Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28412 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10605-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 292/26/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA depositata l’1/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro S.M., impugnando la sentenza della CTR Puglia indicata in epigrafe con la quale è stato rigettato l’appello dell’ufficio e confermata la sentenza di primo grado che, nel riconoscere l’illegittimità del silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso delle somme versate a titolo di Irpef per gli anni dall’anno 2002 al 2008 dalla contribuente, residente in un comune interessato dal sisma del 31.10.2002 in Molise e Puglia, aveva disatteso l’eccezione di decadenza fondata sul D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21. Secondo la CTR la disposizione invocata dall’appellante non poteva applicarsi alle ipotesi speciali di benefici fiscali concessi ai residenti nei comuni colpiti dal terremoto.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo.

La parte intimata non si è costituita.

La ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, e del D.L. n. 185 del 2008, art. 4, comma 4 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 2 del 2009. La CTR non avrebbe fatto corretta applicazione delle disposizioni anzidette, escludendo in modo errato il decorso del termine di decadenza, invece acclarato dalla presentazione dell’istanza di rimborso relativa al periodo 2002-2008 in data 15 ottobre 2013.

Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere, con riferimento ad altra vicenda calamitosa che ha determinato contenziosi simili a quello per cui è qui causa, che “…la L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 665 (Legge di stabilità 2015, vigente dal 1 gennaio 2015) ha stabilito che “I soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati ai sensi dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 21 dicembre 1990, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24 dicembre 1990, che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento previsto dalla L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17, e successive modificazioni, hanno diritto, con esclusione di quelli che svolgono attività d’impresa, per i quali l’applicazione dell’agevolazione è sospesa nelle more della verifica della compatibilità del beneficio con l’ordinamento dell’Unione Europea, al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2, e successive modificazioni. Il termine di due anni per la presentazione della suddetta istanza è calcolato a decorrere dalla data di entrata in vigore della L. 28 febbraio 2008, n. 31, di conversione del D.L. n. 31 dicembre 2007, n. 248…”. Tale disposizione è stata da questa Corte considerata quale norma di interpretazione autentica, sicché i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, i quali hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10 per cento, previsto dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 17, hanno diritto al rimborso di quanto indebitamente versato, a condizione che abbiano presentato l’istanza di rimborso entro il termine di due anni decorrente dalla data di entrata in vigore della L. n. 31 del 2008 di conversione del D.L. n. 248 (cfr., tra le altre, Cass. sez. 6-5, ord. 22 luglio 2016, n. 15252; Cass. sez. 5, ord. 25 gennaio 2019, n. 2208) – cfr. Cass. n. 7360/2020 e implicitamente, con riferimento al sisma Puglia, Cass. n. 32298/2018 -.

Tali principi rendono evidente la fondatezza della censura della ricorrente anche con riferimento al contenzioso che riguarda il rimborso, non potendosi disconoscere l’applicabilità anche con riferimento alle vicende collegate alle istanze di rimborso di somme versate da soggetti interessati dal sisma che ha colpito la Puglia nell’anno 2002.

Rispetto a tale specifico contenzioso il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 6, comma 4 bis, (comma aggiunto dalla legge di conversione L. 28 gennaio 2009, n. 2), ha esteso ai soggetti residenti o aventi domicilio nei territori delle Regioni Molise e Puglia maggiormente colpiti dagli eventi sismici del 31 ottobre 2002 la disciplina dettata dal D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, art. 3, comma 2, (convertito dalla L. 22 dicembre 2008, n. 201), a favore delle popolazioni delle Marche e dell’Umbria coinvolte negli eventi sismici del 1997 ed ha, quindi, previsto la possibilità per i soggetti interessati di corrispondere l’ammontare dovuto per ciascun tributo o contributo, ovvero, per ciascun carico iscritto a ruolo – già oggetto di sospensione dei termini dei relativi versamenti -, al netto dei versamenti già eseguiti, ridotto al quaranta per cento, in centoventi rate mensili di pari importo da versare entro il giorno 16 di ciascun mese a decorrere da giugno 2009.

Ora, il sistema anzidetto è sostanzialmente sovrapponibile a quello che si è descritto con riferimento agli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio siciliano ed in ogni caso non si ravvisano elementi di rilievo per escludere l’applicazione del termine di decadenza previsto in via generale dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2. Del resto, la giurisprudenza di questa Corte è ferma nel ritenere che la domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, ove manchi una disciplina specifica, la norma generale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, che prevede un termine biennale di decadenza per la presentazione dell’istanza – cfr. Cass. n. 4377/2019 -.

Ha dunque errato la CTR nell’escludere l’applicazione della disciplina generale in tema di decadenza dell’istanza di rimborso prevista dal ricordato D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Sulla base di tali considerazioni, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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