Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28414 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10732-2019 proposto da:

ORGANIZZAZIONE AGRICOLTURA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TORTONA 4, presso lo studio dell’avvocato STEFANO LATELLA, rappresentata e difesa dall’avvocato ANDREA AMATUCCI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8680/12/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata l’11/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ha riformato la sentenza resa dalla CTP di Salerno che aveva annullato l’avviso di accertamento emesso a carico della Organizzazione agricoltura srl relativo ad operazioni soggettivamente inesistenti connesse a fatture emesse dalla con conseguente ripresa a tassazione di IVA per l’anno 2007.

La CTR ha ritenuto che gli elementi offerti dalla contribuente non erano tali da fare ritenere che la stessa avesse adottato il parametro della diligenza necessaria ad assicurarsi che le operazioni che stavano ponendosi in essere non fossero riferibili a società cartiere. La contribuente non aveva offerto la prova idonea della estraneità alla frode, non avendo valore probatorio sufficiente il contratto di deposito e stoccaggio stipulato dalla ditta Coloplastica con la Autotrasporti De Falco, privo di data certa e comunque non idoneo ad incrinare il quadro fissato dalla Guardia di finanza.

La società Organizzazione Agricoltura srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate.

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione dei principi in tema di onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.

Con il secondo motivo si prospetta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui la CTR non avrebbe considerato ulteriori elementi idonei a confermare l’assenza di consapevolezza dell’esistenza di una frode carosello.

Con il terzo motivo la ricorrente di duole dell’omessa considerazione della sentenza assolutoria resa in sede penale nei confronti del precedente amministratore della società stessa.

Il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe l’esame degli altri.

Premesso che la censura non intende ripercorrere il giudizio di fatto operato dalla CTR ma unicamente verificare se la stessa si sia uniformata ai principi in tema di onere della prova in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, giova premettere che nel caso di operazioni soggettivamente inesistenti, è onere dell’Amministrazione che contesti il diritto del contribuente a portare in deduzione il costo ovvero in detrazione l’IVA pagata su fatture emesse da un concedente diverso dall’effettivo cedente del bene o servizio, dare la prova che il contribuente, al momento in cui acquistò il bene od il servizio, sapesse o potesse sapere, con l’uso della diligenza media, che l’operazione invocata a fondamento del diritto a detrazione si è iscritta in un’evasione o in una frode. La dimostrazione può essere data anche attraverso presunzioni semplici, valutati tutti gli elementi indiziari agli atti, attraverso la prova che, al momento in cui ha stipulato il contratto (nella specie di leasing immobiliare), il contribuente è stato posto nella disponibilità di elementi sufficienti per un imprenditore onesto che opera sul mercato e mediamente diligente, a comprendere che il soggetto formalmente cedente il bene al concedente aveva, con l’emissione della relativa fattura, evaso l’imposta o compiuto una frode – cfr. Cass. n. 5873/2019 -.

Analogamente, si è ritenuto che in tema di detrazione dell’IVA correlata ad operazioni inesistenti, la prova che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione dei beni si iscriveva in un’evasione dell’imposta sul valore aggiunto, in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia (Corte giustizia 22 ottobre 2015, C-277/14), può essere fornita dall’Amministrazione anche mediante presunzioni – come espressamente prevede il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2, – valorizzando, nel quadro indiziario, quali elementi sintomatici della mancata esecuzione della prestazione dal fatturante, l’assenza della minima dotazione personale e strumentale adeguata alla predetta esecuzione, l’immediatezza dei rapporti (cedente/prestatore fatturante interposto e cessionario/committente), una conclamata inidoneità allo svolgimento dell’attività economica e la non corrispondenza tra i cedenti e la società coinvolta nell’operazione – cfr. Cass. n. 5339/2020 -.

Orbene, a tali principi non ha mostrato di aderire la CTR la quale per accogliere l’appello proposto dall’ufficio si è limitata ad affermare che la prova dell’estraneità sotto forma dell’inconsapevolezza all’operazione spetta al contribuente, addossando sullo stesso l’onere della preventiva verifica della consistenza delle ditte emittenti fatture per beni asseritamente forniti alla parte contribuente.

Ora, è evidente che tale argomentazione contrasta con i principi espressi e sopra riportati, avendo il giudice di merito addossato sulla parte contribuente l’onere della dimostrazione dell’assenza di consapevolezza dell’operazione fraudolente che, invece, il giudice avrebbe dovuto valutare sulla base degli indizi offerti dall’amministrazione.

Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo, assorbiti il secondo ed il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti il secondo ed il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Campania anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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