LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29641/2020 proposto da:
K.C., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 38, presso lo studio dell’Avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania, n. 1825/2020 depositata il 28/10/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. K.C., cittadino del Senegal, della Regione della Casamance – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese per motivi familiari per avere sposato una donna che non era stata accettata dal proprio padre e non potendo contare sull’appoggio della propria famiglia di origine aveva deciso di fuggire, lasciando moglie e figli in Senegal, per costruirsi un futuro migliore – ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.
2. La Corte d’appello di Lecce con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’impugnazione proposta, con unico motivo sulla protezione umanitaria, avverso il provvedimento con cui il competente tribunale aveva respinto l’opposizione al provvedimento di diniego della protezione internazionale e di quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.
3. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1, n. 3.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 2511 del 2007, artt. 2-6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Difetto di motivazione e travisamento dei fatti.
Il ricorrente ha raggiunto una stabile integrazione in Italia e la Corte ha letto erroneamente siffatta risultanza istruttoria senza svolgere, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, alcun accertamento sulla situazione esistente nel Paese di origine, il Senegal, rispetto al quale si era limitata ad affermare che non vi era una situazione di “violenza generalizzata” che, destinata a valere per la diversa fattispecie della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), avrebbe determinato i giudici ad una motivazione apparente rispetto alla protezione umanitaria richiesta.
Le conclusioni raggiunte sulla insussistenza di rischi ai danni del richiedente in caso di rimpatrio era frutto di determinazioni apodittiche.
Il motivo è inammissibile perché volto a sollecitare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa e perché non si confronta con il passaggio dell’impugnata motivazione in cui i giudici di appello, per scrutinio della situazione esistente nel Paese di origine del richiedente, il Senegal, escludono attraverso una consultazione del portale EASO non solo, come deduce il ricorrente, una situazione di violenza generalizzata, ma anche l’esistenza di ragioni umanitarie.
La Corte esclude infatti una condizione di vulnerabilità del richiedente tale da far ritenere che egli, ove rientrasse in Senegal, incorrerebbe in una privazione del nucleo dei diritti fondamentali, in tal modo rimarcando la necessità che ad integrare l’invocato rimedio concorra anche una situazione di rischio individualizzato di colui che invochi tutela (vd. Cass. 03/04/2019, n. 9304).
La condizione del Senegal, ritenuto dai giudici di merito “Paese sicuro”, per un accertamento non censurato in ricorso, esclude in capo al richiedente il rischio individuale di lesioni al nucleo dei diritti fondamentali che consegua al suo rientro senza che valga, in senso contrario, come correttamente ritenuto dalla Corte di merito, che il ricorrente abbia una integrazione lavorativa in Italia.
L’integrazione socio-lavorativa nel Paese di accoglienza è destinata nel suo rilievo ad acquisire importanza crescente tanto meno la situazione del Paese di provenienza del richiedente protezione umanitaria si segnali per un vulnus ai diritti fondamentali dell’individuo, consentendo, anche, il mantenimento dei legami familiari, nel rispetto dell’art. 8 CEDU.
La Corte d’appello ha valorizzato la costituzione di un nuovo nucleo familiare in patria oltre alla connotazione di “Paese sicuro” del Senegal e in modo corretto ha quindi stimato la mera presenza di un lavoro (non assistita da ulteriori indici di radicamento in territorio italiano, quali la conoscenza della lingua, la disponibilità di un alloggio e la presenza di legami familiari vd., da ultimo, Cass. Sezioni Unite, n. 24413 del 2021), come non idonea a realizzare l’estremo dell’integrazione socio-lavorativa.
Il motivo generico contrasta gli argomenti della Corte di merito in modo non conducente ed è come tale inammissibile.
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, L. n. 110 del 2017, che ha reintrodotto il reato di tortura, ed i principi di cui all’art. 10 Cost., ed all’art. 3 CEDU; omesso esame delle condizioni del richiedente e del Paese di origine per l’applicabilità della protezione umanitaria. Non vi era stata alcuna valutazione comparativa tra situazione vissuta nel Paese di provenienza e quella goduta in Italia.
Il motivo è inammissibile perché non dialoga con la motivazione impugnata là dove la Corte di merito esclude l’allegazione di una condizione di vulnerabilità in capo al ricorrente.
La critica resta quindi definita, ancora, da una sollecitata diretta valutazione del merito da parte della Corte di cassazione che oblitera e non tiene efficacemente conto delle diverse conclusioni dei giudici di appello nel sollecitare l’attivazione dei poteri ufficiosi sulla situazione del Paese di provenienza.
4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile.
Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021