LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. BERTUZZI Mario – rel. est. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –
Dott. VARRONE Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
R.N., rappresentato e difeso per procura a margine del ricorso dagli Avvocati Roberto Valettini e Emanuele Buttini, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Bruno Taverniti in Roma, via Sesto Rufo n. 23.
– Ricorrente –
contro
I Castellari s.coop.r.l., con sede in *****, in persona dell’amministratore unico sig. T.L., rappresentata e difesa per procura a margine del ricorso dall’Avvocato Elisabetta Maria De Matteis, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avvocato Stefania Rinaldi in Roma, viale Bruno Buozzi n. 99.
– Controricorrente – Ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 29 della Corte di appello di Genova, depositata il 13. 1. 2016.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 29 del 13.1.2016 la Corte di appello di Genova, quale giudice di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte n. 11373 del 2014, in accoglimento dell’appello proposto dalla società coop. a r.l. I Castellari, già Edilcoop s.c.r.L., ed riforma delle sentenza, non definitiva, n. 749 del 2002 e, definitiva, n. 805 del 2003 del Tribunale di La Spezia, rigettò la domanda proposta da R.N. che, sulla base di un verbale di prenotazione di un appartamento da costruire da parte della Edilcoop sottoscritto il 16. 5. 1990, aveva chiesto la condanna della suddetta società al trasferimento dell’unità abitativa; accolse invece la sua domanda subordinata di restituzione degli acconti versati ai fini dell’assegnazione dell’immobile. La Corte motivò tale conclusione affermando che l’unità immobiliare oggetto di prenotazione da parte del R. non era mai venuta ad esistenza, atteso che la concessione edilizia del progetto di costruzione dell’edificio, anche con specifico riferimento all’unità immobiliare oggetto di prenotazione, era stata annullata d’ufficio dalla competente autorità nel 1992 per difformità dai piani urbanistici e paesaggistici e che in forza della successiva concessione, rilasciata nel 1993, era stata realizzata, in relazione all’alloggio per cui è causa, un’unità abitativa affatto diversa per composizione e consistenza. Affermò quindi che l’obbligo di trasferimento del bene di cui all’atto di prenotazione del 1990 non era suscettibile di esecuzione specifica ai sensi dell’art. 2932 c.c., atteso che l’alloggio ivi indicato mancava del necessario titolo edilizio e che quello realizzato, per come identificato dal consulente tecnico d’ufficio, era strutturalmente diverso, sicché non vi era alcuna corrispondenza tra quest’ultimo e quello oggetto di prenotazione.
Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato il 9.6.2016, ricorre R.N., sulla base di tre motivi.
Resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato la società I Castellari.
La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2932 c.c., lamentando che il giudice a quo abbia ritenuto l’immobile oggetto della domanda di trasferimento privo della concessione edilizia, in quanto annullata, senza considerare che la nuova concessione non aveva stravolto l’originario progetto edilizio, sicché il bene, al momento della pronuncia di trasferimento ex art. 2932 c.c., era del tutto regolare sotto il profilo edilizio. Si assume inoltre che la sentenza ha errato nell’affermare che l’immobile realizzato fosse strutturalmente diverso da quello oggetto di prenotazione, atteso che si trattava di minima diversità, la quale, secondo la giurisprudenza di legittimità, non osta all’adozione della sentenza traslativa, ma comporta solo l’esigenza di riequilibrare gli interessi delle parti, consentendo al promissario acquirente il diritto di chiedere l’eliminazione delle difformità o la riduzione del prezzo.
Il mezzo è infondato.
Le censure di violazione di legge sono in realtà alimentate da una diversa ricostruzione e valutazione degli atti e dei fatti di causa, non scrutinabile in sede di giudizio di legittimità. L’affermazione della Corte territoriale secondo cui il bene oggetto di prenotazione non è mai stato realizzato, per essere stato costruito un immobile del tutto diverso per composizione e consistenza, integra un accertamento di fatto, riservato dalla legge alla competenza esclusiva del giudice del merito.
