LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. CATALDI Michele – Consigliere –
Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
Sul ricorso iscritto al n. 13423/2014 proposto da:
C.P. rappresentato e difeso dall’avv. Massimiliano Terrigno elettivamente domiciliato in Roma, Viale Parioli n. 44;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato domiciliata in via dei Portoghesi n. 12, Roma;
– controricorrente –
Avverso la decisione della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 249/29/14 depositata il 11/02/2014.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Catello Pandolfi nella camera di consiglio del 342/2020.
RILEVATO
che:
C.P., ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto n. 249/29/14 depositata il 11/02/2014.
La vicenda trae origine dalla notifica di due avvisi di accertamento in via sintetica, rispettivamente per gli anni 2006 e 2007.
I verificatori, per il 2006, rilevavano nella disponibilità del contribuente, tre vetture; una imbarcazione da diporto di 14,90 metri di lunghezza in forza di contratto di leasing, sino ad aprile 2006; una residenza principale di mq 146 in Conegliano; due residenze secondarle di mq 45 e 40, in Chioggia, la somma di Euro 55.313,70 ereditata. Ne derivava la quantificazione sintetica di un reddito netto complessivo di Euro 106.681,14 a fronte di Euro 984,00 dichiarate.
Per il 2007 gli operatori rilevavano la perdurante disponibilità delle tre vetture e delle residenze già indicate per il 2006, risultandone un reddito di Euro 110.295,44 a fronte di Euro 2.500,00 dichiarate. Venivano anche conteggiati, per ciascun anno, quote di reddito per successivi incrementi patrimoniali.
Il contribuente opponeva gli atti impositivi e la CTP di Treviso accoglieva i ricorsi presentati per ciascun anno, poi riuniti. La CTR accoglieva, invece, l’appello dell’Ufficio con la decisione qui impugnata, deducendo il ricorrente sei motivi e depositando memoria.
Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, come modificato dalla L. n. 28 del 1999, art. 25.
In particolare, censura la sentenza laddove ha ravvisato “la violazione D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in quanto il contribuente ha prodotto l’intera documentazione richiesta per giustificare il proprio tenore di vita solo in sede di ricorso avanti ai giudici di prime cure, non giustificandone la mancata produzione in risposta all’invito dell’ufficio per causa a lui non imputabile” e quindi contestando anche l’affermazione dello stesso giudice regionale secondo cui “i documento addotti (..) non sono neppure ammissibili in quanto prodotti tardivamente in sede contenziosa.
L’Ufficio nel controricorso sostiene che la decisione della CTR sul punto fosse corretta in quanto il contribuente aveva omesso di fornire le informazioni richiestegli con il questionario Q00058/2009, senza dimostrare che la mancata comunicazione delle informazioni era stata determinata da causa a lui non imputabile.
La censura con cui il ricorrente contesta la ritenuta inammissibilità della documentazione è da ritenersi fondata.
Infatti, la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato, e il collegio lo ribadisce, che “In tema di accertamento tributario, l’inottemperanza del contribuente a seguito dell’invio del questionario da parte dell’Amministrazione finanziaria, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 32, comma 4, comporta l’inutilizzabilità in sede amministrativa e processuale solo dei documenti espressamente richiesti dall’Ufficio, in quanto detta disposizione normativa deve essere interpretata in coerenza con il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost. e con il principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Cost.” (Sez. 5 -, 22/06/2018, n. 16548; Cass. n. 2011/2018 e n. 3442/2021).
La CTR non si è conformata a tale interpretazione costituzionalmente orientata, in quanto ha censurato la mancata compilazione del questionario senza valutare, al fine di ritenere tardiva la documentazione prodotta in sede conteziosa, se la richiesta dell’Ufficio, avanzata con il questionario, indicasse documenti specifici e se l’omessa trasmissione avesse riguardato proprio gli atti additati.
