LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11006-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. *****), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
D.C.R.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 6471/2/18 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, contro D.C.R., impugnando la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello proposto dalla contribuente, annullando l’avviso di accertamento emesso per l’anno 2008 relativo al reddito di partecipazione nella società Cuba Libre di D.C.M. e c. s.a.s. di cui era socia nella misura del 9 %. Secondo la CTR l’impugnazione doveva essere accolta ricorrendo un’ipotesi di litisconsorzio necessario fra società e soci in relazione alla tipologia dell’accertamento. Aggiungeva, nel merito, che erano infondate le motivazioni dell’ufficio in ordine all’indeducibilità delle spese ammortizzabili effettuate in un unico anno poiché la contribuente aveva ceduto la società nel corso dell’anno, provvedendo ai lavori di manutenzione in relazione alla vendita di un’attività agile.
La parte intimata non si è costituita.
Con l’unico motivo proposto l’Agenzia deduce la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, in combinato disposto con il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5, dell’art. 102, commi 1 e 2, dell’art. 354 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, comma 1, per omessa integrazione del contraddittorio in presenza di litisconsorzio necessario fra società di persona e soci, pure rilevata dallo stesso giudice di appello.
Il motivo è fondato.
Ed invero, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che la unitarietà dell’accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all’art. 5 T.U.I.R. e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società ed i soci (salvo che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1). La decisione giudiziaria, infatti, non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì quella, inscindibilmente comune a tutti i debitori, di rispettare l’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass. SS. UU. n. 1052/2007); trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio necessario originario – v. Cass. S.U. 14815/08 e 14816/08, Cass. n. 19237/2018 -.
Da ciò consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29 – ipotesi non ritenuta possibile dal giudice di appello in relazione alla proposizione dei giudizi da parte dei soci in epoca successiva alla pendenza del ricorso attivato dalla società-).
Orbene, nel caso di specie, la CTR ha per l’un verso riconosciuto l’esistenza di una disintegrità del contraddittorio fra la D.C., gli altri soci e la società, ma ha poi deciso nel merito il ricorso, accogliendo l’impugnazione proposta dalla stessa contribuente, senza invece disporre, come era tenuta a fare, l’annullamento della sentenza di primo grado e la restituzione degli atti al giudice di primo grado.
Sulla base di tali considerazioni, la sentenza resa dalla CTR Lazio va annullata e gli atti vanno restituiti al giudice di primo grado perché disponga l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società e dei soci.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.
PQM
Dichiara la nullità dell’intero giudizio, annullando la sentenza impugnata.
Dispone trasmettersi gli atti alla CTP di Roma perché provveda all’integrazione del contraddittorio nei termini di cui alla parte motiva.
Compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021