LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANCINO Rossana – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17481/2015 proposto da:
EDIL C. DI C.C. E D. S.N.C., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VERBANIA 2/B, presso lo studio dell’avvocato ANTONIETTA VIOLI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIULIO CESARE PRIMERANO;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 531/2315 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 30/04/2015 R.G.N. 633/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 30.4.2015, la Corte d’appello dell’Aquila, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da Edil C. di C.C. e D. s.n.c. avverso la cartella esattoriale con cui le era stato ingiunto di pagare all’INPS contributi previdenziali relativi all’anno 2009;
che avverso tale pronuncia l’impresa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;
che l’INPS ha resistito con controricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, la società ricorrente denuncia violazione della L. n. 412 del 1991, art. 14, comma 4, O.P.C.M. n. 3574 del 2009, art. 2, comma 1 e della L. n. 183 del 2011, art. 33, comma 28, per avere la Corte di merito ritenuto che nei suoi confronti non potesse trovare applicazione la riduzione al 40% dell’importo dovuto per contributi, con dilazione di pagamento in 120 rate mensili decorrenti dal dicembre 2012, di cui all’art. 33 ult. cit., atteso che, avendo essa comunicato all’INPS l’interruzione della propria attività dal 31.12.2008 all’11.5.2009, non poteva dirsi “operante” alla data del sisma del 6.4.2009, ai sensi e per gli effetti del O.P.C.M. n. 3574 del 2009 cit., art. 2, comma 1;
che il O.P.C.M. n. 3574 del 2009, art. 2, comma 1, ha previsto, per quanto qui rileva, che “ai datori di lavoro (…) operanti alla data dell’evento sismico nei comuni di cui all’art. 1 è concessa fino al 30 novembre 2009 la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
che i giudici territoriali, pur dando atto che – come già accertato dal primo giudice – l’odierna ricorrente negli anni precedenti al sisma aveva egualmente interrotto la propria attività lavorativa nel periodo invernale, procedendo al licenziamento e alla successiva riassunzione di tutte le maestranze, hanno nondimeno reputato che essa dovesse ritenersi “non operante” alla data del sisma, valutando che tale interruzione non potesse dirsi necessitata in relazione alle particolari condizioni climatiche insistenti nella provincia;
che la ratio della sospensione del pagamento dei contributi e dei premi va ricercata nell’intento di agevolare le imprese già in attività nell’area colpita dal sisma al fine di consentire la ripresa dell’attività produttiva e il mantenimento della pregressa occupazione, così da sostenere il reddito della zona interessata dall’evento calamitoso;
che, conseguentemente, ciò che all’uopo rileva è che l’impresa (intesa nella sua componente oggettiva e soggettiva di mezzi di produzione e forza-lavoro) preesistesse ed esercitasse normalmente la propria attività produttiva nell’area interessata dall’evento sismico;
che l’anzidetta esegesi è confermata dal O.P.C.M. n. 3573 del 2009, art. 6, che, nel disporre le prime misure agevolative per fronteggiare gli eventi sismici, ha previsto che la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza nonché di quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che fossero venuti in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza, si applicasse ai “soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori colpiti dal sisma”;
che, pertanto, essendo stato nella specie accertato che l’impresa da diversi anni esercitava la propria attività produttiva con le medesime modalità nell’area interessata dall’evento calamitoso, essa doveva e poteva considerarsi “operante” alla data del sisma, restando irrilevante la circostanza che la sua attività non fosse in atto al preciso momento del suo verificarsi, trattandosi di un’interruzione momentanea i cui termini iniziale e finale erano stati comunicati ex ante agli enti previdenziali;
che, non essendosi i giudici di merito attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello dell’Aquila, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021