LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –
Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23235-2014 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
GESTIONE DISCOUNT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE NATOLA, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 204/37/2013 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 09/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.
RILEVATO
che:
– sulla scorta di p.v.c. del 28/3/2007, che individuava ricavi non contabilizzati (a seguito della rideterminazione della percentuale di ricarico praticata dalla società nell’anno 2004) e costi non deducibili, l’Agenzia delle Entrate notificava alla Gestione Discount S.r.l. due avvisi di accertamento per gli anni 2003-2004;
– la C.T.P. di Roma respingeva i ricorsi della società;
– la C.T.R. del Lazio – con la sentenza n. 204/37/13 del 9/7/2013 – accoglieva l’appello della Gestione Discount, rilevando che la rideterminazione dei ricarichi era stata effettuata senza considerare specifici elementi dedotti dal contribuente e, dunque, non ravvisando nella fattispecie circostanze gravi, precise e concordanti idonee a supportare, in presenza di regolare contabilità, la pretesa fiscale;
– avverso la suddetta decisione l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione al quale ha resistito con controricorso la Gestione Discount.
CONSIDERATO
che:
1. In data 5/8/2020 il difensore della società controricorrente ha depositata copia della domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti, presentata l’11/4/2019.
All’adunanza dell’11/11/2020 questa Corte ha richiesto all’Agenzia delle Entrate informazioni sul procedimento di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6.
L’Agenzia delle Entrate, con nota datata 15/2/2021, ha comunicato che la domanda di definizione della controversia è stata regolarmente presentata e che la società ha versato integralmente gli importi dovuti; inoltre, la documentazione riprodotta nella menzionata nota contiene specifico riferimento ad entrambi gli avvisi (***** e *****) che sono oggetto della presente controversia.
Si deve, conseguentemente, dichiarare la cessazione della materia del contendere (Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 24083 del 3/10/2018, Rv. 650607-01; conforme, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 11540 del 2/5/2019, Rv. 653828-01).
2. In ordine alla pronunzia sulle spese, si rileva che “non trova applicazione la regola generale di cui all’art. 391 c.p.c., comma 2, poiché la condanna alle spese… contrasterebbe con la ratio della definizione agevolata” (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 28311 del 07/11/2018, Rv. 651733-01): va disposta, dunque, la compensazione dei costi del giudizio.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 31732 del 07/12/2018, Rv. 651779-01).
PQM
La Corte:
dichiara cessata la materia del contendere;
compensa le spese del giudizio;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021