Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28434 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NONNO G.M. – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22473/2015 R.G. proposto da:

Avv. P.D., iscritta all’albo speciale degli avvocati cassazionisti, agente in proprio ed elettivamente domiciliata in Roma, via Ottaviano n. 9, presso il proprio studio legale

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, costituita tardivamente al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione;

– resistente –

e contro

EQUITALIA SUD spa, Agente della Riscossione per la Provincia di *****;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1922/37/2015 della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, depositata in data 27 marzo 2015;

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 9 giugno 2021 dal Consigliere Dott. Grazia Corradini.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 2553/29/2014 la Commissione Tributaria Provinciale di Roma rigettò il ricorso proposto dall’Avv. P.D. contro la cartella di pagamento n. *****, notificata in data 12 aprile 2011, scaturente dal controllo automatizzato della dichiarazione Modello Unico 2008 presentata dalla contribuente per il periodo di imposta 2007, con cui era stato rilevato l’omesso o carente versamento dell’acconto IVA 2007, oltre interessi e sanzioni, risultante dalla dichiarazione presentata dalla contribuente.

Con il ricorso, proposto nei confronti della Agenzia delle Entrate e dell’Agente della Riscossione, la contribuente aveva dedotto, per quanto ancora interessa, la mancata comunicazione di irregolarità prevista dalla statuto dei diritti dei contribuenti, art. 6, e comunque la insussistenza della pretesa creditoria poiché la contribuente aveva commesso un errore materiale, facilmente rilevabile, nella compilazione del rigo VE 23, che, raffrontato con i righi precedenti concernenti i versamenti periodici ed il credito di imposta dell’anno precedente, dimostrava che la contribuente era addirittura a credito. La CTP ritenne che, invece, non sussistendo incertezze nella liquidazione sulla base di quanto dichiarato dalla contribuente, non era dovuta la comunicazione di irregolarità e che la cartella era stata legittimamente emessa spettando alla contribuente correggere eventuali errori della dichiarazione mediante dichiarazione integrativa.

Decidendo sull’appello della contribuente, la Commissione Regionale del Lazio, con sentenza n. 1922/37/2015, lo rigettò. Rilevò che l’errore materiale in cui la ricorrente aveva sostenuto di essere incorsa non poteva portare all’annullamento della cartella, che era stata legittimamente emessa sulla base della dichiarazione della contribuente, senza necessità dell’avviso bonario non richiesto nel caso in esame, mentre la contribuente avrebbe dovuto eventualmente correggere la dichiarazione mediante dichiarazione integrativa, cosa che non aveva fatto nei termini di decadenza, alla quale avrebbe voluto sopperire chiedendo arbitrariamente nel giudizio la illegittimità della pretesa erariale.

Contro la sentenza di appello, depositata in data 27/3/2015, non notificata, ha presentato ricorso per cassazione la contribuente, con atto notificato alla Agenzia delle Entrate in data 15/15 settembre 2015 e ad Equitalia SUD Spa in data 15/21 settembre 2015, affidato a tre motivi e successiva memoria.

Equitalia SUD non si è costituita nel presente giudizio, mentre l’Agenzia delle Entrate si è costituita tardivamente al solo fin della eventuale partecipazione alla udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370 c.p.c., comma 1.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione del D.Lgs n. 546 del 1992, artt. 17, 31, 32, art. 24 Cost., e art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, con conseguente nullità della sentenza di primo grado e dell’intero giudizio, per avere la segreteria della CTP omesso di comunicare la data di fissazione dell’udienza in primo grado nel nuovo domicilio di Roma, via Ottaviano n. 9, che la ricorrente aveva eletto in sede di istanza di fissazione dell’udienza depositata del 4.10.2013, così violando i diritti difensivi della parte, in particolare impedendole di presentare memorie illustrative e di richiedere la discussione in udienza pubblica e per avere la sentenza della CTR omesso di pronunciarsi sul primo motivo di appello con cui era stata dedotta tale nullità.

2. Con il secondo motivo lamenta violazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 16, dello statuto dei diritti del contribuente, art. 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, commi 7 e 8, artt. 53 e 97 Cost., dello statuto dei diritti del contribuente, art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., commi 3 e 5, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che non fosse dovuta la comunicazione di irregolarità, stante la sussistenza di incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione, pur essendo evidente l’errore in cui era caduto la contribuente con la dichiarazione, il che avrebbe imposto la richiesta di chiarimenti e per avere altrettanto erroneamente escluso, in contrasto con la giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, che l’errore fosse emendabile anche in sede contenziosa, pur in assenza di dichiarazione integrativa.

