LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12045/2019 proposto da:
C.C., C.E., elettivamente domiciliati in MONZA, VIA MANZONI n. 46, presso lo studio dell’Avvocato ROBERTO IANNACCONE, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti –
contro
R.A., P.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TACITO n. 41, presso lo studio degli Avvocato SALVATORE PATTI, e ROBERTO MORGANTI, che li rappresentano 2021 e difendendo, unitamente all’Avvocato Roberto GUARDI;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 913/2019 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 28/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/04/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO GIAIME GUIZZI.
FATTI DI CAUSA
1. C.E. e C. ricorrono, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 913/19, del 28 febbraio 2019, della Corte di Appello di Milano, che – rigettando il gravame da essi esperito contro la sentenza n. 1796/17, del 7 giugno 2017, del Tribunale di Monza – ha confermato l’accoglimento della revocatoria penale, ex art. 192 c.p., esperita da R.A. e P.L., nelle loro rispettive qualità di tutore e protutore di Ca.Ch. ed A., nonché, quanto al R., pure quale amministratore di C.A., divenuto maggiorenne nelle more del primo grado di giudizio.
2. Riferiscono, in punto di fatto, gli odierni ricorrenti che C.N., figlio di C.C. e fratello di C.E., riconosciuto responsabile e sanzionato con la pena dell’ergastolo, con sentenza passata in giudicato, per l’omicidio della moglie R.L.G., veniva condannato anche a risarcire ai propri figli (i predetti Ca.Ch. e A.), costituitisi parte civile nel giudizio penale, la somma di Euro 300.000,00 per ciascuno di essi, liquidata a titolo di provvisionale, oltre accessori e spese legali.
Su tali basi, pertanto, i predetti R.A. e P.L., nelle già indicate qualità, evidenziando l’esistenza di crediti complessivi dei minori per Euro 641.118,42, convenivano in giudizio C.N., e con lui anche i suoi genitori, C.C. e M.A., oltre alla sorella C.E. e tale G.A.. In particolare, gli attori chiedevano fossero revocati, nonché dichiarati inefficaci, a garanzia dei crediti risarcitori suddetti, una serie di atti di disposizione del patrimonio di C.N., posti in essere dai convenuti. Gli allora attori, inoltre, sull’ulteriore presupposto che l’uxoricida era stato dichiarato – nuovamente con sentenza passata in giudicato – indegno a succedere alla defunta moglie, chiedevano pure la condanna dello stesso a restituire la somma di Euro 59.805,90, percepita a titolo di pensione di reversibilità.
Costituitisi in giudizio C.N. e i suoi congiunti, questi ultimi – per quanto qui ancora di interesse – eccepivano di essersi limitati, nella più piena trasparenza dei movimenti bancari tracciabili, a ricevere dal primo la provvista necessaria (e, per vero, neppure rivelatasi sufficiente) ad adempiere, ciascuno secondo le indicazioni ricevute, una serie di obbligazioni, e ciò allo scopo di fare fronte a debiti scaduti del medesimo C.N..
Istruita la causa dall’adito Tribunale brianzolo, il giudizio veniva dichiarato interrotto per il decesso di M.A., ovvero la madre di C.N., per essere poi riassunto dagli attori, con costituzione dei C., che deducevano, però, l’avvenuta rinuncia all’eredità materna da parte di C.E. e N., mentre la successione risultava accettata “pro quota” dal marito della defunta, ovvero da C.C..
L’esito del giudizio di primo grado consisteva nell’accoglimento delle domande, salvo che nei confronti del G., con conseguente declaratoria di inefficacia, ai sensi dell’art. 192 c.p., degli atti di disposizione compiuti da C.N. in favore della sorella e del padre, e ciò per l’ammontare complessivo di Euro 301.390,00, con condanna in solido dei predetti C.N., E. e C. al pagamento delle spese di lite, liquidate nella misura di Euro 25.000,00, oltre anticipazioni, spese generali, IVA e CPA, nonché quelle della disposta CTU. Il Tribunale di Monza, inoltre, disponeva la separazione del rapporto processuale tra gli attori e l’eredità giacente della M., rimettendo la causa in istruttoria per l’integrazione del contraddittorio nei confronti del nominando curatore.
