Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.28306 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – Consigliere –

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21705/2016 proposto da:

L.D., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MARIO GIUSEPPE RIDOLA, che li rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrenti e controricorrenti incidentali –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE FIORENTINO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso con ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 6105/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2021 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO;

lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto di citazione notificato all’INPDAP il 3 aprile 2008 i ricorrenti di cui in intestazione lo convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, chiedendo che venisse accertato il loro diritto al rimborso del maggior prezzo pagato alla SCIP s.r.l. per l’acquisto di alcune unità immobiliari in conformità a quanto disposto, in particolare, dalla L. n. 104 del 2004, con la conseguente condanna dell’INPDAP al pagamento di distinte somme per ciascuno dei medesimi attori, ovvero di quelle ritenute di giustizia, oltre interessi legali a decorrere dal 31 dicembre 2005, data in cui avrebbero essere completate le operazioni di rimborso, o, in subordine, con decorrenza dalla domanda sulle somme indicate, oltre al risarcimento dell’eventuale danno da svalutazione monetaria.

Nella costituzione del convenuto, l’adito Tribunale, con sentenza n. 4964/2011, accoglieva la domanda formulata dagli attori e, per l’effetto, condannava l’INPDAP al pagamento, in favore di ognuno di essi come acquirente, della differenza tra il prezzo stabilito negli atti pubblici di compravendita ed il prezzo come calcolato dal c.t.u. (avuto riguardo all’ipotesi formulata sub B) nella sua relazione).

2. L’INPDAP proponeva appello avverso la suddetta sentenza e, nella costituzione degli appellati (tra i quali G.F., N.N., D.L.A., S.A. e Sc.Gi., che, a loro volta, avanzavano appello incidentale), la Corte di appello, con sentenza n. 6105/2015 (pubblicata il 4 novembre 2015), accoglieva, per quanto di ragione, il gravame principale e, per l’effetto, rigettava tutte le domande degli originari attori, salvo l’accoglimento, per quanto di ragione, del gravame incidentale formulato dai menzionati appellati, con la condanna dell’INPDAP al relativo distinto rimborso in favore degli stessi della differenza dovuta.

A sostegno dell’adottata decisione la Corte laziale riteneva, innanzitutto, infondati i motivi relativi al denunciato difetto di giurisdizione del giudice ordinario e alla dedotta carenza di legittimazione passiva.

Il giudice di appello ravvisava, invece, la fondatezza del terzo motivo con il quale si era contestato che il giudice di prime cure non si era avveduto che, nella fattispecie, difettava il presupposto di fatto prescritto dal legislatore per l’applicazione del D.L. n. 41 del 2004, art. 1 (così come convertito, con modif., dalla L. n. 104 del 2004) e, cioè, “che il prezzo di vendita corrisposto dagli acquirenti è superiore a quello di mercato dell’ottobre 2001”, così dovendosi procedere ai conseguenti conteggi sulla base della soluzione prospettata dal c.t.u. sotto l’ipotesi A).

In particolare, la Corte territoriale osservava che, sulla base dell’univocità della predetta norma, il prezzo che veniva in rilievo nel caso di specie e da pagare ad opera degli acquirenti andava determinato nel seguente modo: prima bisognava computare il c.d. “prezzo di vendita” (non corrispondente, tuttavia, al vero prezzo di vendita), secondo i criteri previsti del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 7 e, poi, l’importo così determinato si sarebbe dovuto ridurre applicando il “coefficiente aggregato di abbattimento calcolato dall’Agenzia del territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili tra la data della suddetta offerta in opzione ed i valori medi di mercato del mese di ottobre 2011 pubblicati dall’Osservatorio del mercato immobiliare e di altri parametri di mercato”. Di conseguenza, il risultato di tale operazione andava confrontato con il prezzo a suo tempo effettivamente pagato dall’acquirente e, se quest’ultimo prezzo fosse risultato maggiore, l’acquirente avrebbe avuto diritto al rimborso della differenza, rimborso, invero, dovuto – per effetto dei calcoli effettuati solo in favore degli appellanti incidentali.

Il giudice di appello rigettava l’ulteriore motivo dell’INPDAP con il quale si era inteso sostenere che la volontà contrattuale delle parti (che al momento della stipulazione del contratto avevano espressamente accettato il prezzo stabilito dalle norme in quel momento vigenti) doveva prevalere sul disposto del D.L. n. 41 del 2004, emanato, invero, dopo la conclusione dei contratti.

3. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, i soggetti riportati nell’intestazione.

L’intimato INPS (quale ente successore “ex lege” dell’INPDAP, ai sensi del D.L. n. 201 del 2011, art. 21, comma 1, conv. nella L. n. 214 del 2011) si è costituito con controricorso, contenente anche un motivo di ricorso incidentale.

La difesa dei ricorrenti principali ha resistito con controricorso al ricorso incidentale, ai sensi dell’art. 371 c.p.c., comma 4, ed ha anche depositato memoria prevista dall’art. 378 c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

RICORSO PRINCIPALE.