3. Con il terzo motivo deduce infine violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, e dell’art. 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Commissione tributaria regionale omesso di dichiarare la tardività della costituzione in giudizio di Equitalia Sud Spa e per avere condannato la contribuente alle spese pur riconoscendo l’errore materiale che aveva commesso, senza comunque indicare se la condanna, unitariamente avvenuta, fosse stata pronunciata a favore della Agenzia delle Entrate ovvero di Equitalia Sud.

4. Il primo motivo è inammissibile, in primo luogo, per difetto di autosufficienza, poiché il ricorso non trascrive il motivo di appello, il che non consente di verificare che cosa sia stato dedotto al conseguente fine di verificare il preteso difetto di pronuncia da parte del giudice d’appello.

4.1. E’ principio consolidato quello per cui, nel processo tributario di cassazione, il ricorrente, pur non essendo tenuto a produrre nuovamente i documenti, in ragione dell’indisponibilità del fascicolo di parte che resta acquisito, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 25, comma 2, al fascicolo d’ufficio del giudizio svoltosi dinanzi alla commissione tributaria – del quale è sufficiente la richiesta di trasmissione ex art. 369 c.p.c., comma 3, – deve rispettare, a pena d’inammissibilità del ricorso, il diverso onere di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, nonché dei dati necessari all’individuazione della loro collocazione quanto al momento della produzione nei gradi dei giudizi di merito (v, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 777 del 15/01/2019 (Rv. 652190 – 01; v. ancora Cass. Sez. Un. Sentenza n. 22726 del 03/11/2011 Rv. 619317 – 01 che ha sottolineato l’esigenza di consentire alla Corte di cassazione la verifica della doglianza esclusivamente mediante l’esame del ricorso).

4.2. In relazione alla suddetta esigenza, sottolineata anche dalle Sezioni Unite di questa Corte, sarebbe stato pertanto onere della ricorrente, imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non solo di trascrivere il motivo di appello, ma anche di indicare specificamente nel ricorso gli atti processuali su cui si fondava il ricorso per cassazione (ed in particolare l’atto di elezione di nuovo domicilio) e di trascriverli nella loro completezza con riferimento alle parti oggetto di doglianza, in virtù del principio secondo cui è necessario specificare, in ossequio al principio di autosufficienza, la sede in cui gli atti stessi erano rinvenibili, provvedendo anche alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 16900 del 19/08/2015 Rv. 636324 – 01).

4.3. La carenza totale di autosufficienza rende quindi inammissibile il motivo; tanto più che la ricorrente non ha neppure indicato (e tanto meno dimostrato) di avere notificato la asserita variazione del domicilio eletto alle controparti e la data in cui la variazione sarebbe stata depositata in segreteria rispetto alla data di fissazione dell’udienza e cioè gli elementi indispensabili per la validità della nuova elezione di domicilio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 1, considerato che le variazioni del domicilio o della residenza o della sede hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata alla segreteria della commissione e alle parti costituite la denuncia di variazione.

5. Il secondo motivo è infondato per la parte in cui la ricorrente si duole della mancata trasmissione della comunicazione di irregolarità.

5.1. Si evince chiaramente dalla sentenza impugnata e risulta incontestato in causa che la cartella è stata emessa per omessi e ritardati versamenti di IVA liquidati in conformità alla dichiarazione presentata dalla parte. Orbene, in tal caso, sulla base di una giurisprudenza ampiamente consolidata di questa Corte, in materia di riscossione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è neppure prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2, (v. Sez. 5, Sentenza n. 12023 del 10/06/2015 Rv. 635672 – 01; Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13759 del 06/07/2016 Rv. 640341 – 01).

5.2. Infatti, in tema di riscossione delle imposte, la L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5,” non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione “cartolare” che si basa sul mero controllo documentale di dati direttamente riportati in dichiarazione dal contribuente (v. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 9463 del 12/04/2017 Rv. 643769 – 01; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15740 del 28/07/2016 Rv. 640654 – 01 e successive conformi); e del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso (v. Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 27716 del 21/11/2017 Rv. 646427 – 01).

