Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28390 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13353-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 901/2014 della COMM. TRIB. REG. PUGLIA SEZ. DIST. di LECCE, depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/06/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

che:

– S.A. impugnava la cartella di pagamento (emessa in seguito a controllo automatizzato) con la quale l’Agenzia, oltre a una ripresa per IRPEF tardivamente versata, recuperava un inesistente credito IVA indicato nella dichiarazione per l’anno 2001 e riferito all’annualità precedente; sosteneva la ricorrente che la dichiarazione conteneva un errore materiale e che, in ogni caso, il credito non era stato portato in detrazione o in compensazione o comunque utilizzato, con conseguente mancanza di danno erariale;

– la C.T.P. di Brindisi accoglieva il ricorso della S., rilevando, tra l’altro, che il credito IVA erroneamente esposto non era stato utilizzato;

– la C.T.R. della Puglia, con la sentenza n. 901/23/14 del 14/4/2014, respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate con riguardo alla pretesa per IVA (riformava, invece, la decisione di prime cure sul credito IRPEF, non oggetto di contestazione della contribuente), osservando che l’utilizzo parziale del credito (in compensazione con altri tributi) nel 2003 e nel 2004 – circostanza dedotta nel secondo grado di giudizio – non era verificabile, dato che non poteva accertarsi l’eventuale compensazione con altri crediti maturati successivamente e perché l’accertamento effettuato con la cartella riguardava l’anno 2001, durante il quale “non c’e’ stata alcuna evasione e l’indicazione errata di un credito non spettante è stata ammessa dalla contribuente”;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione basato su un unico motivo;

– nessuna difesa ha svolto l’intimata nel giudizio di legittimità.

CONSIDERATO

che:

1. L’Agenzia delle Entrate censura la decisione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis, per avere la C.T.R. escluso il recupero del credito IVA non spettante in violazione delle succitate disposizioni – secondo cui l’omessa presentazione di una dichiarazione integrativa volta a correggere un errore presente in dichiarazione legittima l’Ufficio al recupero coattivo del credito – e mancato di verificare il “comportamento concludente” della contribuente, che aveva riportato il credito nelle annualità successive, non considerate dal giudice d’appello.

La censura è inammissibile: infatti, le norme che l’Amministrazione assume violate non riguardano la ratio decidendi della decisione impugnata (in proposito, Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 5001 del 02/03/2018, Rv. 648213-01).

La C.T.R. pugliese, in conformità con quanto statuito da Cass., Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016 (“Il contribuente, indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, e dall’istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, in sede contenziosa può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell’amministrazione finanziaria, allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull’obbligazione tributaria”) – ha esaminato la contestazione della pretesa erariale che è stata svolta dalla S. in base all’erroneità della dichiarazione fiscale per l’anno 2001 e il giudice d’appello, confermando sul punto le statuizioni di primo grado, ha riconosciuto l’errore indicato dalla contribuente e l’assenza di un danno all’erario nell’esposizione di un credito non portato in detrazione, né altrimenti utilizzato nell’anno d’imposta oggetto del giudizio (il 2001, dato che ad esso si riferiva la cartella di pagamento).

Col motivo formulato l’Agenzia delle Entrate sembra pretendere il riconoscimento della correttezza dell’emissione della cartella (come dimostra il richiamo, nel ricorso, a Cass., Sez. 5, Sentenza n. 13467 del 13/06/2014), questione che non è oggetto del thema decidendum, posto che nessuna contestazione risulta mossa a riguardo.

Nessuna attinenza hanno, poi, le norme individuate dall’Agenzia ricorrente con la statuizione del giudice d’appello relativa all’impossibilità di accertare l’eventuale utilizzo del credito successivamente all’anno di imposta 2001, né con la richiesta, formulata a questa Corte, di “verificare il complessivo comportamento tenuto dal contribuente anche con riferimento alle dichiarazioni delle annualità successive”.

2. Consegue a quanto esposto l’inammissibilità del ricorso.

Non occorre pronunzia sulle spese del giudizio di legittimità in regione della indefensio dell’intimata.

3. Poiché la ricorrente è un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 638714-01).

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 25 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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