LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANCINO Rossana – Presidente –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23235/2015 proposto da:
C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 33, presso lo studio dell’avvocato ANNA SCIFONI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato DAMIANO MERETA;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, EMANUELE DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– controricorrenti –
e, contro EQUITALIA SUD S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2502/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/03/2015 R.G.N. 10786/2011;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 25.3.2015, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da C.A. avverso la cartella esattoriale con cui gli era stato ingiunto di pagare all’INPS contributi omessi in danno di operai assunti a tempo determinato;
che avverso tale pronuncia C.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due articolati motivi di censura;
che l’INPS, anche quale procuratore speciale di S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso;
che la società concessionaria dei servizi di riscossione è rimasta intimata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con il primo motivo, il ricorrente denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, per avere la Corte di merito ritenuto che l’INPS avesse dato prova del CCNL applicabile alla fattispecie, pur avendo allegato agli atti soltanto una tabella delle retribuzioni dovute secondo il CCNL Confindustria per gli operai agricoli e florovivaisti, ed altresì per aver ritenuto decisivi i dati emergenti dagli estratti telematici prodotti dall’Istituto rispetto a quelli dei c.d. modelli DMAG da lui prodotti con il ricorso in opposizione;
che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione di norme di diritto e di contratto collettivo per averlo la Corte territoriale gravato dell’onere della prova della corretta applicazione del CCNL utile ai fini dell’applicazione dei benefici di cui al D.Lgs. n. 375 del 1993, art. 20 e altresì per aver liquidato le spese giudiziali in suo danno senza precisare i criteri del loro calcolo D.M. n. 55 del 2014, ex art. 4; che l’eccezione d’inammissibilità del primo motivo, proposta dall’INPS in relazione al disposto dell’art. 348-ter c.p.c., u.c., è infondata, applicandosi la norma invocata ai processi d’appello introdotti a decorrere dall’11.9.2012;
che, ciò premesso, il motivo risulta comunque inammissibile per difetto di specificità, riferendosi ad atti e documenti processuali (tabelle retributive, estratti telematici e denunce mensili per lavoratori agricoli) il cui contenuto non risulta trascritto nel ricorso per cassazione, nemmeno nella parte necessaria al fine di dare alla censura un non opinabile fondamento fattuale;
che il secondo motivo è infondato nella parte in cui si duole dell’errata ripartizione dell’onere probatorio, essendo consolidato il principio secondo cui compete al datore di lavoro la prova della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per beneficiare di un’agevolazione che consenta il pagamento in misura ridotta dell’obbligazione contributiva (cfr. Cass. S.U. n. 6489 del 2012 e innumerevoli successive conformi), mentre è inammissibile nella parte in cui lamenta la violazione dei criteri legali di liquidazione delle spese di lite, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui la parte che propone ricorso per cassazione deducendo l’illegittima liquidazione delle spese processuali ha l’onere di indicare il concreto aggravio economico subito rispetto a quanto sarebbe risultato dalla corretta applicazione delle disposizioni legali (cfr. Cass. nn. 20128 del 2015, 15363 del 2016, 7327 del 2018), ciò che nella specie non è dato leggere nel ricorso per cassazione;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.100,00, di cui Euro 900,00 per compensi, oltre spese legali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021