5.3. Ne consegue che, in caso di iscrizione a ruolo di omessi e tardivi versamenti di imposta sulla base di mero controllo cartolare, come nel caso in esame, non era previsto il contraddittorio preventivo e neppure la comunicazione di irregolarità (o avviso bonario) per cui la sua emissione, non dovuta, non poteva determinare la nullità della iscrizione a ruolo e della conseguente cartella di pagamento per violazione dei diritti di difesa e della possibilità di instaurare il contraddittorio con la Amministrazione Finanziaria anche onde godere della riduzione delle sanzioni, così come erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata. Ne’ tale obbligo poteva nascere, come sostiene la ricorrente, dalla rilevabilità dell’errore che il funzionario avrebbe potuto riscontrare sulla base di una incoerenza interna dei dati dichiarati, poiché si tratta di controllo “automatizzato” e cioè eseguito dal sistema informatica (che non richiede il controllo ipotizzato dalla ricorrente.

5.4. Il motivo è invece fondato laddove lamenta l’omesso esame da parte del giudice del merito della questione di non debenza del tributo iscritto a ruolo.

5.5. In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi in danno del contribuente, la dichiarazione integrativa per la loro correzione deve, invero, essere presentata, del D.P.R. n. 322 del 1998, ex art. 2, comma 8-bis, non oltre il termine di presentazione della dichiarazione riguardante il periodo di imposta successivo, portando in compensazione il credito eventualmente risultante. In caso di avvenuto pagamento di maggiori somme rispetto a quelle dovute, il contribuente, indipendentemente dal rispetto del suddetto termine, può però in ogni caso opporsi, in sede contenziosa, alla maggior pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria, pur senza poter opporre in compensazione tali somme alle maggiori pretese di quest’ultima, e può chiederne il rimborso entro il termine di quattro anni dal versamento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorso il quale non può più domandarne la restituzione nel corso del giudizio instaurato avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso, atteso che il principio della deducibilità, anche in giudizio, di suoi eventuali errori nella dichiarazione dei redditi non può essere utilizzato per eludere i termini decadenziali espressamente previsti dalla legge (v., per tutte, Sez. U, Sentenza n. 13378 del 30/06/2016 Rv. 640206 – 01 e, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 30151 del 20/11/2019 Rv. 655928 – 01).

5.6. In base a tale indirizzo ormai consolidato, cui si ritiene di dare continuità in questa sede, per cui vi è sempre la possibilità per il contribuente, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco – anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato- allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull’obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all’art. 2 cit.. (v. ancora Ord. 21740 del 26/10/2015; Sent. 26198/2014; Ord. 10775 del 25/5/2015, Ord. n. 3754 del 18/02/2014; Sent. n. 2226 del 31/01/2011), il motivo va quindi accolto poiché la sentenza impugnata, ritenendo che la scadenza dei termini per la dichiarazione integrativa a favore impedisse di fare valere l’errore nel giudizio contro la cartella di pagamento che aveva recuperato le imposte dichiarate, ha violato nella specie il principio di diritto derivante dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte, sopra indicato.

6. Il terzo motivo resta assorbito in conseguenza della pronuncia di annullamento con rinvio che comporterà anche una nuova valutazione sul carico delle spese in sede di giudizio di rinvio, mentre è solo il caso di rilevare che non esiste un principio per cui il giudice debba dichiarare la tardività della costituzione in giudizio della controparte, essendo al contrario consolidato il principio per cui, nel processo tributario, la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente non comporta alcuna nullità, stante il principio di tassatività delle relative cause, determinando soltanto la decadenza dalla facoltà di chiedere e svolgere attività processuali eventualmente precluse (v., per tutte, da ultimo, Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 14638 del 29/05/2019 Rv. 654129 01).

7. In conclusione, rigettato il primo motivo ed assorbito il terzo, si deve accogliere, per quanto di ragione, il secondo motivo, cassare la sentenza impugnata e rinviare per la decisione sul merito ed anche sulle spese del presente giudizio alla Commissione Tributaria del Lazio in diversa composizione.

PQM

La Corte, rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo motivo come in motivazione, assorbito il terzo, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio alla Commissione Regionale del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 9 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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