LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10261-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
ISTITUTO NEUROLOGICO MEDITERRANEO NEUROMED SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AVERSA 39, presso lo studio dell’avvocato ANDREA IACOBUCCI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPINA NEGRO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 695/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del MOLISE, depositata il 30/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Molise, con la sentenza indicata in epigrafe, decidendo il ricorso in ottemperanza dell’Istituto NEurologico Mediterraneo NEuromed spa concernente l’esecuzione della sentenza della stessa CTR con la quale era stato rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate contro la sentenza di primo grado, resa dalla CTP di Isernia, relativa alla declaratoria di illegittimità del silenzio rifiuto sulle richieste di rimborso relative a somme versate a titolo di IPEF per gli anni 1995 e 1996, lo ha accolto assegnando un termine di 60 giorni all’Agenzia per ottemperare alla pronunzia, prevedendo la nomina di un commissario ad acta da individuarsi in ipotesi di mancata esecuzione.
La CTR osservò che la tesi dell’ufficio, volta a sostenere che l’Agenzia avrebbe rimborsato tutto il dovuto e che la ricorrente, agendo per il rimborso di L. 222.209.000, anziché di quello di L. 166.700.000, avrebbe azionato una pretesa per la quale non vantava alcun titolo negoziale era infondata. Secondo il giudice dell’ottemperanza la CTR l’Agenzia aveva infatti impugnato la decisione di primo grado che aveva riconosciuto la maggior somma dovuta e su tale doglianza il giudice di appello aveva espressamente preso posizione, sicché la richiesta in ottemperanza si fondava sul giudicato formatosi sulla pronunzia della CTR.
L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
La parte intimata si è costituita con controricorso.
La ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70. Secondo la ricorrente dalle sentenze di primo e di secondo grado emergerebbe che la somma da restituire era pari a L..166.700.000, oggetto della richiesta di rimborso. La CTR si era limitata a confermare la sentenza di primo grado esaminando unicamente la censura relativa al difetto di prova, non già quella relativa al quantum, peraltro solo prudenzialmente prospettata per un dubbio dell’Amministrazione in ordine alla portata della sentenza di primo grado.
Il ricorso è infondato.
Giova premettere che in tema di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato (cd. “carattere chiuso” del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, né può essere negato il diritto consacrato dal “dictum” azionato – cfr. Cass. n. 14642/2019 -.
Così individuati i confini del sindacato del giudice dell’ottemperanza in ambito tributario e considerato che nel caso di specie la CTR ha esaminato la decisione di appello sulla quale si è formato pacificamente il giudicato, ritiene questa Corte che non sia ravvisabile il vizio prospettato dalla ricorrente Agenzia.
Ed invero, il giudice dell’ottemperanza ha proceduto al dettagliato esame delle pronunzie di primo e di secondo grado, ritenendo che l’oggetto della domanda del ricorso fosse quello indicato nella stessa (ulteriore rispetto a quello indicate nelle singole istanze di rimborso e non ancora materialmente oggetto di restituzione da parte dell’ufficio) e che la statuizione sul punto espressa dal giudice di primo grado fosse stata confermata dal giudice di appello, al quale era stato espressamente posto il tema della correttezza della pronunzia di primo grado in ordine all’individuazione delle somme oggetto del ricorso. Questione specificamente esaminata dal giudice di appello e rigettata.
Ora, a voler condividere la posizione dell’Agenzia esposta nel motivo, secondo la quale l’appello proposto sul tema del quantum avrebbe avuto carattere prudenziale, risulta evidente che il rigetto del motivo di appello e la statuizione resa dalla CTR che di seguito si riporta – Per quanto concerne, invece la definizione degli importi l’Ufficio avrebbe dovuto riscontrare l’esattezza delle somme richieste attraverso il controllo delle dichiarazioni e dei versamenti effettuati dalla ricorrente. Tutto ciò non è avvenuto e l’Amministrazione non solo non ha inteso costituirsi nel corso del primo grado di giudizio, ma ha interposto gravame con argomentazioni che appaiono all’evidenza e per i motivi innanzi esposti infondati – avrebbe imposto all’Agenzia di impugnare la relativa statuizione con il ricorso per Cassazione, una volta che la CTR aveva preso partito sulla censura, ritenendola infondata con riferimento all’importo preteso dal contribuente e riconosciutogli in primo grado.
Quanto all’interpretazione della sentenza di primo grado che la ricorrente assume avere un contenuto diverso da quello individuato dal giudice di appello, è appena il caso di evidenziare che il giudice dell’ottemperanza si è mosso nel perimetro delle prerogative allo stesso demandate individuando nella statuizione del dispositivo della sentenza della CTP di Isernia – dichiara illegittimo il silenzio rifiuto tenuto dall’Amministrazione resistente sulle istanze di rimborso proposte dalla società ricorrente; accerta il diritto della stessa alla restituzione delle somme richieste – il contenuto della decisione resa nel primo grado, nel quale la ricorrente aveva sostenuto l’illegittimità del silenzio rifiuto sulle istanza di rimborso, chiedendo espressamente un importo superiore a quello oggetto delle istanze di rimborso e precisando di avere già ottenuto il riconoscimento dell’esenzione decennale parziale.
Così facendo, pertanto, il giudice dell’ottemperanza si è limitato ad enucleare e precisare gli obblighi che derivano dalla sentenza di appello, muovendosi nel perimetro delle prerogative allo stesso concesse – cfr. Cass. n. 16735/2019, Cass. n. 19346 /2018, Cass. n. 15827/2016 -.
Sulla base di tali considerazioni il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore della controricorrente in Euro 4.100,00 per compensi, oltre spese generali pari al 15 % dei compensi.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021