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – fa violazione e falsa applicazione del D.L. 23 febbraio 2004, n. 41, art. 1, conv. dalla L. 24 aprile 2004, n. 104, nonché del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, art. 3, conv. dalla L. 23 novembre 2001, n. 410, oltre all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nell’ancoraggio temporale della determinazione del prezzo di vendita da prendere a base per l’applicazione del D.L. n. 41 del 2004, citato art. 1, così come convertito dalla L. n. 104 del 2004.

2. Con la seconda censura i ricorrenti hanno dedotto – con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione del D.M. 20 aprile 2005, recante “Modalità di rimborso del maggior prezzo corrisposto dagli acquirenti alla Scip s.r.l., da effettuarsi ai sensi della L. n. 104 del 2004, art. 1, comma 3”, anche in relazione all’art. 1 preleggi.

3. Con la terza doglianza i ricorrenti hanno prospettato – in ordine all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 8 (come conv. dalla L. n. 410 del 2001), congiuntamente all’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella mancata applicazione nella redazione da parte del c.t.u. della ipotesi “A” degli abbattimenti previsti dalla suddetta norma.

4. Con il quarto mezzo i ricorrenti hanno denunciato – avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 dell’indicato D.M. 20 aprile 2005, nonché dell’art. 1282 c.c., comma 1 e dell’art. 1224 c.c., comma 1.

5. Con il quinto ed ultimo motivo i ricorrenti hanno dedotto – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., il allegando l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

RICORSO INCIDENTALE.

1. Con l’unico motivo di ricorso incidentale il controricorrente INPS ha denunciato – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la nullità della sentenza di appello per omessa pronuncia nonché per violazione dell’art. 122 c.p.c. (recte: art. 112), sul presupposto che, con l’impugnata sentenza, il giudice di secondo grado, pur avendo esso Ente invocato la condanna delle parti appellate alla restituzione di tutte le somme che aveva corrisposto in esecuzione della sentenza di primo grado in pendenza del giudizio di appello, non aveva provveduto in ordine alla relativa richiesta formalizzata all’udienza di precisazione delle conclusioni.

ESAME RICORSO PRINCIPALE.

1. I primi tre motivi di questo ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché intimamente connessi e relativi alla medesima questione giuridica.

Ad avviso del collegio essi sono infondati e devono, perciò, essere respinti.

Si ritiene, infatti, condivisibile il percorso logico-giuridico in relazione ai principi giuridici in concreto applicati espresso dalla Corte di appello nell’impugnata sentenza, in virtù del quale è stata giustamente ritenuta corretta la soluzione indicata come sub A) dal c.t.u., siccome rispondente ai criteri e ai presupposti di fatto previsti dal D.L. n. 41 del 2004, art. 1 (conv. dalla L. n. 104 del 2004) e del D.M. Finanze 20 aprile 2005, art. 3.

Infatti, la Corte di appello ha operato il calcolo necessario al fine della verifica della spettanza dell’eventuale rimborso tenendo presente i due parametri del prezzo stabilito ai sensi del D.L. n. 351 del 2001, art. 3, comma 7 e del coefficiente di abbattimento stabilito dall’Agenzia del territorio. Una volta conseguito il risultato di tale operazione, il giudice di appello lo ha confrontato con quello a suo tempo effettivamente pagato dai singoli acquirenti e, ove esso fosse risultato maggiore, gli acquirenti che avevano agito in giudizio avrebbero avuto diritto al rimborso della differenza (senza che possano aver trovato applicazione testi normativi secondari).

Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale si è conformato, quindi, alla normativa di settore (e, cioè, segnatamente al disposto del D.L. n. 41 del 2004, art. 1), nella parte in cui ha aderito alla citata soluzione indicata sub A) dal c.t.u., nel senso che, in primo luogo, ha computato il c.d. prezzo di vendita alla stregua dei criteri previsti del D.L. n. 351 del 2001, menzionato art. 3, comma 7 (rapportato a quello desumibile dalle “valutazioni correnti di mercato” prendendo come parametro di riferimento i prezzi effettivi di compravendita relativi alle unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe) e, poi, ha provveduto alla riduzione della somma così come scaturente applicando il “coefficiente aggregato di abbattimento”, calcolato dall’Agenzia del Territorio sulla base di eventuali aumenti di valore degli immobili interessati tra la data dell’offerta di opzione ed i valori medi di mercato di ottobre 2001.

Del resto, occorre rimarcare che del D.L. n. 41 del 2004, citato art. 1, comma 1 (convertito con L. n. 104 del 2004), ha propriamente stabilito che il corrispettivo delle vendite in favore dei conduttori che avessero manifestato la volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, doveva essere determinato sulla base dei valori di mercato riferiti allo stesso mese, prevedendo che le disposizioni di cui allo stesso comma si applicassero anche agli immobili venduti prima della data di entrata in vigore del suddetto decreto (art. 1, comma 3). Pertanto, la disposizione in questione ha inteso superare il differente trattamento tra le vendite degli immobili offerti in opzione e quelle concluse a seguito della dichiarazione di disponibilità all’acquisto da parte dei conduttori formulata, stabilendo anche per queste ultime il riferimento ai valori di mercato rilevati all’ottobre 2001.

