Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28431 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30775/2019 proposto da:

D. Y.S., domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO SASSI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 29/08/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 27/04/2021 dal Consigliere Dott. ENZO VINCENTI.

RILEVATO

che:

1. – Con ricorso affidato a tre motivi, D. Y.S., cittadino del Gambia, ha impugnato il decreto emesso dal Tribunale di Campobasso, comunicato il 29 agosto 2019, di rigetto del ricorso svolto avverso la decisione della Commissione territoriale di Salerno – sez. Campobasso, la quale a sua volta ne aveva respinto la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, nonché, in via gradata, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

2. – Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale di Campobasso osservava che: a) il racconto del richiedente (aver lasciato il Gambia nel 2015 in quanto ateo e, dunque, isolato dal suo nucleo familiare, ricevendo anche minacce di morte) non era credibile, in quanto generico e inverosimile; b) non sussistevano i presupposti per riconoscere la protezione sussidiaria di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), non ravvisandosi nella zona di provenienza del richiedente, in base alle COI utilizzate (AI 2017/2018), una situazione di conflitto armato o di violenza generalizzata; c) non sussistevano i presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria in quanto il richiedente non era affetto da stati patologici di rilievo, né palesando una specifica vulnerabilità tale che il rientro nel paese di origine lo avrebbe esposto “a situazioni umanitarie di particolare complessità”.

3. – Il Ministero dell’interno non ha svolto attività difensiva, depositando unicamente “atto di costituzione” al fine della partecipazione a eventuale udienza di discussione.

CONSIDERATO

che:

1. – Con il primo mezzo è denunciata violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8, 9, 14,27, art. 35 bis, comma 9, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 1,3,5,7,14,16 e 19, nonché omesso esame di fatto decisivo in relazione alla mancata valutazione della situazione personale del richiedente.

1.1. – Il motivo è inammissibile.

In tema di protezione internazionale, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, impone al giudice soltanto l’obbligo, prima di pronunciare il proprio giudizio sulla sussistenza dei presupposti per la concessione della protezione, di compiere le valutazioni ivi elencate e, in particolare, di stabilire se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili. Da ciò consegue che: a) la norma non potrà mai dirsi violata sol perché il giudice del merito abbia ritenuto inattendibile un racconto o inveritiero un fatto; b) non sussiste un diritto dello straniero ad essere creduto sol perché abbia presentato la domanda di asilo il prima possibile o abbia fornito un racconto circostanziato; c) il giudice è libero di credere o non credere a quanto riferito secondo il suo prudente apprezzamento che, in quanto tale, non è sindacabile in sede di legittimità, se non in base al paradigma del vizio di cui dell’art. 360 c.p.c., vigente n. 5 (Cass. n. 6897/2020).

Il Tribunale, nell’apprezzamento della credibilità del racconto del richiedente, si è attenuto – seppur con motivazione sintetica, ma pienamente intelligibile – al principio di procedimentalizzazione legale della decisione avendo operato la propria valutazione alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, prendendo in considerazione, non atomisticamente, le circostanze dedotte in giudizio e reputando non attendibile il narrato, mentre le censure mosse con il ricorso su tale specifica ratio decidendi sono generiche (riferendosi sovente a situazioni astratte e decontestualizzate rispetto alla concreta vicenda dedotta) e orientate a criticare piuttosto un (preteso) profilo di insufficienza e contraddittorietà della motivazione, quale denuncia comunque inammissibile alla luce della vigente, e applicabile ratione temporis, formulazione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

2. – Con il secondo mezzo è dedotta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonché omesso esame di fatto decisivo in relazione alla situazione esistente nel paese di origine di grave violazione dei diritti umani.

2.1. – Il motivo è fondato.

In tema di protezione umanitaria, l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali comporta che, ai fini del riconoscimento della protezione, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato (Cass., S.U., 29459/2019). A tal riguardo, il giudice di merito, nel procedere alla tale comparazione, non potrà riconoscere al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dell’isolata e astratta considerazione del suo livello di integrazione in Italia, ma dovrà coniugare, quella considerazione, con l’esame del modo in cui l’eventuale rimpatrio (e dunque il contesto di generale compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza) verrebbe a incidere sulla vicenda personale dell’interessato, avuto riguardo alla sua storia di vita e al grado di sviluppo della sua personalità.

Là dove, poi, la ricostruzione della storia di vita del richiedente risulti ostacolata dalla ritenuta non credibilità delle relative dichiarazioni, o dall’irriducibile frammentarietà delle informazioni complessivamente acquisite, il giudice di merito dovrà in ogni caso procedere a verificare se le condizioni sociali, politiche o economiche, obiettivamente riscontrate nel paese di origine non appaiano tali da porsi in evidente contrasto con la misura del rimpatrio, avuto riguardo all’incidenza di dette condizioni con la conservazione, in capo al richiedente, del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità umana, al di là di ogni specifica caratterizzazione che valga a qualificarne l’identità.

A fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire, mediante integrazione istruttoria officiosa, tramite l’apprezzamento di tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone pertinenti al caso, aggiornate al momento dell’adozione della decisione, sicché il giudice del merito non può limitarsi a valutazioni solo generiche ovvero omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia, ove impugnata, nel vizio di motivazione apparente (Cass., 13897/2019; Cass., 20335/2020).

Nel caso di specie, il Tribunale ha del tutto trascurato di approfondire e circostanziare gli aspetti dell’indispensabile valutazione comparativa tra la situazione personale attuale del richiedente sul territorio italiano e, segnatamente, la condizione cui lo stesso verrebbe lasciato in caso di rimpatrio, al fine di attestare – attraverso l’individuazione delle specifiche fonti informative suscettibili di asseverare le conclusioni assunte (che non possono fondarsi sulla verifica effettuata unicamente ai fini della delibazione delle condizioni di cui del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c)) – che il ritorno del richiedente nel proprio paese non valga piuttosto a esporlo al rischio di un abbandono a condizioni di vita non rispettose del nucleo minimo dei diritti della persona. La motivazione adottata dal giudice di appello si palesa, dunque, meramente apparente e tale, quindi, da non integrare il c.d. “minimo costituzionale” (Cass., S.U., n. 8053/2014).

3. – Con il terzo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, per aver il Tribunale revocato l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato per manifesta infondatezza del ricorso, applicando però retroattivamente la norma (art. 28 bis citato) che consentiva la delibazione di manifesta infondatezza.

3.1. – Il motivo è assorbito dall’accoglimento del secondo mezzo che comporta la cassazione del decreto impugnato e, dunque, una nuova delibazione del ricorso.

4. – Va, dunque, dichiarato inammissibile il primo motivo, accolto il secondo e dichiarato assorbito il terzo, con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvio della causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo, dichiara inammissibile il primo motivo ed assorbito il terzo motivo di ricorso;

cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia la causa al Tribunale di Campobasso, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 27 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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