LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –
Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6071/2012 R.G. proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei ‘Portoghesi, 12;
– ricorrente –
contro
Masterflex s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Fiumanò, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Cesare Mancini, sito in Roma, via Ulpiano, 29;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, n. 5/21/11, depositata il 20 gennaio 2011;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 giugno 2021 dal Consigliere Catallozzi Paolo.
FATTI DI CAUSA
1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 20 gennaio 2011, di reiezione dell’appello dalla medesima proposto avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della Masterflex s.r.l. per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa dalla società per l’anno 2005 ai fini dell’i.v.a. e recuperata la maggiore imposta non versata.
2. Dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo era stata contestata l’omessa applicazione dell’i.v.a. ad alcune fatture emesse nei confronti di un soggetto spagnolo sul presupposto della insussistenza dei requisiti per la non imponibilità delle relative operazioni, atteso che il numero identificativo del destinatario delle fatture (la Magneto Latex s.l.) non risultava esistente presso il VIES e, dunque, non vi era prova del fatto che quest’ultimo fosse un soggetto passivo ai fini dell’i.v.a.
2.1. Il giudice di appello ha disatteso il gravame erariale ritenendo che, ai fini della non imponibilità delle operazioni intracomunitarie, fosse sufficiente la comunicazione dei dati identificativi del cessionario e che, comunque, i dati identificativi indicati nelle fatture erano esatti e corrispondevano al cessionario spagnolo.
3. Il ricorso è affidato a due motivi.
4. Resiste con controricorso la Masterflex s.r.l.
5. La ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.;
5. A seguito della rimessione della causa alla pubblica udienza, il pubblico ministero conclude chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, artt. 41,46 e 50, conv., con modif. nella L. 29 ottobre 1993, n. 427, per aver la sentenza impugnata ritenuto che le operazioni rilevate dovessero fossero considerate quali intracomunitarie pur in assenza della prova del fatto che il cessionario rivestisse lo status di soggetto passivo ai fini dell’i.v.a.
2. Con il secondo motivo deduce l’insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio, per aver la Commissione regionale ritenuto che la documentazione prodotta in giudizio fosse idonea a dimostrare la persistente soggettività fiscale ai fini dell’impresa cessionaria al momento della fatturazione delle operazioni rilevate, anche in considerazione della mancata attribuzione del codice identificativo utilizzato ad alcun soggetto passivo di i.v.a. spagnolo.
2.1. I motivi, esaminabili congiuntamente, sono infondati.
Deve osservarsi che secondo la giurisprudenza unionale l’esenzione della cessione intracomunitaria diviene applicabile solo quando il potere di disporre del bene come proprietario è stato trasmesso all’acquirente e quando il venditore prova che tale bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e che, in seguito a tale spedizione o trasporto, esso ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato membro di cessione (cfr. Corte Giust. 6 settembre 2012, Mecsek-Gabona).
Non costituiscono condizioni sostanziali per l’esenzione dall’i.v.a. di una cessione intracomunitaria l’ottenimento da parte dell’acquirente di un numero di identificazione i.v.a., valido ai fini della realizzazione di operazioni intracomunitarie, ovvero l’iscrizione dello stesso al sistema di scambio di informazioni in materia di imposta sul valore aggiunto, trattandosi di requisiti formali, che non pongono in discussione il diritto del venditore all’esenzione dall’i.v.a. allorché ricorrono le condizioni sostanziali della cessione intracomunitaria e non sussiste alcun serio indizio che lasci supporre l’esistenza di una frode (cfr. Corte Giust., 9 febbraio 2017, EuroTyre; Corte Giust., 20 ottobre 2016, Pleickl).
E’, dunque, contraria al diritto dell’Unione Europea un’interpretazione dell’art. 138, par. 1, della direttiva IVA che subordini il diritto all’esenzione dall’i.v.a. al rispetto di obblighi formali, laddove i requisiti sostanziali siano soddisfatti.
E’ stato, peraltro, evidenziato, che il principio di neutralità fiscale non può essere invocato, ai fini dell’esenzione dall’i.v.a., da un soggetto passivo che abbia partecipato intenzionalmente ad una frode fiscale mettendo a repentaglio il funzionamento del sistema comune dell’IVA (cfr. la richiamata giurisprudenza unionale).
Può, pertanto, affermarsi che non può negarsi l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di una cessione intracomunitaria per il solo motivo che il soggetto passivo non ha comunicato – o ha comunicato in modo errato – un numero di identificazione attribuito ai fini di tale imposta dallo Stato membro di destinazione, laddove non sussista alcun indizio serio che deponga a favore della sussistenza di una frode, il bene sia stato trasferito a destinazione di un altro Stato membro e risultino soddisfatti anche gli altri requisiti per l’esenzione (cfr., in tema, Cass., ord., 26 maggio 2021, n. 14554; Cass., ord., 13 maggio 2021, n. 12822; Cass. 15 ottobre 2018, n. 25651).
2.3. Orbene, nel caso in esame, la Corte territoriale ha accertato che “i dati identificativi indicati nelle fatture erano esatti e reali e corrispondevano alla ditta Magneto Latex con documenti del “Registro Mercantil de Madrid…”, lasciando così intendere che le modalità esecutive dell’operazione non palesavano elementi idonei a generare il sospetto di una frode fiscale, e ha aggiunto che la società contribuente aveva assolto l’onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano la deroga al normale regime.
Ha, in tal modo, accertato che le operazioni contestate sono state poste in essere con un soggetto che esercitava un’attività economica in Spagna e, dunque, con un soggetto passivo di imposta ai fini dell’i.v.a.
2.4. Un siffatto accertamento si sottrae al prospettato vizio motivazionale, in quanto ò risulta fondato sulla valutazione dei documenti prodotti in giudizio dalla parte e la cui contestazione da parte della ricorrente si risolve in una critica della valutazione delle risultanze probatorie effettuata dalla Commissione regionale che non può trovare ingresso in questa sede in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale e non può riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (cfr. Cass. 28 novembre 2014, n. 25332; Cass., ord., 22 settembre 2014, n. 19959).
2.5. La resistenza dell’accertamento fattuale operato dal giudice di appello a tale censura conduce a disattendere anche la doglianza per violazione di legge, in quanto l’argomentare, sul punto, della sentenza impugnata risulta coerente con i richiamati principi di diritto.
2.6. Una siffatta conclusione non si pone in contrasto con quanto affermato da questa Corte con l’ordinanza n. 28357 del 18 dicembre 2013, resa nell’ambito di altro giudizio vertenti tra le medesime parti per operazioni poste in essere con la medesima cessionaria in altro periodo di imposta – in relazione al quale l’Agenzia ricorrente aveva chiesto la trattazione congiunta dei ricorsi.
Infatti, tale decisione ha accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria sul fondamento dell’insufficiente motivazione della sentenza di appello su fatti controversi e decisi per il giudizio, in relazione alla mancata indicazione degli elementi da cui ha ritenuto provata “la sussistenza delle contestate operazioni commerciali”, mentre nel caso in esame, come evidenziato, l’accertamento operato sul punto dalla Commissione regionale si sottrae al vizio motivazionale prospettato in questa sede.
3. Pertanto, per le suesposte considerazioni il ricorso non può essere accolto.
4. In considerazione dell’assenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sulla questione controversa appare opportuno disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.
PQM
la Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 8 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021