LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sui ricorsi iscritti al n. 10685-10691/2015R.G. proposti da:
L.C., L.B., rappresentati e difesi dall’avv. Alfonso Mandara, con domicilio eletto in Roma, via Montello n. 20 presso lo studio dell’avv. Fiorangela Marano;
– ricorrenti –
contro
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso le sentenze della Commissione tributaria regionale della Campania n. 9105/32/14-9104/32/14, depositate il 17 ottobre 2014;
Udite le relazioni svolte nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2021 dal Consigliere Manzon Enrico.
RILEVATO
che:
Con le sentenze impugnate la Commissione tributaria regionale della Campania rigettava gli appelli proposti da C. e L.B. avverso le sentenze n. 42/32/12-44/32/12 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF 2005.
La CTR osservava in particolare che le pretese fiscali erano fondate sugli accertamenti penali relativi alla Dora Car srl, società “cartiera” ed evasore fiscale totale, mero schermo della società di fatto tra i due germani L., utilizzata, con il concorso dell’amministratrice, V.D., loro madre, per l’emissione di fatture per operazioni inesistenti (compravendita di vetture); che, a parte i motivi esaminati, tutti gli altri erano inammissibili in virtù del divieto di nuove domande/eccezioni D.Lgs. n. 546 del 1992 ex art. 57. Avverso tali decisioni propongono distinti ricorsi per cassazione i contribuenti deducendo un – identico – motivo unico articolato in quattro sottocensure.
Resiste con controricorsi l’Agenzia delle entrate.
CONSIDERATO
che:
Con l’unico motivo dedotto – ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-5 – i ricorrenti deducono più profili di violazione/falsa applicazione di norme di legge (D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 5, 55 e 163, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 41 bis, dell’art. 2697 c.c., dell’art. 2476c.c., comma 7 e dell’art. 2497 c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14) e vizio motivazionale, poiché la CTR non ha applicato correttamente le evocate norme sulla determinazione del reddito d’impresa societaria ed in particolare il divieto di doppia imposizione, sull’onere probatorio e la responsabilità sociale, sul litisconsorzio necessario e non adeguatamente motivato in ordine ai fatti delle cause.
Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate.
In via preliminare va rilevata l’infondatezza della critica inerente la violazione del litisconsorzio necessario, dovendosi fare applicazione del consolidato principio di diritto che “Nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito e relative, rispettivamente, alla rettifica del reddito di una società di persone ed alla conseguente automatica imputazione dei redditi stessi a ciascun socio, non va dichiarata la nullità per essere stati i giudizi celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) in violazione del principio del contraddittorio, ma va disposta la riunione quando la complessiva fattispecie, oltre che dalla piena consapevolezza di ciascuna parte prccessuale dell’esistenza e del contenuto dell’atto impositivo notificato alle altre parti e delle difese processuali svolte dalle stesse, sia caratterizzata da: (1) identità oggettiva quanto a “causa petendi” dei ricorsi; (2) simultanea proposizione degli stessi avverso il sostanzialmente unitario avviso di accertamento costituente il fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società che di tutti i suoi soci e, quindi, identità di difese; (3) simultanea trattazione degli afferenti processi innanzi ad entrambi i giudici del merito; (4) identità sostanziale delle decisioni adottate da tali giudici. In tal caso, la ricomposizione dell’unicità della causa attua il diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo (derivante dall’art. 111 Cost., comma 2, e dagli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali), evitando che con la (altrimenti necessaria) declaratoria di nullità ed il conseguente rinvio al giudice di merito, si determini un inutile dispendio di energie processuali per conseguire l’osservanza di formalità superflue, perché non giustificate dalla necessità di salvaguardare il rispetto effettivo del principio del contraddittorio” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 3830 del 18/02/2010, Rv. 611765 – 01).
Disposta quindi la riunione delle cause in questa sede, va notato che le sentenze impugnate sono state emesse lo stesso giorno dallo stesso Collegio di appello, sicché ricorrono tutti i presupposti per considerare sanabile e sanata la dedotta nullità delle sentenze impugnate e dei relativi giudizi.
Vanno poi anche ribaditi gli ulteriori consolidati principi di diritto:
– “In tema di ricorso per cassazione, la deduzione del vizio di violazione di legge consistente nella erronea riconduzione del fatto materiale nella fattispecie legale deputata a dettarne la disciplina (cd. vizio di sussunzione) postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito” (Cass., n. 6035 del 13/03/2018, Rv. 648414 – 01);
– “Con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione” (Cass. n. 9097 del 07/04/2017);
– “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta, mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito la cui censura è possibile, in sede di legittimità, attraverso il vizio di motivazione” (ex multis Cass., n. 26110 del 2015).
Quanto a quest’ultimo arresto giurisprudenziale, sempre in limine, bisogna osservare che le censure per vizio motivazionale sono inammissibili ex art. 348 ter c.p.c., trattandosi all’evidenza di un’ipotesi di “doppia conforme” nei due gradi i merito.
In virtù dei primi due arresti giurisprudenziali risultano invece inammissibili le ulteriori censure per violazione/falsa applicazione di legge, posto che evidentemente esse “mascherano” una, non consentita, richiesta di “revisionare” in questa sede la decisione di merito del giudice tributario di appello.
In conclusione i ricorsi vanno rigettati.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta i ricorsi; condnna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000 oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021