Sulla base di questa esatta impostazione, quindi, il giudice di appello si è attenuto all’indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (cfr. Cass. n. 21596/2013), in virtù del quale, in tema di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico, nel sistema risultante dalla disciplina introdotta dal D.L. 23 febbraio 2004, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2004, n. 104, ai fini della determinazione del prezzo di vendita dell’unità immobiliare deve farsi riferimento esclusivamente ai valori di mercato correnti nel mese di ottobre 2001, indipendentemente dalla data in cui è stata effettuata la stima e da quella in cui è intervenuta l’accettazione del conduttore.

In virtù di ciò, quindi, la Corte di appello ha fatto ricorso alla corretta applicazione aritmetica consistita nell’utilizzare, da un lato, il prezzo calcolato ai sensi del D.L. n. 351 del 2001, menzionato art. 7, comma 3 e, dall’altro lato, il coefficiente di abbattimento stabilito dall’indicata Agenzia, così procedendo alla comparazione del risultato di tale operazione con il prezzo a suo tempo effettivamente pagato da ciascun acquirente, con la conseguente valutazione della sussistenza del diritto al rimborso ove il primo fosse risultato maggiore del secondo. Per effetto di tali operazioni così come effettuate dalla Corte di appello, l’INPDAP aveva, anche all’esito della verifica dell’art. 2 del Decreto Interministeriale del 20 aprile 2005, legittimamente ritenuto insussistenti i presupposti per poter procedere al riconoscimento degli invocati rimborsi.

2. Il quarto motivo è riferito alla critica dell’impugnata sentenza da parte degli appellanti incidentali nella parte in cui con essa era stato riconosciuto il loro diritto al rimborso con decorrenza dalla data della domanda anziché dal 31 dicembre 2005, data dalla quale la relativa somma avrebbe dovuto produrre gli interessi ai sensi dell’art. 1282 c.c., comma 1.

La censura è destituita di fondamento e va, pertanto, respinta.

Sulla premessa che il diritto al rimborso si configura come un diritto condizionato alla sussistenza dei necessari presupposti di legge (e, quindi, privo del carattere di liquidità “ab origine”) e, comunque, nei “limiti delle risorse derivanti dalle dismissioni di ulteriori immobili”, si deve ritenere che la Corte di appello lo ha qualificato correttamente come credito di valuta e, dunque, suscettibile a produrre interessi a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale (quale idoneo atto di messa in mora ai sensi dell’art. 1224 c.c., comma 1), restando irrilevante a tal fine il riferimento alla data del 31 dicembre 2005, da considerarsi quale termine meramente procedurale previsto esclusivamente in funzione della conclusione delle “operazioni di rimborso”.

3. Il quinto motivo è del tutto infondato avendo il giudice di appello idoneamente giustificato la disposta compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell’art. 92 c.p.c., avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che la disciplina normativa del rapporto era intervenuta “a posteriori” a modificare gli effetti degli atti già definitivamente perfezionatisi.

ESAME RICORSO INCIDENTALE.

1. L’unico motivo di ricorso incidentale formulato dall’INPS e’, invece, fondato e merita, quindi, accoglimento, dal momento che la Corte di appello, con l’impugnata sentenza, avrebbe dovuto, in dipendenza dell’accoglimento del gravame (nei confronti di quelli che avevano ottenuto il rimborso in difetto dei relativi presupposti), disporre la restituzione di quanto dall’INPS corrisposto (con riguardo, per l’appunto, ai versati rimborsi) per effetto della provvisoria esecutività della sentenza di primo grado, così come richiesto dallo stesso Istituto nel corso del giudizio e, comunque, in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello, avendo provveduto a dare seguito alle statuizioni della pronuncia di primo grado nelle more dello stesso giudizio di secondo grado.

Al riguardo va rimarcato (v. Cass. n. 16152/2010, Cass. n. 1324/2016 e, di recente, Cass. n. 7144/2021) che la richiesta di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed e’, perciò, ammissibile in appello anche nel corso del giudizio di secondo grado qualora l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione (come verificatosi nel caso di specie, con la conseguente legittimità della proposizione della richiesta, da parte dell’Istituto appellante, entro l’ultimo momento processuale utile, ovvero all’udienza di precisazione delle conclusioni).

Sulla base di questo esatto presupposto giuridico, la Corte di appello era tenuta a provvedere in ordine alla relativa richiesta di restituzione e non essendosi sulla stessa pronunciata è incorsa nella violazione del denunciato art. 112 c.p.c..

2. In definitiva, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte, va rigettato il ricorso principale mentre deve essere accolto quello incidentale, con la conseguente relativa cassazione dell’impugnata sentenza con riferimento al motivo di ricorso incidentale ritenuto fondato ed il derivante rinvio della causa alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà a regolare anche le complessive spese del presente giudizio di legittimità.

Infine, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza per il versamento in solido tra loro, da parte dei ricorrenti principali, soccombenti in via definitiva, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte accoglie il ricorso incidentale e rigetta quello principale. Cassa l’impugnata sentenza in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza per il versamento, da parte dei ricorrenti, in solido fra loro, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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