LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11536-2019 proposto da:
N.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 98/E, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI PALMA, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (C.F. *****), in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 8482/24/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 05/10/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE La CTR della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, ha parzialmente accolto l’appello proposto da N.D. contro la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso dallo stesso proposto contro il preavviso di fermo amministrativo e le sottostanti cartelle.
Il giudice di appello ha ritenuto che in forza dei principi espressi dalle SU di questa Corte con la sentenza n. 23397/2016 il termine di prescrizione relativo a cartelle non impugnate tempestivamente relativi ad imposte dirette ed IVA fosse decennale, ragion per cui le cartelle correttamente e ritualmente notificate ivi specificate dovevano ritenersi pienamente valide.
Il N. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Ader Agenzia delle entrate-Riscossione, costituitasi con controricorso, ha chiesto il rigetto del ricorso.
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 11, e del D.L. n. 193 del 2016, art., comma 8. Deduce che ADER ente pubblico economico non può essere rappresentato in giudizio da avvocati del libero foro e pertanto la CTR avrebbe dovuto “stralciare dal processo” le controdeduzioni e la documentazione depositata da ADER, in quanto invalidamente rappresentata da un avvocato del libero foro.
Il motivo è infondato alla stregua dei principi espressi da questa Corte – v.Cass. n. 29277/2020 -.
In tale occasione si è ritenuto che la questione della rappresentanza in giudizio dell’Agenzia riscossione è stata esaminata dalle sezioni unite di questa Corte, le quali hanno precisato che l’Agenzia riscossione si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione intervenuta, oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici; mentre si avvale di avvocati del libero foro, senza bisogno di formalità, né della Delib. prevista dal R.D. cit., art. 43, comma 4, – nel rispetto del D.Lgs. n. 50 del 2016, artt. 4 e 17, e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 1, comma 5, conv. in L. n. 225 del 2016 – in tutti gli altri casi (Cass. s.u. del 19.11.2019 n. 30008).
Pertanto la costituzione dell’agente di riscossione in grado di appello a mezzo di un avvocato del libero foro può ritenersi valida ed efficace.
Con il secondo motivo si deduce l’errore della CTR laddove avrebbe omesso di considerare l’intervenuto disconoscimento della documentazione relative alle notifiche delle cartelle operata dalla ricorrente, in assenza di ordine di esibizione.
Il motivo è inammissibile.
Questa Corte ha ormai in modo stabile affermato alcuni principi in tema di disconoscimento di copie fotostatiche, a tenore dei quali: a) la regola posta dall’art. 2719 c.c., – per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte (Cass. n. 21003/2017); b) la contestazione della conformità di una copia fotografica o fotostatica all’originale ai sensi dell’art. 2719 c.c., non può essere generica, non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 10326/2014, Cass. n. 2419/06, Cass. n. 11269/04 e n. 9439/10); c) non può reputarsi ammissibile un disconoscimento preventivo – addirittura con il ricorso in primo grado – ai sensi dell’art. 2719 c.c. (o dell’art. 2712), il quale, come detto, deve essere specifico, ossia riferito ad una copia di esso concretamente individuata, e successivo, effettuato, di regola, dopo la produzione in giudizio della copia documentale (Cass. n. 11576/2006).
Ancora pacifica e ferma risulta la giurisprudenza in ordine alla non necessità di allegare la copia della cartella ai fini della dimostrazione della sua notifica, laddove siano prodotti gli estratti di ruolo – cfr. ex plurimis, Cass. n. 23039/2016, Cass. n. 23902/2017 -.
Orbene, la parte ricorrente, laddove si duole del mancato esame del disconoscimento operato e della mancata esibizione degli originali non ha in alcun modo documentato né l’avvenuto disconoscimento in appello né le forme utilizzate per l’asserito disconoscimento in grado di appello, del quale non vi è traccia nella sentenza impugnata. Elemento che priva la censura del carattere di autosufficienza e che non consente in alcun modo di verificare l’eventuale errore nel quale sarebbe incorsa la CTR non disponendo l’esibizione degli originali, ipotizzabile soltanto in presenza di un disconoscimento ritualmente effettuato.
Il terzo motivo di ricorso, infine, con il quale si desume l’errore della CTR per avere applicato il termine decennale ad alcuni dei carichi fiscali indicati in alcune delle cartelle ritenute legittime dalla CTR ancorché contenenti, a dire della parte ricorrente tributi soggetti a prescrizione quinquennale è inammissibile perché privo, anch’esso del carattere autosufficiente, non risultando dal ricorso che le cartelle ivi indicate alla pag. 5 sub censura n. 3 contemplassero anche tributi locali sottoposti a prescrizione quinquennale né d’altra parte ha specificato il dies a quo e il dies ad quem correlato alla dedotta decorrenza del termine prescrizionale.
Sulla base di tali argomentazioni, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in favore dell’Ader in complessive Euro 1400,00 per compensi oltre spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021