Esperito gravame da C.E. e C., lo stesso veniva rigettato, con condanna degli appellati al pagamento, in solido, delle spese anche di quel grado di giudizio.
3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana hanno proposto ricorso per cassazione C.E. e C., sulla base di quattro motivi, i primi tre concernenti le statuizioni relative alla posizione di C.E., l’ultimo riguardando, invece, le statuizioni relative a C.C..
3.1. Il primo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione e falsa applicazione delle norme in tema di liquidazione e condanna solidale al pagamento delle spese di giudizio, e particolarmente dell’art. 97 c.p.c., oltre a omesso esame di un fatto decisivo del giudizio.
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui afferma che le spese di lite e CTU “sono state liquidate sulla base del valore della lite e della complessità della stessa, oltre che delle attività processuali svolte e rese necessarie dalle difese delle parti”, soggiungendo che correttamente le stesse sono state poste solidalmente a carico dei soccombenti, dal momento che C.E. “ha scelto, nonostante la propria posizione economicamente meno rilevante, di difendersi unitamente ai propri familiari con difesa unitaria”.
Si contesta tale affermazione, perché la Corte territoriale, sebbene “abbia riconosciuto il ridotto coinvolgimento nel giudizio di C.E.” (tanto da aver precisato – aspetto su cui insiste, in particolare, il secondo motivo di ricorso – che i creditori di C.N. non saranno “autorizzati ad agire esecutivamente nei confronti della stessa per l’importo corrispondente all’intero ammontare degli atti dispositivi oggetto di revoca”, ma con la riacquisizione al patrimonio di costui “della disposizione di Euro 15.000,00”, di cui ella “e’ stata beneficiaria”), ha rapportato all’intero valore della causa la sua condanna alle spese, mentre la medesima avrebbe dovuto essere chiamata a rispondere in via solidale “della limitata somma ricevuta”. Così provvedendo, la sentenza avrebbe violato l’art. 97 c.p.c., visto che la condanna solidale di più soccombenti alla liquidazione delle spese del giudizio presuppone un interesse comune, che può rilevarsi anche nella convergenza di atteggiamenti difensivi, ma che funge comunque da limite alla solidarietà, nel senso che questa cessa quando tale comune interesse sussiste solo per una parte della domanda.
In applicazione di tale principio, la condanna solidale non sarebbe consentita quando i vari soccombenti hanno proposto domande di valore diverso, pur in presenza di un interesse comune, non potendo neppure invocarsi il diverso orientamento espresso da questa Corte (che i ricorrenti dichiarano di non ignorare), perché concernente il caso in cui diversi attori propongano domanda nei riguardi di uno o più convenuti, sulla base di un medesimo fatto costitutivo, e non di fatti diversi, come nel caso che occupa, visto che la pretesa nei confronti di C.E. concerneva la ricezione della sola somma di Euro 15.000,00.
Infine, si imputa alla Corte milanese di non aver individuato “il particolare interesse comune che giustificasse la previsione di un vincolo di solidarietà”.
3.2. Il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione e falsa applicazione delle norme in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di adeguata motivazione dei provvedimenti giudiziari, con riferimento “all’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 4”.
Si censura la sentenza impugnata perché, nell’operare una sorta di interpretazione correttiva della decisione del primo giudice, ha affermato che i creditori di C.N., quanto alla posizione di C.E., non saranno “autorizzati ad agire esecutivamente nei confronti della stessa per l’importo corrispondente all’intero ammontare degli atti dispositivi oggetto di revoca”, ma con la riacquisizione al patrimonio di costui “della disposizione di Euro 15.000,00”, di cui la medesima “e’ stata beneficiaria”. Cosi decidendo, tuttavia, la Corte territoriale, lungi dal rilevare il vizio di ultrapetizione in cui era incorso il Tribunale, avrebbe “attribuito agli attori un petitum diverso da quello richiesto e non compreso nella domanda, anzi estraneo alla domanda medesima”, giacché essi non avevano affatto chiesto genericamente, come assume la sentenza qui impugnata, di dichiarare inefficaci tutti gli atti di disposizione posti in essere da C.N., bensì, quanto alla posizione di C.E. e della madre M.A., che la declaratoria di inefficacia colpisse tutti i bonifici bancari “per l’importo complessivo di Euro 15.000,00”.