Sotto il profilo dell’interpretazione ed applicazione dell’art. 2932 c.c. la soluzione accolta dalla Corte territoriale è giuridicamente corretta, atteso che tale provvedimento presuppone la corrispondenza tra il bene oggetto di preliminare e quello effettivamente esistente, nonché l’esistenza del titolo autorizzativo edilizio in forza del quale la costruzione è stata realizzata. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che la condizione di identità della cosa oggetto del trasferimento presuppone che il bene da trasferire non sia oggettivamente diverso, per struttura e funzione, da quello considerato e promesso, ammettendo quindi l’esperibilità della tutela reale assicurata dall’art. 2932 c.c. soltanto in caso di difformità non sostanziali ovvero incidenti solo in via quantitativa sull’entità del bene (Cass. n. 4939 del 2017; Cass. n. 1562 del 2010; Cass. n. 10291 del 2002). Nel caso di specie, la Corte ha motivato la non eseguibilità coattiva dell’obbligo di trasferimento rappresentando che l’alloggio prenotato era privo di titolo edilizio, in quanto la concessione originaria era stata annullata d’ufficio per difformità urbanistiche e paesaggistiche del progetto con specifico riferimento, fra l’altro, all’unità abitativa in oggetto e che quella realizzata era completamente diversa per composizione e consistenza da quella prenotata, mancando del ripostiglio e di una delle tre camere previste, accorpata ad un altro appartamento, con l’effetto che il trasferimento del bene originario avrebbe di fatto comportato, attraverso lo smembramento e l’accorpamento di altre unità immobiliari, la creazione di un nuovo immobile, ad oggi inesistente. Con il secondo motivo il ricorrente in via principale denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., lamentando che la Corte l’abbia condannato a pagare il 50% delle spese di lite, senza considerare che la propria domanda subordinata di restituzione degli acconti versati era stata accolta e che pertanto l’esito complessivo della lite era stato a lui favorevole. Il mezzo è infondato, avendo questa Corte precisato che la violazione dell’art. 91 c.p.c. si verifica soltanto quando, violando il principio della soccombenza, il giudice pone le spese a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 2736 del 2012), situazione che a sua volta va valutata tenendo conto non delle varie fasi o gradi del giudizio, ma dell’esito finale della lite. Nel caso di specie tale limite non risulta superato, atteso che l’odierno ricorrente è risultato soccombente sulla domanda principale di trasferimento dell’immobile ex art. 2932 c.c..
Il terzo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., lamentando che il giudice a quo abbia compensato per la metà delle spese del giudizio di cassazione e l’abbia condannato al pagamento della restante metà, nonostante la controparte avesse, nelle proprie conclusioni, chiesto che fossero compensate.
Il motivo è fondato e va accolto.
Come dedotto dal ricorrente, nel proprio atto di costituzione nel giudizio di rinvio seguito dalla cassazione della sentenza della Corte d’appello n. 195 del 2008 la società I Castellari aveva chiesto la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.
Stante tale richiesta, il giudice del rinvio non poteva condannare l’altra parte, rimasta soccombente, alla rifusione delle spese di tale giudizio, anche se solo in parte, senza violare il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato posto dall’art. 112 c.p.c.. La richiesta di compensazione delle spese processuali proveniente dalla parte risultata vittoriosa impone infatti al giudice di disporre in conformità alla stessa (Cass. n. 24560 del 2013; Cass. n. 22106 del 2007).
La sentenza va pertanto cassata in relazione al terzo motivo e, ravvisandosene le condizioni, la causa decisa nel merito, dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione concluso con la sentenza n. 11373 del 2014 (R.G. n. 21026/2008).
Il ricorso incidentale proposto dalla società I Castellari, espressamente condizionato all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, si dichiara assorbito.
Le spese di giudizio, tenuto conto della prevalente soccombenza del ricorrente principale, che ha visto rigettare i primi due motivi del proprio ricorso, si dichiarano compensate per la metà, con condanna dello stesso ricorrente al pagamento della restante metà.
P.Q.M.
Rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso principale, accoglie il terzo e dichiara assorbito il ricorso incidentale; cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio di cassazione relativo al ricorso iscritto al R.G. n. 21026 del 2008; compensa tra le parti le spese di questo giudizio per la metà e condanna il ricorrente principale al pagamento della restante metà, che liquida in Euro 5.300,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021