Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28301 del 15/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso (iscritto al N.R.G. 13419/2016) proposto da:

D.M.R., (C.F.: *****), e R.M., (C.F.:

*****), quest’ultimo in proprio e quale erede universale di R.V., rappresentati e difesi, in virtù di procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avv. Mario Colucci, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell’Avv. Mario Monaco, in Roma, Viale Mazzini, n. 88;

– ricorrenti –

contro

D.M.T., (C.F.: *****), rappresentata e difesa, in virtù

di procura speciale apposta a margine del controricorso, dall’Avv. Vincenzo Fernando Montuosi, e domiciliata presso lo studio dell’Avv. Paride Lo Muzio, in Roma, v. Casilina n. 9 (int. 58);

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Bari n. 387/2016 (pubblicata il 4 aprile 2016);

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27 maggio 2021 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;

lette le memorie depositate ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c., dai difensori di entrambe le parti.

RITENUTO IN FATTO

1. D.M.M., quale proprietario del fondo sito in agro di *****, acquistato con atto per notaio D.B. (rep. 47685, racc. *****), in data 29 aprile 1999, al foglio *****, pl.lla ***** (di seguito frazionata nelle particelle nn. *****), con atto di citazione del 6 febbraio 2007, agiva – dinanzi al Tribunale di Foggia (sez. dist. di Lucera) – con azione di rivendicazione nei confronti di D.M.R., R.V. e R.M., ritendendoli illegittimi detentori della citata particella n. ***** (risultante a seguito del citato frazionamento) e chiedeva, pertanto, che gli indicati convenuti venissero condannati al rilascio della stessa oltre al risarcimento del danno per abusiva occupazione, a decorrere dalla richiesta di restituzione del fondo del 23 ottobre 2002 e sino alla data di effettivo rilascio.

Si costituivano in giudizio i suddetti convenuti, i quali, oltre a contestare la legittimità dell’acquisto così come dedotto in giudizio dall’attore, proponevano domanda riconvenzionale per sentir dichiarare che essi avevano acquistato per usucapione il fondo oggetto di causa.

Nelle more del giudizio morivano sia R.V. (con la conseguente riassunzione da parte di D.M.R. e R.M.) che D.M.M., per il quale si costituiva in giudizio l’erede D.M.T..

L’adito Tribunale, con sentenza del 20 marzo 2014, accoglieva la domanda e, pertanto, condannava i convenuti al rilascio del contestato immobile, nonché al pagamento della somma di Euro 11.665,45 a titolo di indennizzo per la mancata utilizzazione del fondo a far data dalla summenzionata richiesta di restituzione, e rigettava la spiegata domanda riconvenzionale.

2. Decidendo sull’appello formulato da D.M.R. e R.M., cui resisteva l’appellata D.M.T., la Corte di appello di Bari, con sentenza n. 387/2016 (pubblicata il 4 aprile 2016), lo rigettava e condannava le parti appellanti alla rifusione delle spese del grado.

A fondamento dell’adottata decisione la Corte barese, disattesa l’eccezione di inammissibilità del gravame (per asserito difetto di specificità), riteneva come non fossero stati provati i requisiti per la dichiarazione di acquisto per usucapione del fondo controverso in capo agli appellanti, poiché non era stati acquisiti sufficienti elementi istruttori tali da riscontrare la sussistenza del requisito del prospettato possesso ultraventennale, evidenziando, altresì, come la richiesta del danno correlato al mancato utilizzo del fondo da parte dell’originario attore non aveva costituito oggetto di contestazione fin dal primo grado a seguito del deposito della relazione del c.t.u., a mezzo della quale era stato quantificato con l’impugnata sentenza.

3. Avverso la suddetta sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, D.M.R. e R.M.. Sì è costituta con controricorso l’intimata D.M.T..

