato del libero foro, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di merito. La sentenza impugnata, quindi, va cassata, con rinvio alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Calabria, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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