LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VALITUTTI Antonio – Presidente –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 20202/2016 proposto da:
D.M., elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie n. 1, presso lo studio dell’avvocato Rossi Adriano, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati Camerini Francesco, Rossi Anna, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Società F. S.r.l., già Costruzione e Gestioni Alberghi di V.F. & C. s.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato Acronzio Fabrizio, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
F.V.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 4098/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Cons. Dott. IOFRIDA GIULIA.
RILEVATO
che:
– la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4098/2015, depositata in data 8/7/2015, – in controversia concernente opposizione promossa, da D.M., alla Delib. della Costruzioni e Gestioni Alberghi di V.F. & C. sas di esclusione dalla compagine sociale del D., in sede arbitrale, giusta clausola contenuto nello statuto sociale, – ha dichiarato nullo il lodo, emesso da arbitro unico il 30/4/2008, con il quale era stata dichiarata cessata, giusta rinuncia, la materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento della legittimità della Delib. di esclusione del socio e, in accoglimento della domanda di liquidazione della quota sociale in conseguenza dell’esclusione, divenuta definitiva, si era quantificata in Euro 2.094.866,00 la quota pari al 50% del valore della società, facente capo al D., condannandosi la società ed in via sussidiaria i soci accomandatari al pagamento del relativo importo;
– in particolare, i giudici d’appello, dando atto che, a seguito di reclamo proposto dalla società avverso il decreto concessivo dell’esecutorietà del lodo, definito con ordinanza di revoca della disposta esecutorietà (ordinanza questa dotata di efficacia limitata), hanno preliminarmente ritenuto che la clausola contenuta nell’atto costitutivo della società era relativa ad arbitrato irrituale o libero, facendosi riferimento a decisione inappellabile, da assumere da arbitro “amichevole compositore”, senza formalità di procedura, con valutazione equitativa, ed era stata formulata in data antecedente all’introduzione dell’art. 808 ter c.p.c; malgrado ciò era ammissibile l’impugnativa del lodo ex art. 829 c.p.c., mezzo d’impugnazione che presupporrebbe la natura rituale del lodo, atteso che il lodo era stato emesso nelle forme dell’arbitrato rituale ed in tal senso era stato inteso anche dal D. ed il mezzo di impugnazione va individuato “in ragione della natura dell’atto in concreto posto in essere dagli arbitri e non in base alla natura dell’arbitrato come previsto dalle parti”; ricorreva di conseguenza la nullità del lodo impugnato, in quanto emesso nelle forme dell’arbitrato rituale, malgrado clausola contrattuale per arbitrato libero;
– avverso la suddetta pronuncia, D.M. propone ricorso per cassazione, notificato il 9/12-8-2016, affidato a tre motivi, nei confronti della società F. srl, già Costruzione e Gestione Alberghi di V.F. & C. sas (che resiste con controricorso, notificato il 10/10/2016);
-il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 112 c.p.c., per ultrapetizione avendo la società ed i soci accomandatari inteso sostenere, nell’impugnazione del lodo, che, se il lodo fosse stato qualificato rituale, vi sarebbe stata violazione della clausola compromissoria perché l’arbitro aveva pronunciato secondo diritto e non secondo equità, con violazione del mandato ricevuto e difetto di potestas iudicandi, ma non anche inteso censurare il lodo perché la sua forma non era conforme a quella del lodo irrituale; b) con il secondo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, dell’art. 829 c.p.c., per avere la Corte di merito affermato che il mezzo d’impugnazione dipende non dalla natura e quindi dal contenuto della determinazione degli arbitri ma dalla forma del lodo, essendosi dato rilievo ad espressioni improprie quali “condanna”, pur avendo espressamente l’arbitro affermato di volere pronunciare un lodo irrituale; c) con il terzo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 2909 c.c. e art. 829 c.p.c., per non avere la Corte d’appello tenuto conto del giudicato sulla natura irrituale del lodo e sulla sua piena validità, di cui all’ordinanza resa dalla stessa Corte il 7/5/2009, nell’impugnativa dell’esecutorietà del lodo concessa dal presidente del Tribunale, ed alla sentenza n. 375/2013 del Tribunale di Teramo nel giudizio promosso ex art. 808 ter c.p.c.
RITENUTO
che:
– preliminarmente, le parti, ricorrente e controricorrente, hanno depositato, il 3/5/2021, istanza congiunta di rinvio della trattazione del ricorso, essendo in corso trattative per la definizione stragiudiziale della controversa, al fine di procedere in seguito alla formale estinzione del presente giudizio, ex art. 390 c.p.c.;
– risulta opportuno quindi il rinvio a Nuovo Ruolo.
PQM
Rinvia la causa a Nuovo Ruolo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021
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