LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 30161/2019 proposto da:
K.V., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARIO NOVELLI;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO;
– resistente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 28/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.
RILEVATO
che:
1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, K.V., cittadino del Senegal, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Ancona, comunicato il 28 agosto 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della competente Commissione territoriale, la quale a sua volta ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.
2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Senegal per timore di essere denunciato alla polizia dai genitori di una ragazza di 17 anni con la quale aveva una relazione) non era credibile, in quanto generico e inverosimile, nonché estraneo alle ipotesi configuranti la protezione internazionale richiesta (status di rifugiato e protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b); b) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non ravvisandosi nella zona di provenienza del richiedente (Casamance), in base alle COI utilizzate (EASO marzo 2017, ICRC novembre 2017, USDOS marzo 2019), una condizione di violenza generalizzata in situazione di conflitto armato; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in assenza di una situazione di vulnerabilità in caso di rimpatrio (anche tenuto conto di certificati medici risalenti al 2017 e attestanti patologia non ostativa al rimpatrio stesso), né sussistevano elementi idonei a comprovare una effettiva integrazione in Italia.
3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.
CONSIDERATO
che:
1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, per aver il Tribunale ritenuto non credibile il racconto di esso richiedente senza fare alcun approfondimento sulla condizione del paese di provenienza, nonostante egli avesse riferito circostanze “lineari, genuine, attendibili”.
1.1. – Il motivo è inammissibile.
Con esso sono veicolate censure affatto generiche che non scalfiscono l’impianto della ratio decidendi del decreto impugnato sotto il profilo della valutazione di credibilità del richiedente, non essendo messa in discussione, tramite critiche pertinenti, l’apprezzamento del Tribunale in forza del principio di procedimentalizzazione legale della decisione, bensì (pretesi) aspetti di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, quale denuncia comunque inammissibile alla luce della vigente, e applicabile ratione temporis, formulazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
2. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b) e c), per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione sussidiaria, avendo “troppo frettolosamente analizzato la situazione della regione del Casamance in Senegal”.
3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, per aver il Tribunale effettuato “una parziale ed insufficiente istruttoria della regione del Casamance” e del transito in Libia di esso richiedente.
3.1. – Il secondo e terzo motivo, da scrutinarsi congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili.
Quanto alla censura investente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b), essa è inammissibile perché non può più essere messa in discussione (all’esito dello scrutinio del motivo che precede) la statuizione di non credibilità del narrato del richiedente, operando l’attendibilità dei fatti allegati (siccome pertinenti alla fattispecie) quale presupposto della forma di protezione in esame.
Quanto alla censura concernente il mancato riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), una volta che il richiedente abbia allegato i fatti costitutivi del diritto, il giudice è tenuto, a prescindere dalla valutazione di credibilità delle sue dichiarazioni, a cooperare all’accertamento della situazione reale del paese di provenienza mediante l’esercizio di poteri officiosi di indagine e di acquisizione documentale, in modo che ciascuna domanda venga esaminata alla luce di informazioni aggiornate, le cui fonti dovranno essere specificatamente indicate nel provvedimento, al fine di comprovare il pieno adempimento dell’onere di cooperazione istruttoria (Cass. n. 262/2021).
A tal riguardo, va ulteriormente precisato che, nel caso in cui il giudice di merito abbia (come nella specie; cfr. sintesi nel “Rilevato che”) reso note le fonti consultate mediante l’indicazione del loro contenuto, della data di risalenza e dell’ente promanante, il ricorrente che voglia censurarne l’inadeguatezza in relazione alla violazione del dovere di cooperazione istruttoria, è tenuto ad allegare nel ricorso le fonti alternative ritenute idonee a prospettare un diverso esito del giudizio (Cass. n. 7105/2021); allegazione, questa, che è risultata affatto carente.
Infine, quanto alla doglianza riguardante il transito in Libia, la circostanza dedotta è irrilevante ai fini della decisione, non avendo il ricorrente evidenziato quale connessione vi sia tra il transito attraverso quel Paese ed il contenuto della domanda (Cass. n. 2861/2018; Cass. n. 24193/2020).
4. – Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per non aver il Tribunale riconosciuto la protezione umanitaria mancando di analizzare la situazione oggettiva del della regione del Casamance a tale specifico fine, la natura del percorso migratorio, con il transito in Libia, e il percorso di integrazione di esso richiedente in Italia.
4.1. – Il motivo è fondato.
In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.
Là dove, poi, la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.
A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass., 13897/2019; Cass., 20335/2020).
Nel caso di specie, il Tribunale ha del tutto trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano e, segnatamente, la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare – attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte (che non possono fondarsi sulla verifica effettuata unicamente ai fini della delibazione delle condizioni di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona. La motivazione adottata dal giudice di appello si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).
5. – Vanno, dunque, dichiarati inammissibili i primi tre motivi ed accolto il quarto motivo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
PQM
accoglie il quarto motivo e dichiara inammissibili i restanti motivi di ricorso;
cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021