Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.28328 del 15/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 28901/2015 proposto da:

Curatela del fallimento della ***** s.r.l., in persona del curatore, elettivamente domiciliata in Roma, Via leonida Bissolati, n. 76, presso lo studio dell’avvocato Tommaso Spinelli Giordano, che la rappresenta e difende, unitamente all’avvocato Danilo Galletti, per procura speciale estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

***** s.r.l.; F.T.N. – Forniture Tecniche Navali s.r.l.; Alioto Group s.r.l.; Gesta s.r.l.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 112/2015 emessa dalla Corte di appello di Genova il 5 novembre 2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 16 settembre 2021 dal Consigliere Dott. Marco Vannucci.

OSSERVATO che la curatela del fallimento della ***** s.r.l., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che, un accoglimento del reclamo proposto dalla ***** s.r.l. (di seguito indicata come “*****”), revocò la dichiarazione di fallimento di tale società pronunciata con sentenza emessa il 26 giugno 2015 dal Tribunale di La Spezia;

che il ricorso venne dalla curatela del fallimento della ***** notificato a tale società il 10 dicembre 2015 mediante consegna dell’atto al portiere dello stabile sito in *****, ove si trovava lo studio dell’avvocato Laura Sommazzi, indicato dal notificante come luogo ove la società destinataria dell’atto avrebbe eletto domicilio;

che la società ***** non notificò controricorso e non si è costituita;

che dalla intestazione della sentenza impugnata risulta che nel giudizio di appello definito con la sentenza in questa sede impugnata la società ***** era “elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Laila Veneri che la rappresenta e difende unitamente agli avv. Lamberto Scatena e Massimiliano Ratti”;

che nel fascicolo della parte ricorrente l’unico atto proveniente dalla società ***** è costituito dalla copia notificata, alla odierna ricorrente, del reclamo a suo tempo dalla società presentato alla Corte di appello per la revoca della sentenza dichiarativa del suo fallimento;

che dalla procura speciale alla lite redatta a margine della copia notificata del reclamo risulta che la società *****: conferì potere di rappresentanza e difesa nel giudizio di reclamo agli avvocati Laila Veneri, Lamberto Scatena e Massimiliano Ratti; elesse domicilio presso lo studio in Genova dell’avvocato Laila Veneri;

che in tale procura non vi è menzione di alcuna elezione di domicilio presso lo studio dell’avvocato Laura Sommazzi (che non figura neppure destinatario di procura alle liti);

che non vi è dunque corrispondenza fra luogo di elezione di domicilio indicato in tale atto di parte e luogo ove il ricorso venne notificato;

che è dunque necessario assegnare alla curatela ricorrente termine per rinnovare la notificazione del ricorso alla società *****.

PQM

La Corte assegna alla ricorrente termine di sessanta giorni, decorrente da quello di comunicazione in forma integrale della presente ordinanza, per rinnovare la notificazione del ricorso alla ***** s.r.l. e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472