LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRIA Lucia – Presidente –
Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
Dott. SPENA Francesca – Consigliere –
Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 6923/2015 proposto da:
A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LIVORNO 6, presso lo studio dell’avvocato DAVIDE TEDESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato NATALE GRAZIANO;
– ricorrente –
contro
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1011/2014 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 02/09/2014 R.G.N. 1574/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/05/2021 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;
il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MUCCI Roberto, visto il D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 bis, convertito con modificazioni nella L. 18 dicembre 2020, n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 2 settembre 2014, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Rossano e rigettava la domanda proposta da A.G. nei confronti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza, avente ad oggetto la declaratoria di nullità dei successivi contratti a termine in virtù dei quali aveva prestato servizio come assistente socio-sanitario presso il Presidio ospedaliero di ***** con le connesse domande di conversione del rapporto e di risarcimento del danno.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto, non diversamente dal primo giudice, la nullità dei successivi contratti a termine ma non dovuto il risarcimento del danno stante il ravvisato difetto di prova dello stesso.
Per la cassazione di tale decisione ricorre A.G., affidando l’impugnazione a due motivi, in relazione alla quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza non ha svolto alcuna difesa.
Il Pubblico Ministero ha depositato la propria requisitoria, concludendo per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione delle clausole 1, 4 e 5 dell’accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE, D.Lgs. n. 165 del 1970, artt. 35 e 36 e D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, nel testo vigente ratione temporis, art. 6 T.U.E. in combinato disposto con gli artt. 47 e 52, par. 3 della Carta del Diritti Fondamentali U.E. e con l’art. 6 CEDU alla luce degli artt. 10 e 11 Cost., lamenta la non conformità a diritto della statuizione con cui la Corte territoriale ha escluso l’applicabilità nella specie della conversione a tempo indeterminato del rapporto non avendo considerato che la posizione professionale alla quale il ricorrente rivendicava l’accesso rientrava tra quelle per le quali è prevista l’assunzione mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento e comunque il contrasto con la normativa comunitaria in materia suscettibile di imporsi anche relativamente alle pubbliche amministrazioni;
Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, in una con il vizio di motivazione, assunta come manifestamente contraddittoria rispetto al dispositivo e di omessa pronunzia, il ricorrente imputa alla Corte territoriale di non aver pronunziato sulla domanda di condanna al risarcimento del danno, che assume essere stata contraddittoriamente rigettata dal primo giudice, nonostante questi avesse riconosciuto in motivazione la nullità dei successivi contratti a termine, ritenendola, ancora una volta in termini contraddittori rispetto alla ribadita nullità dei contratti a termine, “assorbita” dall’affermato difetto di prova del danno stesso, irrilevante nella specie in ragione del regime probatorio agevolato che vale a fondarne il riconoscimento.
– Rilevata l’infondatezza del primo motivo alla luce dell’orientamento affermato da questa Corte che ha sancito il divieto di conversione senza condizioni, al massimo livello di nomofilachia (cfr. Cass., SS.UU., 15 marzo 2016, n. 5072) e con successive decisioni in costante continuità (cfr., da ultimo, Cass. 19 febbraio 2019, n. 4801), deve ritenersi infondato anche il secondo motivo, sebbene sulla base di una motivazione divergente da quella resa dalla Corte territoriale che va, pertanto, corretta nei termini per i quali l’indennità di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, a ristoro del c.d. “danno comunitario” non può trovare qui riconoscimento, non a motivo della carenza di prova rilevata dalla Corte territoriale, ma per difetto del presupposto essenziale dalla stessa giurisprudenza citata individuato nella ricorrenza di una abusiva reiterazione dei contratti a termine, presupposto nella specie, come ritenuto dal primo giudice, con motivazione pertanto, oltre che pienamente coerente con l’assunta decisione di rigetto della pretesa risarcitoria azionata dal ricorrente, del tutto immune da vizi logici e giuridici, non ravvisabile, essendo stato il ricorrente assunto a termine in due occasioni ed in entrambe per quattro mesi a distanza di tre anni l’una dall’altra, ovvero una volta decorso un lungo lasso temporale idoneo ad escludere il carattere abusivo della reiterazione.
Pertanto, il ricorso va rigettato, senza attribuzione delle spese per non avere l’Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza svolto alcuna difesa.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021