3.3. Il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), – violazione e falsa applicazione delle norme in tema di revocatoria penale, e omesso esame circa un fatto decisivo della controversia, con riferimento all’art. 192 c.p..
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha disatteso i rilievi mossi da C.E. tesi ad evidenziare la mancanza dei presupposti soggettivi ed oggettivi della revocatoria, rilievi basati, in primo luogo, sulla irrisorietà dell’importo da essa ricevuto dal fratello (e come tale indicativo della carenza tanto di un effettivo pregiudizio alle ragioni creditorie, quanto della volontà di lederle), nonché, in secondo luogo, sull’esistenza di un prestito che ella avrebbe fatto, in precedenza, al fratello N. per l’importo di Euro 12.650,00, tanto che l’oggetto della revocatoria avrebbe dovuto essere limitato a Euro 2.350,00. Sul punto, la Corte territoriale ha affermato non esservi alcuna prova “di un collegamento tra le disposizioni economiche revocate (risalenti al 2009) di cui la C. è stata beneficiaria, e le rimesse di quest’ultima sui conti cointestati al fratello”, risalenti “a periodi anteriori a ben più di un anno rispetto a dette disposizioni revocate”.
Orbene, la sentenza impugnata avrebbe “errato” sottolineano i ricorrenti – “nel ritenere prive di spessore, e solo mere argomentazioni puramente deduttive e logiche, quelle che nella realtà sono vere e proprie prove documentali”, attestanti la restituzione, da parte di C.N., delle somme prestategli dalla sorella.
Errata sarebbe, inoltre, l’interpretazione dell’art. 192 c.p., giacché essa, pur contemplando un’azione diversa da quella revocatoria, presenta un fondamento ed uno scopo affini ad essa, potendo essere promossa solo in caso di atto a titolo gratuito, e sempre che lo stesso abbia cagionato una diminuzione qualitativa o quantitativa idonea a ledere la garanzia dei creditori, nonché soltanto se sussistono – ciò che deve escludersi nel caso che occupa – “le due ulteriori condizioni fondamentali dell’azione, quella oggettiva (effettivo pregiudizio per il creditore) e quella soggettiva (piena consapevolezza in capo a chi pone in essere l’atto dispositivo e a chi ne beneficia, che l’atto pregiudichi il creditore)”.
Orbene, nel caso in esame sarebbe mancato l’accertamento della gratuità dell’atto di disposizione, sicché la Corte avrebbe “omesso e/o disatteso un fatto decisivo della controversia, ovvero la restituzione del prestito di una somma di denaro in precedenza versata dalla sorella al fratello e dà questi restituita”, oltre ad incorrere in un vizio di contraddittorietà e illogicità, giacché, pur ammettendo che C.E. avesse dato al fratello N. la somma di Euro 12.650,00, ha negato che il successivo pagamento di Euro 15.000,00, da parte dello stesso, costituisse estinzione del debito.
Inoltre, il giudice di appello avrebbe “omesso di rispondere ad un motivo di gravame”, incorrendo così nel “vizio di assenza di motivazione”. Dalla CTU espletata, infatti, sarebbe emerso che il bonifico dell’importo Euro 15.000,00 in favore di C.E. avvenne su di un conto cointestato alla stessa e alla di lei madre, M.A., che si sarebbe dunque posta come legittima beneficiaria di metà della somma bonificata, provenendo, oltretutto, tale ordine di pagamento da un conto intestato non al solo C.N. (peraltro, in quel momento impossibilitato ad effettuare l’operazione, perché già ristretto in carcere), ma anche ai suoi genitori, difettando, così, ogni prova che il pagamento abbia effettivamente intaccato la quota di disponibilità del predetta C.N..
3.4. Il quarto motivo denuncia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5) – violazione e falsa applicazione delle norme in tema di revocatoria penale e omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oltre che della prova documentale della controversia, con riferimento agli artt. 192 e 193 c.p..
Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dato rilievo all’eccezione di C.C. di aver utilizzato le somme ricevute dal figlio N. per onorare i numerosi impegni economici dallo stesso assunti dal 2007 al 2012. A dire, infatti, della Corte territoriale, la produzione documentale all’uopo fornita dal già appellante non avrebbe oltrepassato la presunzione di gratuità delle disposizioni di bonifico effettuate, in favore del genitore, da C.N.; né, poi, sarebbe stata fornita la dimostrazione dell’esistenza di un rapporto di mandato, in forza del quale C.C. sarebbe stato legittimato ad operare in favore del figlio.
Orbene, secondo i ricorrenti, quella appena indicata sarebbe una “motivazione illogica, frutto di travisamento del fatto ed in violazione delle norme di cui agli artt. 192 e 193 c.p., oltre che dell’art. 2901 c.c..
Si contesta, innanzitutto, al giudice di appello di aver “colpevolmente pretermesso ogni rivalutazione del compendio documentale” offerto da C.C., ritenuto “senza spiegazione alcuna “inutile””, pur recando la prova che il medesimo e la di lui moglie ebbero ad effettuare pagamenti nell’interesse del figlio.
Inoltre, anche ad escludere, per ipotesi, la gratuità della ricezione della somma erogata da C.N. al padre e non andata a beneficio di quest’ultimo, la Corte territoriale si sarebbe dovuta chiedere, secondo il ricorrente, se dovesse necessariamente sussistere un rapporto di mandato per legittimare i pagamenti in esame, visto che gli stessi erano alimentati con provvista proveniente da un conto cointestato al figlio solo nella misura di un terzo, i restanti due terzi facenti capo ai suoi genitori.
D’altra parte, anche ad ammettere che occorresse un rapporto di mandato, deve rilevarsi come lo stesso non necessitasse di forma scritta, prevista a pena di nullità solo per gli atti relativi a diritti reali su beni immobili.
Infine, si rileva come i pagamenti effettuati rientrassero nel campo di applicazione dell’art. 193 c.p., dato che la loro causale, sia pure indirettamente per conto del mandante, era a titolo oneroso. I ricorrenti, pur consapevoli che la categoria degli atti gratuiti è più ampia di quelli degli atti di liberalità, evidenziano come la prova della gratuità dell’atto gravi pur sempre su chi agisce in revocatoria, dovendosi avere riguardo, per stabilire la gratuità o l’onerosità, secondo un parallelismo con quanto stabilito per la revocatoria fallimentare, alla causa dell’operazione negoziale. In particolare, nel caso di estinzione da parte del soggetto poi fallito – di un’obbligazione preesistente alla quale egli sia estraneo, l’atto solutorio è da considerarsi gratuito; principio, questo, da applicarsi anche con riferimento al (diverso) caso che qui occupa.
Alla stregua, dunque, di tale criterio, la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che l’atto solutorio è da considerarsi oneroso tutte le volte che l’autore dello stesso riceva un vantaggio, per tale sua prestazione, dal debitore, dal creditore o anche da altri, recuperando così indirettamente la prestazione adempiuta, in modo da elidere quel pregiudizio al quale l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia “ex lege” prevista dagli artt. 192 e 193 c.p..
Nella specie, C.C. – secondo i ricorrenti – non ha ricevuto alcun vantaggio dalle somme di denaro ricevute, utilizzate per estinguere debiti ben maggiori dai quali era gravato il figlio, né alcun depauperamento si è verificato per costui, donde la non gratuità dell’operazione, da ricondurre, in definitiva, nello schema della delegazione di pagamento. Orbene, se in base alla giurisprudenza di questa Corte non può ritenersi revocabile l’atto compiuto dal delegato quando il medesimo ha ricevuto la provvista per estinguere il debito (avendo, in tal caso, il rapporto natura onerosa e non gratuita), del pari non può ritenersi revocabile, per assenza di gratuità, l’atto del delegante che ha messo a disposizione del delegato la provvista.
4. Il R. e la P. hanno resistito, con controricorso, all’avversaria impugnazione, chiedendone la declaratoria di inammissibilità ovvero, in subordine, di infondatezza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso va rigettato.
