LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino L – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Mar – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria Giuli – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10687/2015 R.G. proposto da:
L.C. e L.B. sdf, L.C. e L.B. in proprio, rappresentati e difesi dall’avv. Alfonso Mandara, con domicilio eletto in Roma, via Montello n. 20 presso lo studio dell’avv. Florangela Marano;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9102/32/14, depositata il 17 ottobre 2014.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal Consigliere Enrico Manzon.
RILEVATO
che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava l’appello proposto da L.C. e L.B. sdf, L.C. e L.B. in proprio, avverso la sentenza n. 6743/19/14 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso per revocazione della sentenza in data 28 novembre 2011 che a sua volta ne aveva respinto i ricorsi contro l’avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2005.
La CTR osservava in particolare che non sussisteva il vizio di ultrapetizione dedotto e che gli ulteriori motivi dedotti non rientravano nel paradigma impugnatorio di cui all’art. 395 c.p.c..
Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione i contribuenti deducendo un motivo unico articolato in plurime sotto censure.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico articolato motivo dedotto i ricorrenti denunciano la sentenza impugnata per plurime violazioni di legge (D.P.R. n. 633 del 1972, art. 1,D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 5, 55, 163, D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41, 41 bis, art. 2697 c.c., art. 2476 c.c., comma 7, art. 2497, c.c., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14) e correlativi vizi motivazionali, poiché la CTR ha respinto il suo appello contro la sentenza della CTP di Napoli che a sua volta aveva respinto il loro ricorso per revocazione della sentenza della medesima CTP n. 601/18/11, depositata in data 28 novembre 2011, non più appellabile.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili.
In buona sostanza, le critiche alla sentenza impugnata – così come, per quello che è dato comprendere, le ragioni dell’originario ricorso per revocazione sulla quale si è espressa la sentenza appellata avanti alla CTR campana – sono mere riproposizioni delle ragioni di merito, fattuali e giuridiche, fondanti la prima sentenza della CTP napoletana e perciò all’evidenza risultano improponibili quali motivi di ricorso per cassazione (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 28452 del 15/12/2020, Rv. 659995 – 01) e prima ancora quali motivi di revocazione, non avendone le caratteristiche paradigmatiche di cui all’art. 395 c.p.c..
Peraltro va rilevato che la sentenza di primo grado oggetto del ricorso per revocazione, pacificamente non più appellabile, in base alla previsione di cui all’art. 396 c.p.c., comma 1, è astrattamente- revocabile esclusivamente per i motivi di cui all’art. 395 cod. cit., nn. 1, 2, 3, 6.
Orbene, l’unico profilo di censura che – parrebbe – sussumibile in una di queste ipotesi di revocazione c.d. “straordinaria” ed in particolare quella di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3, ossia la “scoperta” di un documento successivo alla sentenza di primo grado suddetta (v. le pag. 9 e 11 del ricorso), dal giudice tributario di appello, in conferma della relativa statuizione della sentenza appellata, con giudizio di merito insindacabile in questa sede (in tal senso, v. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 25376 del 29/11/2006, Rv. 592876 – 01), è stato ritenuto privo delle caratteristiche di “sopravvenienza” e soprattutto di “decisività” che i ricorrenti le attribuiscono.
Peraltro questo specifico punto decisionale non è aggredibile sul piano del vizio motivazionale, stante la preclusione sancita dall’art. 348 ter c.p.c., pacifico che sul punto stesso vi è “doppia conforme” nei due gradi di merito.
E più in generale va altresì dato seguito al risalente, ma pienamente condivisibile, indirizzo ermeneutico secondo il quale ” La domanda con la quale l’attore, premettendo l’esistenza di una sentenza passata in giudicato sulla medesima Azione, ne denunci l’erroneita e l’ingiustizia, per ragioni non idonee a consentire l’impugnazione per revocazione, chiedendo una nuova diversa pronuncia, si traduce in una istanza di accertamento negativo della validita di quella sentenza, non prevista dall’ordinamento, e, pertanto, prima che infondata nel merito, in relazione all’eventuale eccezione di giudicato esterno che venga sollevata dal convenuto, deve dichiararsi affetta da improponibilita, rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo” (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 6499 del 13/12/1979, Rv. 403239 – 01).
In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 6.000 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021