Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28432 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. FANTICINI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16470-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CONSORZIO NAZIONALE TRASPORTATORI SOC.COOP ARL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3141/2014 della COMM. TRIB. REG. LAZIO, depositata il 14/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2021 dal Consigliere Dott. GIOVANNI FANTICINI.

RILEVATO

che:

– con cartella di pagamento notificata dall’agente della riscossione, l’Agenzia delle Entrate intimava al Consorzio Nazionale Trasportatori s.c. il pagamento delle somme indicate come dovute (ma poi non versate) dalla stessa società nella dichiarazione integrativa presentata per la definizione L. n. 289 del 2000, ex art. 9;

– la Consorzio Nazionale Trasportatori s.c. impugnava la cartella deducendo di aver commesso un errore formale nella dichiarazione e di aver già provveduto ad emendarlo attraverso una dichiarazione in rettifica;

– la C.T.P. di Roma accoglieva il ricorso e la C.T.R. del Lazio con la sentenza n. 3141/29/14 depositata il 14/5/2014 – respingeva l’appello dell’Agenzia delle Entrate;

– avverso tale decisione l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, basato su un unico motivo;

l’intimata non ha svolto difese nel giudizio di legittimità.

CONSIDERATO

che:

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto tardivo.

La sentenza d’appello è stata pubblicata in data 14/5/2014 e il termine ultimo per proporre il ricorso per cassazione, considerata la sospensione ai sensi della L. n. 742 del 1969, scadeva il 29/6/2015.

Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato portato alla notifica in data 3/9/2015.

Inoltre, la notifica al difensore dell’appellata costituito nel precedente grado di giudizio non è andata a buon fine e non risulta che l’Agenzia abbia tempestivamente ripreso il procedimento notificatorio, avendo provveduto al rinnovo della notificazione soltanto il 7/3/2016.

2. Non occorre provvedere sulle spese attesa la indefensio dell’intimata.

Poiché la ricorrente è un’Amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso l’obbligo di versare l’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 14/03/2014, Rv. 63055001; Cass., Sez. 6-L, Ordinanza n. 1778 del 29/01/2016, Rv. 63871401).

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 13 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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