5.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
5.1.1. Sul punto, va dato seguito al principio costantemente enunciato da questa Corte e secondo cui, “ai sensi dell’art. 97 c.p.c., al fine della condanna in solido di più soccombenti alle spese di giudizio il requisito dell’interesse comune non postula la loro qualità di parti in un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, ma può anche discendere da una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria” (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 2 aprile 2019, n. 9063, Rv. 653446-01 Cass. Sez. 3, sent. 30 ottobre 2018, n. 27476, Rv. 651335-01; Cass. Sez. 3, sent. 17 ottobre 2016, n. 20916, Rv. 642932-01).
Orbene, la circostanza che questa Corte abbia dato rilievo anche solo alla “convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria”, smentisce l’assunto dei ricorrenti, secondo cui la giurisprudenza di legittimità avrebbe limitato l’operatività della solidarietà ai casi di “domanda nei riguardi di uno o più convenuti, sulla base di un medesimo fatto costitutivo, e non di fatti diversi”.
5.2. Anche il secondo motivo non è fondato.
5.2.1. In via preliminare, deve rilevarsi che risulta dubbia la stessa ammissibilità della censura, per difetto di interesse.
Invero, se la Corte territoriale avesse effettivamente disatteso la domanda degli attori, volta ad affermare, con riferimento all’intero credito da essi vantato verso C.N., l’inefficacia dell’atto dispositivo – di importo molto più contenuto rispetto alla complessiva pretesa creditoria, a garanzia della quale essi hanno agito ex art. 2901 c.c. – compiuto da costui in favore della sorella E., quest’ultima avrebbe conseguito un effetto favorevole dalla decisione impugnata.
In disparte tale rilievo, deve in ogni caso escludersi che ricorra la denunciata violazione del principio della corrispondenza tra “chiesto e pronunciato”, ex art. 112 c.p.c..
Difatti, come ancora di recente ribadito da questa Corte (cfr., in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 febbraio 2020, n. 3893, Rv. 657148-01), il potere del giudice d’appello “di dare al rapporto controverso una qualificazione giuridica difforme da quella data dal primo giudice”, incontra il solo “limite di non introdurre nuovi elementi di fatto nell’ambito delle questioni sottoposte al suo esame” (cfr., sul punto, anche Cass. Sez. 2, sent. 31 marzo 2006, n. 7620, Rv. 589275-01; Cass. Sez. 3, sent. 13 agosto 2004, n. 15764, Rv. 575562-01) “e di non mutare l’effetto giuridico che la parte ha inteso conseguire” (si veda, al riguardo, pure Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2010, n. 15383, Rv. 613802-01); effetto, nella specie, non mutato, giacché da individuarsi, comunque, nella “ricostituzione”, quanto al credito risarcitorio degli attori, della garanzia patrimoniale generica nei confronti di C.N..
5.3. Il terzo motivo risulta, per varie ragioni, inammissibile.
5.3.1. La Corte territoriale, qualificato come gratuito l’atto di disposizione compiuto da C.N. in favore della sorella, ha fatto applicazione all’art. 192 c.p..
5.3.1.1. Al riguardo, va rammentato che, secondo quanto già affermato da questa Corte, la c.d. “revocatoria penale per atti compiuti a titolo gratuito dal colpevole dopo la commissione del reato è disciplinata dall’art. 192 c.p., fin dalla sua originaria formulazione, nel testo promulgato dal 1930”, e che in virtù di tale disposizione, “gli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell’art. 189”, crediti tra i quali rientrano anche quelli “per le somme dovute a titolo di risarcimento del danno, comprese le spese processuali” (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 31 ottobre 2014, n. 23158). Orbene, tale disposizione “garantisce, da un punto di vista sia sostanziale che processuale”, i crediti, tra gli altri, “per le obbligazioni civili derivanti dal reato (comma 2); e queste ultime, previste dal codice penale sostanziale e precisamente dall’art. 185 c.p. (disposizione con cui esordisce il titolo VII – “delle sanzioni civili” – del libro primo “dei reati in generale” – di quel codice), consistono nelle restituzioni (comma 1) e nel risarcimento di ogni danno, patrimoniale o non patrimoniale, cagionato dal reato stesso (comma 2)”; sicché “la peculiare inefficacia in esame si inscrive in quel nucleo minimo di istituti che tendono a proteggere detta vittima nel tempo successivo al reato, anche solo in via risarcitoria, al contempo assolvendo, come ogni altra sanzione, una funzione sia deterrente che retributiva” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, sent. n. 2315 del 2014, cit.).
