Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28391 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. GALATI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27118/2015 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– ricorrente –

contro

General Project s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Manetti, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Isabella Vellucci, sito in Roma, via Tolmino, 9;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 673/31/15, depositata i 16 aprile 2015.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 luglio 2021 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

RILEVATO

CHE:

– l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 16 aprile 2015, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della General Project s.r.l. per l’annullamento dell’atto di contestazione con cui era stata irrogata una sanzione per indebita compensazione di i.v.a. per importi superiori al limite di Euro 516.456,90;

– il giudice di appello ha ritenuto che, per effetto dell’innalzamento del limite operato con la L. 27 dicembre 2013, n. 147, la condotta rilevata non costituiva più una violazione punibile, in quanto le compensazioni effettuate erano inferiori al nuovo limite previsto di Euro 700.000,00;

– il ricorso è affidato ad un unico motivo;

– resiste con controricorso la General Project s.r.l.;

– con nota del 31 maggio 2021 la ricorrente chiede dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avuto riguardo alla sopravvenuta domanda di definizione della lite presentata dalla contribuente ai sensi D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, art. 6.

CONSIDERATO

CHE:

– sulla base del contenuto dell’istanza della ricorrente e della documentazione alla stessa allegata, in cui si riferisce l’avvenuta definizione della lite secondo la normativa statuale richiamata, il giudizio deve essere dichiarato estinto, ai sensi D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 1, per sopravvenuta cessazione della materia del contendere sul rapporto tributario controverso;

– le spese del giudizio sono poste a carico delle parti che le hanno anticipate, in coerenza con il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 3.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere; pone le spese del giudizio di legittimità a carico delle parti che le hanno anticipate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 9 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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