Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.28299 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29588-2015 proposto da:

F.L., in proprio, elettivamente domiciliato presso il suo studio in *****;

– ricorrente –

contro

L. IMPIANTI di N.L., in persona del titolare N.L., rappresentato e difeso dagli Avvocati VITTORIA NICOLETTA GHEDINI, SILVIA MAINARDI e DANILO SERRANI, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’ultimo, in ROMA, VIA PRISCIANO 28;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2357/2015 della CORTE DI APPELLO di VENEZIA, pubblicata il 12/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/01/2020 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione;

uditi l’Avv. LUCIANO FARAON, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento degli altri; nonché l’Avv. DANILO SERRANI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 28.5.2004, l’avv. F.L. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Venezia la ditta individuale L. IMPIANTI di N.L. esponendo: (I) che nella primavera del 2003 aveva deciso di trasferire il proprio studio professionale in un immobile di rilevanti dimensioni sito a *****; (II) che, essendo necessario uno sdoppiamento degli impianti, già esistenti da tempo ma inutilizzati, affidava al convenuto l’incarico di adeguare con urgenza gli impianti già esistenti alle esigenze dello studio legale e di realizzare ex novo l’impianto di allarme, la motorizzazione delle persiane, la linea di alimentazione separata per i computer, l’impianto di videosorveglianza, trasferendo quello già esistente nel precedente studio; (III) che, stante l’urgenza dei lavori e il rapporto fiduciario con l’elettricista, dato che era cliente dello studio, quest’ultimo non aveva presentato preventivi; (IV) che i lavori erano stati eseguiti in parte, avevano riguardato opere già presenti e, quindi, si erano rivelati inutili e, per il resto, erano stati mal completati; (V) che l’attore si era rivolto a un tecnico di fiducia, il quale aveva segnalato l’eccessività dei prezzi, del materiale usato e i difetti negli impianti; (VI) che erano state inviate in data 5.1.2004 e 31.1.2004 due lettere di contestazione.

Ciò premesso, l’attore chiedeva che (accertato il valore dell’impianto, detratti i costi di riparazione e determinato il danno subito) fosse stabilito il dovuto, compensando le ragioni di credito del convenuto con il debito professionale che questi aveva per essere stato seguito in alcune vicende dal legale.

Si costituiva il convenuto deducendo che tra le parti fosse intervenuto un contratto di appalto per la realizzazione di una serie di opere descritte in un capitolato del 18.6.2003 (trasmesso via fax al committente in pari data), la cui approvazione si desumeva dall’autorizzazione all’inizio dei lavori del 15.9.2003; che durante i lavori l’avv. F. era stato assiduamente presente in cantiere, dando precise indicazioni e chiedendo numerose modifiche rispetto al capitolato, giustificate, a suo dire, da mutate esigenze dello studio; che gli impianti erano stati collaudati. In via riconvenzionale, chiedeva il pagamento della somma di Euro 21.450,00.

Con sentenza del 13.10.2008, il Tribunale di Venezia rigettava la domanda attorea, richiamando l’esito della CTU; rigettava le altre domande attoree di risarcimento del danno da lucro cessante, di risarcimento del danno esistenziale e di compensazione; accoglieva la domanda riconvenzionale del convenuto di condanna dell’attore al pagamento del saldo dei lavori per Euro 21.450,00, di cui alla fattura n. 50/2004, detraendo Euro 400,00 per intervento di applicazione dei pesi alle persiane.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’avv. F., chiedendo l’accoglimento delle domande e la riforma della sentenza di primo grado. E si costituiva l’appellato chiedendo il rigetto dell’appello.

Con sentenza n. 2357/2015, depositata in data 12.10.2015, la Corte d’Appello di Venezia rigettava l’appello, condannando il F. alle spese di lite del grado d’appello.

Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione l’avv. F. in base a sei motivi. Resiste la ditta impiantistica di N.L. con controricorso, illustrato da memoria. Con ordinanza interlocutoria in data 20/05/2020 il Collegio ha richiesto di acquisire documentazione riguardante la esistenza di comunicazioni telematiche anteriori alla data anticipata della udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di appello.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorrente svolge sei motivi di doglianza, che si riassumono come segue.

1.1. – Con il primo motivo, il ricorrente deduce il “Travisamento dell’oggetto principale della causa”. Con il secondo motivo censura la “Nullità della sentenza di primo grado per omessa pronuncia sull’eccezione di nullità del contratto”. Con il terzo lamenta la “Carenza di istruttoria: errata interpretazione delle risultanze documentali e della CTU. Omessa pronuncia sulle deduzioni formulate in conclusionale”. Con il quarto motivo eccepisce la “Mancata ammissione delle prove orali. Mancata ammissione delle prove ex art. 210 c.p.c.. Conseguente rigetto della domanda risarcitoria e accoglimento della domanda riconvenzionale con riferimento a impianti installati da altre ditte”. Con il quinto motivo si duole dell'”Erroneo rigetto della domanda risarcitoria con vizio di illogicità manifesta”. Con il sesto, il ricorrente denuncia il “Mancato riconoscimento del credito professionale dell’attore. Illogicità e ingiustizia manifesta”.

1.2. – Preliminarmente, va rilevato che il ricorrente deduceva che la odierna controversia (data la mole di lavoro arretrata della Corte d’appello di Venezia) alla udienza del 16 marzo 2009, su conforme richiesta delle parti, era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni alla udienza del 13 giugno 2016. Ed affermava che nessuna altra comunicazione gli fosse al riguardo mai pervenuta. Esclusivamente con provvedimento del 5 maggio 2010, il Presidente della 3 sezione civile, con propria ordinanza, aveva nominato alla causa un nuovo relatore ed anticipato l’udienza di precisazione delle conclusioni alla data del 1 giugno 2015 (provvedimento, questo, che tuttavia sarebbe stato notificato solo alla parte appellata, e non ad esso appellante-ricorrente, né presso il suo studio o in quello del coodifensore Avv. Zanon).

Sicché, alla fissata udienza del 1 giugno 2015, era presente solo la parte appellata, con il patrocinio di un sostituto dei suoi legali, che precisava le conclusioni.

Il ricorrente, dunque, riteneva come, in siffatto contesto, si fosse determinata una duplice violazione del contraddittorio, sia in ragione della mancata partecipazione dell’Avv. Falcon alla udienza di precisazione delle conclusioni (ove egli era stato impedito di svolgere il diritto di difesa in sede di udienza ex art. 189 c.p.c.), sia per essere stato conseguentemente impedito di presentare la comparsa conclusionale e la memoria di replica ex art. 190 c.p.c. Della qual cosa il ricorrente assumeva di avere presentato istanza urgente alla Corte d’Appello, onde significare la violazione del diritto di difesa anche ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. con conseguente nullità della sentenza impugnata; mentre, sul piano prettamente formale, la “richiesta preliminare di dichiarazione di nullità della sentenza ex art. 161 c.p.c.” integrava un vero e proprio motivo di ricorso da ritenersi proposto ex art. 360 c.p.c., n. 4 (anche se manca, in ricorso, un’espressa indicazione della norma processuale predetta), dovendosi privilegiare il contenuto sostanziale delle argomentazioni difensive svolte e delle correlate richieste rispetto alla testualità delle espressioni adoperate dal ricorrente.

1.3. – Orbene, come specificato nella analitica e coerente requisitoria scritta del P.G. (e dall’esame degli atti processuali, consentita a questa Corte in ragione della natura di error in procedendo eccepito dal ricorrente), qualunque valenza si volesse attribuire alla “istanza urgentissima alla Corte di Appello” del 23.10.2015 (menzionata al fol. 3 del ricorso e allegata dal ricorrente quale documento n. 2), la questione della nullità o meno della impugnata pronuncia rimaneva evidentemente inalterata, non risultando aver prodotto effetti la suindicata “istanza”.

