Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.28365 del 15/10/2021

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANCINO Rossana – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27098/2015 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, ANTONINO SGROI, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrenti –

contro

I.A.L. – INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO LAZIO S.R.L. – IMPRESA SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENRICO TAZZOLI N. 6, presso lo studio dell’avvocato LUCA GRATTERI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8400/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 06/11/2014 R.G.N. 660/2011;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 05/05/2021 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 6.11.2014, la Corte d’appello di Roma ha confermato, per quanto rileva in questa sede, la pronuncia di primo grado che aveva condannato l’INPS a rimborsare allo IAL-CISL somme a titolo di fiscalizzazione degli oneri sociali versate nel periodo 1.1.1997-31.12.1998; che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’INPS, deducendo un motivo di censura;

che lo IAL-CISL ha resistito con controricorso, successivamente illustrato con memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione del D.L. n. 3 del 1990, art. 1 (conv. con L. n. 52 del 1990), in relazione alla L. n. 88 del 1989, art. 49, per avere la Corte di merito ritenuto che, essendo l’odierno controricorrente un’impresa produttrice di servizi, dovesse altresì considerarsi “impresa commerciale” ai fini del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali;

che la L. n. 88 del 1989, art. 49, lett. d), nel classificare ai fini previdenziali ed assistenziali le diverse attività lavorative e nell’includere nel settore terziario quelle commerciali, comprende in esse anche le attività che si concretizzano in una prestazione di servizi;

che il D.L. n. 3 del 1990, art. 3, comma 1, lett. g), (conv. con L. n. 52 del 1990), prevede che il beneficio per cui è causa sia concesso “ad ogni impresa con più di quindici dipendenti considerata commerciale ai fini previdenziali e assistenziali”; che, pertanto, affatto correttamente i giudici di merito, una volta acclarato che l’odierno controricorrente è un “istituto di formazione che presta i suoi servizi a favore di quanti (enti pubblici ma anche imprese o soggetti privati) hanno necessità di realizzare attività di formazione” (così la sentenza impugnata, pag. 5), hanno concluso per la sua classificabilità ai fini previdenziali tra le imprese commerciali e la consequenziale spettanza del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali;

che la diversa tesi propugnata dall’INPS, secondo cui la disposizione della L. n. 88 del 1989, art. 49, pur prevedendo che nel settore terziario confluiscano sia le imprese commerciali che quelle erogatrici di servizi, non implicherebbe comunque alcuna piena sovrapposizione delle prime alle seconde, risulta per contro priva di fondamento, essendosi anzi chiarito che lo scopo dell’introduzione dell’art. 49, ult. cit. consiste nel prevedere un nuovo e più moderno sistema classificatorio delle attività datoriali capace, da un lato, di sostituire il precedente art. 2195 c.c., reputato non più idoneo ad inquadrare realtà imprenditoriali nuove e maggiormente articolate, e dall’altro di assumere una valenza generale per fornire una collocazione delle diverse imprese valida per tutti i fini previdenziali, con l’abbandono di un assetto ordinamentale che presentava l’inconveniente di apprestare criteri di inquadramento delle imprese tra loro divergenti, a seconda della natura dei singoli contributi da versare ai diversi enti assicurativi (così, in termini, Cass. n. 21137 del 2008);

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 8.200,00, di cui Euro 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472