Da quanto precede deriva che “il fondamento e la funzione di tale istituto” risiedono nella esigenza “di approntare uno strumento mediante il quale riuscire a neutralizzare gli atti fraudolenti compiuti dal reo e finalizzati al depauperamento del patrimonio in pregiudizio del creditore: donde la necessità, avvertita dal codificatore, di predisporre una tutela più rafforzata rispetto a quella ordinaria civilistica, come si desume dal fatto che lo stesso art. 2904 c.c., a chiusura della sezione dedicata all’azione revocatoria, fa salve le disposizioni dettate su tale istituto in materia fallimentare e in materia penale” (cfr. ancora Cass. Sez. 3, sent. n. 2315 del 2014, cit.).
Si tratta, dunque, di uno “strumento ulteriore e complementare rispetto ai normali mezzi civilistici conservativi di cui agli artt. 2900 c.c. e segg., quali le azioni revocatoria ordinaria e surrogatoria”, dalle quali “l’inefficacia in esame si distingue nel senso di una maggiore intensità – e, per quella degli atti a titolo gratuito successivi, nel sostanziale automatismo nella tutela civilistica del creditore, quale completamento della risposta sanzionatoria dell’ordinamento al reato e tentativo di limitarne gli effetti patrimoniali negativi per le vittime, quale forma di ristoro, per quanto possibile in forma specifica od altrimenti per equivalente, dello status quo ante della loro sfera giuridica, illecitamente turbata, sminuita o stravolta” (così nuovamente Cass. Sez. 3, sent. n. 2315 del 2014, cit.) Infatti, quanto all’inefficacia “degli atti a titolo gratuito successivi alla commissione del reato, definiti tout court inefficaci dal codice penale”, si è sottolineato, da un lato, che “per tale tipologia di atti è ancora più evidente la callidità (sub specie di malvagità, intesa nel senso di inclinazione a cagionare ingiusti danni ad altri) e così la riprovazione della condotta del debitore del risarcimento, il quale, con quelli, depaupera il proprio patrimonio senza controprestazioni, sì da connotare tale diminuzione del significativo prevalente effetto di mettere il patrimonio almeno in condizioni tali da non consentire più a chi ne ha diritto l’utile esperibilità di azioni per il soddisfacimento, anche solo parziale, del suo credito per il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli del reato stesso: cioè, di aggravare, sotto forma di concreta irrisarcibilità, le condizioni negative del reato per la vittima”. Per altro verso, si è notato che “nessuna ragione di tutela si può rinvenire in favore dei beneficiari di quegli stessi atti nella comparazione con le prioritarie esigenze del creditore per il risarcimento del danno cagionato dal reato stesso: a fronte di un incremento del proprio patrimonio privo, per definizione, di corrispettivo, qual è quello del beneficiario di quell’atto, deve trovare considerazione assolutamente preferenziale tinvece (l’esigenza di ristorare il patrimonio del danneggiato dal reato, vulnerato da una condotta illecita e punita con la più grave delle sanzioni pubblicistiche e quindi affetta dalla considerazione del massimo disvalore possibile per l’intero ordinamento” (si veda, ancora una volta Cass. Sez. 3, sent. n. 2315 del 2014, cit.).
5.3.1.2. Alla luce delle superiori considerazioni, l’accoglimento, nei confronti di C.E., dell’azione proposta ai sensi dell’art. 192 c.p., non richiedeva affatto la prova dei presupposti oggettivo e soggettivo della revocatoria ex art. 2901 c.c..
Di ciò, del resto, si mostrano consapevoli gli stessi ricorrenti, che con il presente motivo di ricorso – ma analogo rilievo vale anche per il quarto – contestano, nella sostanza, l’errata valutazione da parte del giudice di appello della documentazione in atti, che attesterebbe la non gratuità dell’atto dispositivo compiuto da C.N. in favore della sorella E., giacché lo stesso troverebbe titolo nella necessità di restituirle quanto, in precedenza, dalla medesima prestatogli.
