LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Presidente –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 38432-2019 proposto da:
O.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI VALERI n. 1, presso lo studio dell’avvocato MAURO GERMANI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2986/17/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 16/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
O.A. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio indicata in epigrafe, che, su impugnazione di avviso di accertamento per Irpef anno 2011 per omessi ricavi relativi alla locazione di immobile, ha respinto l’appello del contribuente, confermando la statuizione di primo grado.
L’Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso, eccependone l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito.
CONSIDERATO
che:
1. Il ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza “per carenza di motivazione, violazione di legge, errata interpretazione di norme di diritto, contrasto di giudicati in violazione dell’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5; in particolar modo la stessa ha violato il principio normativo D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 26, avendo interpretato male detto articolo ed avendolo indicato solo nella parziale stesura e non nel suo complesso”.
2. Il motivo è inammissibile.
2.1 Giova ricordare che l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, nel prescrivere che il ricorso per cassazione deve essere corredato dall’esposizione “sommaria” dei fatti di causa, implica che è inammissibile il ricorso che non contenga una sintesi riassuntiva della materia del contendere, contravvenendo lo scopo della disposizione, la cui finalità è agevolare la comprensione della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, in immediato coordinamento con i motivi di censura (Cass. n. 21750 del 27/10/2016).
2.2 Va poi ribadito che il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360 c.p.c., comma 1, deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi (ex multis n. 10862 del 07/05/2018). Nella fattispecie il ricorrente deduce in modo del tutto generico e confuso una serie di illegittimità riscontrate nella sentenza impugnata, senza un chiaro riferimento alle doglianze, imponendo al giudice di legittimità una inammissibile ricostruzione prima dei fatti di causa e quindi della individuazione dei motivi, riportati indistintamente nell’alveo dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.
2.3 Peraltro il ricorrente, pur richiamando un precedente favorevole sulla medesima questione non ne prova il passaggio in giudicato, e ciò inammissibilmente, in quanto affinché il giudicato esterno possa fare stato nel processo è necessaria la certezza della sua formazione, che deve essere provata, pur in assenza di contestazioni, attraverso la produzione della sentenza munita del relativo attestato di cancelleria (Cass. n. 20964/2018).
3. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.700,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021