LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. PERRINO Angelina M. – Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 4337 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
Marsh s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.to Lucia Montecamozzo e dall’avv.to Cristina Periti, elettivamente domiciliata presso lo studio Fantozzi &
Associati in Roma Via Sicilia n. 66;
– contricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 14/35/2011, depositata in data 9 febbraio 2011, non notificata;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio della pubblica udienza del 27 maggio 2021 dal Relatore Cons. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
Lette le conclusioni scritte del P.G., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Stefano Visonà, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
Letta la memoria depositata dalla ricorrente con la quale si chiede la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza. 14/35/2011, depositata in data 9 febbraio 2011, non notificata, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, nei confronti di Marsh s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 182/25/09 della Commissione tributaria provinciale di Milano che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi proposti dalla suddetta società avverso l’avviso di accertamento n. ***** e l’atto di contestazione n. ***** con il quale l’Ufficio di Milano *****, aderendo ai rilievi della Guardia di Finanza – aveva, per l’anno 2004, recuperato Iva per Euro 17.703,00 e irrogato sanzioni per Euro 4.410.90, per non avere la contribuente addebitato l’Iva su fatture dell’importo complessivo di Euro 73.514,98 emesse nei confronti di Direct Line Insurance s.p.a. relative a servizi resi, ad avviso dell’Amministrazione, come attività non già di “intermediazione assicurativa e riassicurativa” e, quindi, in esenzione Iva ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, punti nn. 2 e 9, ma di tipo promozionale, nell’ambito di un accordo intercorso tra la contribuente, Direct Line e il supermercato Esselunga volto a mettere in atto iniziative di co-marketing aventi ad oggetto prodotti di assicurazione auto;
2. In punto di diritto, la CTR ha osservato che appariva in modo chiaro e indiscutibile che l’attività svolta da Marsh s.p.a. nei confronti di Direct Line Insurance s.p.a. di cui alle tre fatture del 2004, per complessivi Euro 73.514,98, fosse riconducibile ad un servizio di brokeraggio come definito dal D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 106, trattandosi di “attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa” come tale in esenzione Iva ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 10, comma 1, punti 2 e 9.
3. Avverso la sentenza della CTR, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo; ha resistito, con controricorso, la società contribuente.
4. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. in cui viene formulata eccezione di giudicato esterno, allegando copia delle sentenze n. 7301/2014 della CTR della Lombardia e n. 5236/16/2015 della CTP di Milano con relativa attestazione di passaggio in giudicato.
5. La causa, all’udienza del 10.11.2020, è stata rinviata a nuovo ruolo per la fissazione in pubblica udienza al fine di sollecitare il contraddittorio delle parti sull’eccezione di giudicato esterno in riferimento alla giurisprudenza unionale di cui alla ultima sentenza della Corte di giustizia del 16 luglio 2020, causa C-424/19, Cabinet de avocat UR c. Administratia Sector 3 a Finantelor Publice prin Directia Generalà Regionalà” a Finantelor Publice Bucuresti.
6. Il ricorso è stato fissato per ia trattazione in pubblica udienza ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8bis, come convertito, con mod., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, punto 9, del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 106, della Dir. 2002/92/CE, art. 2, n. 3, per avere la CTR erroneamente qualificato le attività svolte dalla società contribuente e fatturate come di “intermediazione assicurativa e riassicurativa”, rientranti tra le operazioni esenti di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 10, comma 1, punto 9, ancorché, si fosse trattato di attività di tipo promozionale -commerciale nell’ambito di un accordo intercorso tra la contribuente, Esselunga e Direct Line, volto a mettere in atto iniziative di co-marketing, relativamente alla possibilità per i clienti Esselunga, in possesso della carta di fedeltà “*****”, di stipulare polizze assicurative con la compagnia Direct Line, con ottenimento, come contropartita, di benefici finanziari connessi all’ottenimento dei “punti fragola” utilizzabili presso Esselunga stessa. In particolare, ad avviso della ricorrente, nessuna delle attività fatturate svolte dalla Mash s.p.a. – pur formalmente broker assicurativo – si sarebbe concretata nella presentazione o proposizione di contratti di assicurazione ovvero nel compimento di altri atti preparatori o relativi alla conclusione di tali contratti, trattandosi di attività di supporto di tipo promozionale senza la previsione di alcun intervento nei rapporti tra Direct Line e gli assicurati.
2. In prossimità dell’udienza, l’Ufficio ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. contenente istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere. In essa si rappresenta che, in considerazione non solo del quadro normativo attuale ma anche e soprattutto degli effetti espansivi del giudicato formatosi rispetto alle annualità 2006, 2007 e 2008, riconoscendo al contribuente l’esenzione da IVA ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1973, n. 633, ex art. 9, comma 1, n. 9, in linea con la Dir. 2006/112/CE, art. 135, comma 1, l’Amministrazione ha proceduto all’annullamento, in via di autotutela, dell’avviso di accertamento e dell’atto di contestazione delle sanzioni in oggetto, allegando alla memoria i provvedimenti di annullamento.
3. In considerazione dell’annullamento in autotutela degli atti impositivi in questione, risulta cessata la materia del contendere del presente giudizio.
4. Le spese, avuto riguardo alla sopravvenienza degli atti di annullamento in autotutela in corso di giudizio, vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 27 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021