LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9763 del ruolo generale dell’anno 2013, proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12, elettivamente si domicilia;
– ricorrente –
contro
PROIND S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Giuseppe Cristiano ed elettivamente domiciliata in Roma, piazza Bologna n. 6, presso lo studio della Dott.ssa Lucia Fuccio Sanzà;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, depositata in data 21 febbraio 2012, n. 48/16/12;
sentita la relazione svolta dal consigliere Leuzzi Salvatore nella Camera di Consiglio del 9 giugno 2021.
FATTI DI CAUSA
Con avviso di accertamento l’Agenzia delle Entrate, Ufficio di Augusta, rettificava ai fini Ires, Irap e IVA il reddito dichiarato dalla Proind s.r.l., esercente “attività di ingegneria integrata”, relativamente all’anno di imposta 2004. I rilievi formulati riguardavano l’omessa dichiarazione di elementi positivi di reddito afferenti lavori in corso realizzati nella predetta annualità e di competenza del relativo esercizio nonché l’indebita contabilizzazione di costi relativi a operazioni oggettivamente inesistenti.
La CTP di Siracusa accoglieva il ricorso della contribuente.
La CTR della Sicilia rigettava il successivo appello erariale.
Il ricorso dell’Agenzia è affidato a otto motivi; resiste con controricorso la contribuente.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR valorizzato il profilo del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento ancorché non fosse stato mai sollevato.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2, come modif. dal D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1, comma 1, nonché del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56, comma 5, della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, per avere la CTR trascurato che l’avviso di accertamento era motivato per relationem, recando idoneo riferimento al PVC redatto dalla Guardia di Finanza.
Con il terzo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, e artt. 53 e 54, per essersi il giudice d’appello limitato ad una laconica adesione alla sentenza di primo grado, senza spiegare l’itinerario logico del proprio convincimento.
Con il quarto motivo si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 5, il difetto assoluto di motivazione e l’apparenza di questa per difetto di disamina logica e giuridica da parte del giudice d’appello, con conseguente impossibilità di ogni controllo su esattezza e logicità del suo ragionamento.
Con il quinto motivo si censura la violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 75, 93 e 109, per avere la CTR trascurato di considerare che le prestazioni eseguite nell’ambito del contratto di durata ultrannuale in corso alla chiusura dell’esercizio avrebbero dovuto essere valorizzate come rimanenze.
Con il sesto motivo si contesta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 43 e 67, nonché del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 127, per avere la CTR rilevato come ostativo all’accertamento un divieto di doppia imposizione sebbene le somme eventualmente pagate in eccedenza fossero suscettibili di essere richieste a rimborso.
Con il settimo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75, del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 19, 54 e 55, degli artt. 2697,2727 e 2729 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto di spettanza dell’Ufficio l’onere di provare la fittizietà delle operazioni, spettando, viceversa, al contribuente dimostrarne l’effettività, senza che sia sufficiente a tal fine l’esibizione di mezzi di pagamento o la formale regolarità della contabilità.
Con l’ottavo motivo si lamenta l’omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi ex art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la CTR trascurato di valorizzare la gamma di elementi istruttori forniti dall’Ufficio in punto di inesistenza delle operazioni su cui sono basate le detrazioni contestate.
Il primo motivo di ricorso è infondato in quanto dai motivi dell’originaria impugnazione si evince una contestazione ad ampio spettro della nullità dell’accertamento poiché fondato su elementi indiziari per dichiarazioni di terzi raccolte dai verificatori e inserite nel processo verbale di constatazione. In tal senso, il deficit motivazionale dell’atto impositivo veniva intercettato e dedotto. Il secondo motivo di ricorso inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo riportato il contenuto dell’avviso di accertamento che asseritamente rinvierebbe al PVC per relationem.
E’ fondata la terza censura, che adombra la violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost., comma 6, dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, e artt. 53 e 54, per essersi il giudice d’appello limitato ad una laconica adesione alla sentenza di primo grado, senza spiegare l’itinerario logico del proprio convincimento.
Nella specie, la CTR si è limitata ad osservare che “la sentenza dei giudici di prima istanza è meritevole di essere confermata”, salvo assiomaticamente soggiungere di “condividere tutte le motivazioni in base alle quali i giudici di primo grado hanno accolto il ricorso”.
Sfugge alla comprensione di questo Collegio il percorso logico seguito decisione d’appello, declinandosi la sentenza del giudice a quo in una acritica ed apodittica adesione ai convincimenti dei magistrati di primo grado.
Tuttavia, come chiarito ancor di recente da questa Corte “La sentenza d’appello non può ritenersi legittimamente resa “per relationem”, in assenza di un comprensibile richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, ai fatti allegati dall’appellante e alle ragioni del gravame, così da risolversi in una acritica adesione ad un provvedimento solo menzionato, senza che emerga una effettiva valutazione, propria del giudice di appello, della infondatezza dei motivi del gravame” (Cass. n. 2397 del 2021).
Invero, perché la sentenza d’appello possa dirsi correttamente motivata “per relationem” è imprescindibile che il giudice del gravame – diversamente da quanto accaduto nella specie – “dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicché dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame” (Cass. n. 20883 del 2019; Cass. n. 28139 del 2018).
Il terzo motivo va, in definitiva, accolto. Il che rende superfluo l’esame delle rimanenti censure, da dichiararsi assorbite.
All’accoglimento del terzo motivo, rigettati i primi due, assorbiti tutti gli altri, consegue la cassazione della sentenza, con il rinvio della causa per un nuovo esame alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
PQM
Rigettati i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza d’appello e rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021