Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.28303 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 32054/2018 proposto da:

I.B.S. IMMOBILIARE BENI SICURI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SANTA COSTANZA 46, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANCINI, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;

– ricorrenti –

e contro

R.M. S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5017/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 18/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/05/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

ritenuto che la vicenda, per quel che ancora residua di utilità, può riportarsi nei termini seguenti:

– R.M. s.r.l. convenne in giudizio la I.B.S. Immobiliare Beni Sicuri s.r.l. chiedendo che fosse “accertata” la risoluzione della proposta d’acquisto immobiliare sottoscritta dall’attrice il 10/9/2002, con condanna della convenuta alla restituzione del doppio dell’acconto versato e, in subordine, dell’acconto in parola, ammontante a Euro 51.645,69 e la I.B.S., avversata la domanda, in via riconvenzionale, chiese, a sua volta, la risoluzione del contratto per inadempimento della R.M., con diritto a trattenere l’acconto;

– il l’adito Tribunale condannò la I.B.S. a rimborsare alla R.M. la somma di Euro 41.316,55, oltre interessi, stante che per la differenza di Euro 10.329,14, condannò al rimborso tale D.M.F., che aveva funto da mediatore e la cui posizione qui non viene più in rilievo;

– è utile, sia pure in sintesi, riprendere il ragionamento del Giudice di primo grado, siccome riportato dalla sentenza d’appello: a) in corso di causa l’attrice aveva chiesto l’annullamento del contratto per vizio del volere, così rinunciando implicitamente alla domanda di risoluzione con restituzione del doppio della caparra, formulando, così, un’inammissibile domanda nuova, in violazione dell’art. 183 c.c., u.c.; b) quanto alla restituzione dell’acconto versato la pretesa era fondata poiché la controparte, in violazione del principio di buona fede (art. 1337 c.c.), aveva promesso in vendita particelle immobiliari di complessiva estensione inferiore al totale di 6.500 mq, in proprietà della I.B.S. e richiesti in acquisto dalla R.M., così costringendo quest’ultima, a rinunziare all’affare, in relazione al quale le trattative erano giunte, per serietà e concludenza, a uno stato tale da far insorgere la legittima aspettativa della loro positiva conclusione;

– la Corte d’appello di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, rigettò l’impugnazione avanzata dalla I.B.S.;

– la Corte locale, riassunti i motivi dell’appellante, reputava che il Tribunale avesse errato a giudicare nuova la domanda di annullamento, che, per contro doveva qualificarsi modificazione consentita dall’art. 183 c.c. e, addebitando all’appellante di non avere agito secondo buona fede, precisando ulteriormente che l’art. 1337 c.c., ha valore di clausola generale, e che l’appellata era caduta in errore essenziale, in presenza di dolo decettivo, giudicò giustificato il rifiuto della R.M. di addivenire alla stipula del contratto definitivo;

ritenuto che la I.B.S. ricorre avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi e che la controparte è rimasta intimata;

ritenuto che con il primo motivo la ricorrente denunzia nullità del procedimento e della sentenza per violazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., assumendo che la Corte locale, stravolgendo l’accertamento e le conclusioni del primo Giudice, in assenza d’impugnazione della controparte, aveva giudicato ammissibile la modifica della domanda di cui si è detto, senza tener conto del fatto che un simile mutamento era stato dichiarato inammissibile dal Tribunale, statuizione che, pertanto, in assenza di impugnativa, era divenuta irrevocabile;

ritenuto che con il secondo motivo la ricorrente deduce nullità della sentenza per mancanza o mera apparenza della motivazione, in violazione dell’art. 132 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., artt. 115 e 116 c.p.c., essendosi limitata riprendere talune massime giurisprudenziali, senza indicare le prove sulla base delle quali aveva deciso nel senso indicato, di talché le fonti del proprio convincimento erano rimaste ignote;

considerato che il primo motivo risulta manifestamente fondato: la Corte d’appello, giunge a una riqualificazione della vicenda (il contratto si era concluso, ma lo stesso meritava di essere annullato per vizio del volere dell’appellata, indotto dalla dolosa condotta della controparte, di talché legittimamente la R.M. si era rifiutata di addivenire alla stipula del contratto definitivo), dopo aver affermato che la R.M. aveva proceduto a una consentita emendatio della domanda ex art. 183 c.p.c.; statuizione, questa, in evidente contrasto con le norme processuali invocate, stante che sul punto il Tribunale aveva statuito in senso contrario e la statuizione non aveva formato oggetto d’impugnazione;

considerato che anche il secondo motivo merita di essere accolto, valendo quanto segue:

– la giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016);

– a tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto;

– siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914);

– la sentenza qui al vaglio, dopo aver riportato, in sintesi, i motivi d’impugnazione, affermato legittimo il mutamento di domanda della R.M., che qualifica “emendatio”; disquisito sui principi scaturenti dagli artt. 1337 e 1429 c.c., asserisce, senza spiegare in alcun modo le ragioni di un simile convincimento, che si era in presenza di un contratto concluso e non di trattative, sia pure serie, che la parte promittente alienante aveva tratto in inganno la controparte, omettendo di specificare che le particelle promesse in vendita non includevano tutto il fondo al quale era interessata la controparte, senza indicare le emergenze di causa a sostegno un tale assunto, nonostante che l’appellante, con il secondo motivo avesse addebitato alla controparte l’inadempimento;

– alla luce dei richiamati principi la sentenza della Corte di Roma deve reputarsi sorretta da un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, non essendo bastevole una sommaria evocazione priva di un’approfondita disamina logica e giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento (in tal senso, da ultimo, Cass. nn. 9105/2017, 20921/2019, 13248/2020);

considerato che, pertanto, assorbito il terzo motivo subordinato, con il quale la ricorrerne deduce l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, la sentenza deve essere cassata con rinvio, in relazione agli esposti principi e che il Giudice del rinvio regolerà anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il primo e il secondo motivo e dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Roma, altra Sezione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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