Soltanto in tal caso la ritenuta inammissibilità sarebbe stata corretta, non anche se la richiesta fosse stata formulata in termini di generiche informazioni e senza inserire l’avvertimento della conseguente preclusione dell’utilizzabilità dei documenti segnatamente indicati, nel caso l’invito fosse disatteso.
Ora, dalla stessa prospettazione, enunciata nel controricorso, si evince che la richiesta aveva avuto, appunto, una formulazione non puntuale, posto che lo stesso Ufficio ricorda d’aver invitato il contribuente a “fornire ogni altra informazione ritenuta utile per la corretta valutazione degli elementi indicativi della capacità contributiva”, così mancando di precisare al contribuente gli aspetti che l’Ufficio riteneva di dover approfondire.
In tal modo il Giudice regionale non ha applicato il richiamato principio di giudizio, volto ad assicurare che i rapporti tra l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti siano improntati a reciproca e leale collaborazione già in fase ammnistrativa, così da prevenire possibili sviluppi in sede contenziosa.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha lamentato l’omesso esame di fatti decisivi in violazione dell’art. 350 c.p.c., comma 1, n. 5.
In particolare, la parte, come conseguenza insita nel giudizio della CTR di inutilizzabilità della documentazione prodotta, espresso – a suo dire – in violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, ne lamenta l’omesso esame.
I documenti in questione, relativi agli anni 2006 e 2007, riguardano, come enunciati nel ricorso in esame, la situazione patrimoniale, dedotta dal contribuente al fine di provare la disponibilità, negli anni in verifica, di risorse “ulteriori” rispetto a quelle dichiarate.
Tra tali risorse ha indicato, per il 2006, la somma ereditata di Euro 55.313,70 e quella di Euro 106.666,66 costituita dalla quota di 1/3 derivatigli dalla vendita di due immobili pure ereditati.
Per il 2007 ha indicato il provento della vendita, tra settembre e dicembre 2007, della farmacia di cui era titolare, pari ad Euro 1.050.000,00.
A parte, le somme prelevate dalla “cassa” della farmacia in *****, di cui era stato titolare sino alla vendita.
Orbene, considerato il giudizio della Commissione d’appello di inutilizzabilità della documentazione, relativa, come detto, per il 2006, alle risorse finanziarie ereditate e, per il 2007, al provento della vendita della farmacia; appare fondata la doglianza del mancato esame della stessa, considerata la potenziale incidenza che la sua valutazione avrebbe sulla misura dell’accertamento in via sintetica, relativo a ciascuno dei periodi d’imposta interessati. Ciò tenuto conto della cospicua entità dei cespiti, per come indicati in ricorso, pur considerando le sole risorse non reddituali (somme ereditate, provento di vendite di immobili e della farmacia).
Il terzo e il quarto motivo di ricorso, entrambi riferiti all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione, rispettivamente, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, e dell’art. 2709 c.c., debbono ritenersi assorbiti dai precedenti, attesa la valutazione logicamente prioritaria che la CTR, quale giudice di rinvio, dovrà dedicare al primo e al secondo.
Il quinto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con cui il ricorrente lamenta il mancato esame della dichiarazione rilasciata dal Cantiere navale Carnevali di *****, è da ritenersi inammissibile.
Infatti, il documento, sull’affidamento dell’imbarcazione al cantiere per la sua vendita, non può considerarsi “decisivo”, come esige il suindicato articolo novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1. Infatti, il suo esame non avrebbe potuto indurre nel giudicante prova certa sulla cessata disponibilità del natante, da parte del ricorrente, sin dall’ottobre 2005, posto che il trasferimento del bene è avvenuto, pacificamente, solo alla fine di aprile 2006. Il ricorso va, quindi, accolto nei termini indicati in motivazione.
La sentenza va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per il riesame della causa oltre che per la definizione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo e il secondo motivo, assorbiti il terzo e il quarto, inammissibile il quinto. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Veneto, in diversa composizione, per il riesame, alla luce della motivazione, oltre che per la definizione sulle spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021