La Corte territoriale, però, ha escluso di poter compiere tale valutazione, con un accertamento non sindacabile in questa sede, se è vero che l’eventuale “cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), (che attribuisce rilievo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4), disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4) – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640194-01; in senso conforme, tra le altre, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940; Cass. Sez. 3, sent. 12 aprile 2017, n. 9356, Rv. 644001-01; Cass. Sez. 1, ord. 26 settembre 2018, n. 23153, Rv. 650931-01; Cass. Sez. 3, ord. 30 ottobre 2018, n. 27458, Cass. Sez. 6-2, ord. 18 marzo 2019, n. 7618).
5.3.2. Quanto, poi, all’ulteriore censura oggetto del presente motivo, ovvero l’omesso esame di un motivo di appello (relativo al fatto che il bonifico dell’importo Euro 15.000,00 in favore di C.E. avvenne su di un conto cointestato alla stessa e alla di lei madre, M.A., che si sarebbe dunque posta come legittima beneficiaria di metà della somma bonificata, provenendo, oltretutto, tale ordine di pagamento da un conto intestato non al solo C.N., ma anche ai suoi genitori), essa si presenta inammissibile.
Tale censura, infatti, avrebbe dovuto essere proposta a norma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), e non “sub specie” di “omesso esame”, visto che “l’omessa pronuncia su un motivo di appello integra la violazione dell’art. 112 c.p.c. e non già l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in quanto il motivo di gravame non costituisce un fatto principale o secondario, bensì la specifica domanda sottesa alla proposizione dell’appello, sicché, ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo riformulato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 134 del 2012, il motivo deve essere dichiarato inammissibile” (così, tra le altre, Cass. Sez. 6-3, ord. 16 marzo 2017, n. 6835, Rv. 643679-01).
5.4. Infine, anche il quarto motivo è inammissibile.
5.4.1. Esso contesta la sentenza impugnata per avere escluso che gli atti dispositivi compiuti da C.N., in favore del padre C., fossero finalizzati ad assicurare a costui la provvista necessaria (ma rivelatasi, peraltro, neppure sufficiente) per onorare taluni debiti pregressi del disponente, donde, allora, la natura onerosa, e non gratuita, di tali atti.
Il motivo si articola in una triplice censura, che denuncia la “motivazione illogica” della sentenza impugnata, ritenuta “frutto di travisamento del fatto”, oltre che compiuta in violazione delle norme di cui agli artt. 192 e 193 c.p., e dell’art. 2901 c.c..
Nondimeno, anche in questo caso, ciò che si contesta alla Corte territoriale è di avere “colpevolmente pretermesso ogni rivalutazione” (rispetto al primo giudice) del “compendio documentale offerto”, sicché il motivo deve ritenersi inammissibile alla stregua delle stesse considerazioni già svolte in relazione al terzo motivo, che evidenziano come l’apprezzamento delle prove non legali, compiuto dal giudice di merito, non integri nessuno dei vizi di legittimità di cui all’art. 360 c.p.c..
Ne’, d’altra parte, potrebbe ritenersi ammissibile la censura di “illogicità” della motivazione.
Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – nel testo “novellato” dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 134 (applicabile “ratione temporis” al presente giudizio) – il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza, ormai, solo entro il “minimo costituzionale” (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nonché, “ex multis”, Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).
Il vizio di motivazione e’, infatti, ravvisabile solo in caso di motivazione “meramente apparente”, configurabile, oltre che nell’ipotesi di “carenza grafica” della stessa, quando essa, “benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento” (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da “irriducibile contraddittorietà” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, n. 22598, Rv. 650880-01), ovvero connotata da “affermazioni inconciliabili” (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre “resta irrilevante il semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando, peraltro, la necessità che il vizio “emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata” (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata), ovvero proprio quanto è prospettato, invece, dagli odierni ricorrenti.
D’altra parte, neppure può ritenersi ammissibile la censura con cui i ricorrenti lamentano l’errata applicazione dell’art. 192 c.p., piuttosto che del successivo art. 193 medesimo codice (e con essa la violazione pure dell’art. 2901 c.c.), perché tale censura è sviluppata sul presupposto che dovessero qualificarsi come “gratuiti” gli atti dispositivi “de quibus”, ciò che la Corte territoriale ha, invece, escluso sulla base di un apprezzamento del compendio probatorio in atti che, come visto, non è sindacabile in questa seda.