Benché, dunque, il “fatto negativo” costituito dalla mancata comunicazione del decreto di anticipazione dell’udienza potesse essere provato dalla parte interessata attraverso la dimostrazione di fatti positivi incompatibili e non potendosi escludere che l’odierno ricorrente fosse in grado di produrre il “Registro” in questione, sta di fatto che l’utilizzo di poteri officiosi e soprattutto il tenore delle “risposte” date dalla Cancelleria della Corte distrettuale (richieste da questa Corte con le ordinanze interlocutorie del 01.10.2019 e del 20.01.2020) non possano non essere valutati per quanto attiene al riscontro di completezza o meno del quadro probatorio, stante il principio dell’acquisizione delle prove (nella specie documentali) una volta entrate a far parte dell’incarto processuale. Il che non esclude che l’allora appellante avesse diritto a conoscere il provvedimento di anticipazione (a quella data) dell’udienza per potervi partecipare e per poter congruamente predisporre le difese da esplicare, poi, nei libelli conclusionale e di replica, così come non dirimente si appalesa la (asserita) comunicazione all’appellante della comparsa conclusionale dell’appellato o comunque la sua visibilità sulla consolle degli avvocati, in quanto detta conoscibilità comunque squilibra i tempi di difesa.

1.4. – Ulteriore e conclusiva questione riguarda la verifica delle conseguenze della mancata comunicazione del decreto di anticipazione dell’udienza di precisazione delle conclusioni e dell’incolpevole mancato deposito della comparsa conclusionale e della memoria di replica.

Appare, infatti, priva di specifico rilievo l’adesione, o meno, del ricorrente all’indirizzo giurisprudenziale – secondo cui, è nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando per ciò solo impedito ai difensori l’esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di difesa (Cass. 4202 del 2021; Cass. n. 26883 del 2019; Cass. n. 20180 del 2015) – piuttosto che a quello per il quale l’omessa fissazione, nel giudizio d’appello, dell’udienza di discussione orale, pur ritualmente richiesta dalla parte ex art. 352 c.p.c., non comporta necessariamente la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa, giacché l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato error in procedendo; sicché, avendo la discussione della causa nel giudizio d’appello una funzione meramente illustrativa delle posizioni già assunte e delle tesi già svolte nei precedenti atti difensivi e non sostitutiva delle difese scritte ex art. 190 c.p.c., per configurare una lesione del diritto di difesa non basta affermare, genericamente, che la mancata discussione ha impedito al ricorrente di esporre meglio la propria linea difensiva, essendo al contrario necessario indicare quali siano gli specifici aspetti che la discussione avrebbe consentito di evidenziare o approfondire, colmando lacune e integrando gli argomenti ed i rilievi già contenuti nei precedenti atti difensivi (Cass. n. 28188 del 2020; Cass. n. 28229 del 2017; Cass. n. 17133 del 2013).

1.4. – Tuttavia, le problematiche che potrebbero scaturire da tali diversi orientamenti giurisprudenziali non rilevano nella fattispecie, in quanto comunque il ricorrente aveva indicato i temi che avrebbe illustrato con gli scritti conclusionali di appello. Il medesimo non si duole, infatti, dell’omessa pronuncia sui motivi di appello che ebbe a suo tempo a formulare, ma del fatto che non si siano potute esaminare le illustrazioni difensive che avrebbero potuto e dovuto trovare sede nei libelli conclusionali.

2. – In conclusione, va accolto il primo motivo con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata deve essere dunque cassata, in relazione al motivo accolto, e rinviata ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte, accoglie il primo motivo, con assorbimento degli altri. Cassa, in relazione al motivo accolto, e rinvia ad altra sezione della Corte d’appello di Venezia, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 26 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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