I difensori di entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo formulati i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omesso esame di un ritenuto fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti, avuto riguardo alla mancata considerazione delle prove documentali in atti, in virtù delle quali avrebbe – a loro avviso – dovuto ritenersi comprovato che il possesso dagli stessi vantato era cominciato a decorrere dall’anno 1973. In particolare, le parti ricorrenti hanno dedotto che la Corte di appello avrebbe mancato di considerare – ai fini probatori – le ricevute di pagamento dell’integrazione del prezzo del grano da parte dell’AIMA in favore di R.V. con riferimento all’anno 1973 (oltre che agli anni successivi), la denuncia verbale di affitto presentata da R.M. unitamente al contenuto di un atto di citazione notificato il 22 maggio 2002 con il quale il D.M.M. aveva dato atto dell’intervenuta permuta con i terreni originariamente appartenenti ai coniugi S. – F. in c.da ***** e della situazione possessoria che a seguito di detta permuta era venuta a determinarsi.

2. Rileva 31 collegio che il riportato motivo è infondato e deve, perciò, essere respinto. Con esso, infatti, si deduce, nella sostanza, al più, un’insufficienza motivazionale e, in ogni caso, va osservato che, nell’esercizio del suo potere selettivo e valutativo (ai sensi degli artt. 115 e 116 c.p.c.), la Corte di appello, così come già il giudice di primo grado, ha preso in considerazione le complessive risultanze probatorie acquisite allo scopo di escludere la dedotta configurazione dei requisiti necessari ai fini della prospettata usucapione, con particolare riferimento a quello del possesso ventennale continuato e pacifico del fondo oggetto di contestazione.

In particolare, la Corte territoriale ha specificamente escluso la rilevanza di ogni altro elemento, anche di natura documentale, come della indicata denuncia verbale di affitto e, per implicito, di ogni altra emergenza documentale di significato non decisivo siccome inidonea a superare gli esiti non univoci della prova orale, come, per l’appunto, la ricevuta di pagamento dell’integrazione del prezzo del grano per l’anno 1973 (della cui rilevanza, oltretutto, i ricorrenti non deducono di averla già fatta valere con l’atto di appello al fine di essere valutata, eventualmente, ai sensi dell’art. 345 c.p.c.), per giungere al risultato dell’insussistenza della prova del possesso ultraventennale utile ai fini dell’usucapione.

Oltretutto, sul piano generale, è risaputo che l’eventuale mancato esame di un documento può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui determini l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, segnatamente, quando il documento non esaminato offra la prova di circostanze di tale portata da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento (cfr., per tutte, Cass. n. 16812/2018). Ed è evidente che, sulla scorta delle complessive risultanze istruttorie, la Corte territoriale ha inteso considerare non decisiva qualsiasi altra emergenza; infatti, la predetta ricevuta di pagamento a cui pongono riferimento le parti ricorrenti non avrebbe potuto ritenersi idonea, di per sé, in difetto di altri riscontri univoci (esclusi con la congrua motivazione adottata nell’impugnata sentenza), a comprovare la sussistenza di un possesso “corpore et animo” in atto nel 1973 propriamente utile ai fini dell’usucapione.

In sintesi, con la censura proposta, si sollecita una rivalutazione delle prove circa la supposta data di inizio del suddetto possesso, che – essendo stata sufficientemente operata dal giudice di appello – va ritenuta inammissibile in sede di legittimità. E’ infatti consolidato il principio secondo cui, in tema di possesso “ad usucapionem”, non è censurabile nella presente sede, ove congruamente motivato ed immune da vizi giuridici, l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla validità degli eventi dedotti dalla parte al fine di accertare se, nella concreta fattispecie, ricorrano, o meno, gli estremi del possesso idoneo ad usucapire (v., tra le tante, Cass. n. 4035/2007 e Cass. n. 356/2017).

3. In definitiva, sulla scorta delle ragioni complessivamente esposte, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti, con vincolo solidale, al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei termini di cui in dispositivo.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i corrispondenti ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessive Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, con vincolo solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472