Anche la censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), e’, dunque, proposta in termini inammissibili, se è vero che il vizio di violazione di legge “consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità” (da ultimo, “ex multis”, Cass. Sez. 1, ord. 13 ottobre 2017, n. 24155, Rv. 645538-03; Cass. Sez. 1, ord. 14 gennaio 2019, n. 640, Rv. 652398-01; Cass. Sez. 1, ord. 5 febbraio 2019, n. 3340, Rv. 652549-02), e ciò in quanto il vizio di sussunzione “postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass. Sez. 3, ord. 13 marzo 2018, n. 6035, Rv. 648414-01). Ne consegue, quindi, che il “discrimine tra l’ipotesi di violazione di legge in senso proprio a causa dell’erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa e l’ipotesi della erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta è segnato, in modo evidente, dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa” (così, in motivazione, Cass. Sez., Un., sent. 26 febbraio 2021, n. 5442).
D’altra parte, poiché la Corte territoriale – come detto – ha basato la qualificazione, in termini di gratuità, degli atti dispositivi compiuti in favore di C.C., sull’assenza di qualsiasi prova che essi fossero finalizzati a consentire a costui di adempiere obbligazioni assunte, in via pregressa, dal figlio N., diventa irrilevante stabilire a quale “schema giuridico” fosse da ricondurre tale (supposto) incarico. In particolare, la questione relativa al carattere “non formale” del mandato ad adempiere, resta irrilevante, perché la Corte territoriale ha affermato solo “ad abundantiam” che un incarico del tipo ipotizzato dagli allora appellanti avrebbe dovuto assumere la forma del mandato, e ciò perché ha escluso “ab ovo” che vi fosse prova di tale incarico, qualunque ne fosse la natura. Per la stessa ragione, dunque, resta irrilevante stabilire se tale incarico (ipoteticamente) conferito dal figlio al padre fosse una “delegatici solvendi”, fermo, peraltro, restando che di tale questione non vi è cenno in sentenza (oltre che nella ricostruzione che i ricorrenti fanno dei motivi di gravame proposti innanzi alla Corte milanese), sicché trova applicazione il principio secondo cui “ove una determinata questione giuridica che implichi un accertamento di fatto, non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02); adempimento, nella specie, non soddisfatto, visto che i ricorrenti non chiariscono di aver già posto tale questione in appello.
6. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
7. A carico dei ricorrenti va comminata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, la condanna a pagare, ai controricorrenti, R.A. e P.L., una somma che si reputa equo stabilire in complessivi Euro 3.000,00.
7.1. Va premesso, invero, che lo scopo di tale norma è quello di sanzionare una condotta “oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”” (tra le più recenti, “ex multi:5”, Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01), e, dunque, nel giudizio di legittimità, di uso indebito dello strumento impugnatorio.
Siffatta evenienza, tuttavia, è stata ravvisata in casi o di vera e propria “giuridica insostenibilità” del ricorso (Cass. Sez. 3, sent. 14 ottobre 2016, n. 20732, Rv. 642925-01), “non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate” con lo stesso (così, Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02), ovvero in presenza di altre condotte processuali – al pari indicative dello “sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali”, e suscettibili, come tali, di determinare “un ingiustificato aumento del contenzioso”, così ostacolando “la ragionevole durata dei processi pendenti e il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione” – quali “la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ove sia applicabile, “ratione temporis”, l’art. 348-ter c.p.c., comma 5, che ne esclude l’invocabilità” (Cass. Sez. 3, ord. 30 aprile 2018, n. 10327, Rv. 648432-01).
Nel caso che occupa, i primi due motivi di ricorso risultano per le ragioni indicate – privi di giuridica sostenibilità, mentre il terzo ed il quarto si risolvono, come visto, in un tentativo di rivisitazione delle risultanze istruttorie.
8. A carico dei ricorrenti, infine, sussiste l’obbligo di versare, se dovuto, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando C.E. e C. a rifondere, ad R.A. e P.L., nelle loro già indicate rispettive qualità, le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 8.200,00, più Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Condanna, inoltre, C.E. e C. a pagare ai medesimi R.A. e P.L. l’ulteriore somma di Euro 3.000,00, ex art. 96 c.p.c., comma 3.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, all’esito di adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 21 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021