Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28453 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26602/2020 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 38, presso lo studio dell’Avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 968/2020 depositata il 17/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella 28/09/2021 dal Cons.

Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. C.L., cittadino del Senegal, della Regione della Casamance – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese, raggiungendo dapprima il Congo e quindi il Niger e la Libia e alla fine in Italia, per il timore di essere riconosciuto dai ribelli che, in due occasioni (la prima delle quali in una foresta mentre egli, falegname, era intento a fare legna, e la seconda quattro anni dopo), lo avevano fisicamente aggredito sottraendogli, nel corso della prima, i documenti (carta d’identità e carta di lavoro) – ricorre con tre motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con cui la Corte d’appello di Lecce ha rigettato l’impugnazione proposta e confermato il provvedimento a mezzo del quale il competente tribunale aveva respinto l’opposizione al provvedimento di diniego della protezione internazionale ed a quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

2. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1, n. 3.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Il racconto reso, di contro a quanto ritenuto dalla Corte di merito, non era generico ed il richiedente aveva fatto ogni sforzo per circostanziarlo, così osservando i presupposti di legge.

I giudici avrebbero dovuto accertare d’ufficio la situazione di pericolo in cui sarebbe incorso il richiedente D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, in caso di rimpatrio per un giudizio espresso, su fonti aggiornate, in ordine alla condizione socio-politica del Senegal.

Il motivo è inammissibile perché generico.

In materia di protezione internazionale, il giudizio sulla credibilità del racconto del richiedente, da effettuarsi in base ai parametri forniti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, è sindacabile in sede di legittimità nei limiti dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti – oltre che per motivazione assolutamente mancante, apparente o perplessa – spettando dunque al ricorrente allegare in modo non generico il “fatto storico” non valutato, il “dato” testuale o extratestuale dal quale esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale e la sua “decisività” per la definizione della vertenza (Cass. 02/07/2020, n. 13578; Cass. 19/06/2020, n. 11925; Cass. 05/02/2019, n. 3340).

Si tratta di prospettiva di critica del tutto mancante in ricorso a conforto del proposto motivo le cui deduzioni, pertanto, in quanto non rispettose dell’indicato modello, sconfinano inammissibilmente nel merito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Erano stati versati in appello certificati di specializzazione per pizzaiolo e panificatore e di frequenza di corso sulla sicurezza del lavoro e certificazione lavorativa relativa all’anno 2017 non valutati e non vi era stata alcuna analisi della condizione del Paese di origine.

Il motivo è inammissibile perché diretto ad una rivalutazione dei fatti già scrutinati in appello, inammissibile nel giudizio di legittimità.

L’omessa valutazione della situazione del Paese di origine denunciata in ricorso non si confronta con quella parte della motivazione con cui i giudici di appello valorizzano la mancata allegazione di situazioni di vulnerabilità del richiedente e di integrazione nel Paese di accoglienza, una volta apprezzata la non idoneità, a tal fine, dei corsi di formazione pure fatti valere e la inidoneità del reddito annuo da lavoro dichiarato (Euro 2.700,00).

3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia: violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, D.P.R. n. 349 del 1999, art. 28, comma 1, L. n. 110 del 2017, che ha reintrodotto il reato di tortura, ed i principi di cui all’art. 10 Cost., ed all’art. 3 CEDU; omesso esame delle condizioni del richiedente e del Paese di origine per l’applicabilità della protezione umanitaria.

Deduce il ricorrente che non vi era stata alcuna valutazione comparativa tra situazione vissuta nel Paese di provenienza e quella goduta in Italia.

Il motivo è inammissibile perché non dialoga con la motivazione impugnata là dove la Corte di merito esclude l’allegazione di una condizione di vulnerabilità in capo al ricorrente e di integrazione nel Paese di accoglienza, ferma, pure, l’inattendibilità del racconto dal primo reso e diretto a dare contenuto all’indicata condizione.

La critica conduce, pertanto, ad una nuova valutazione del merito che non tiene conto delle diverse conclusioni dei giudici di appello e che sollecita l’attivazione davanti questa Corte di poteri ufficiosi sulla situazione del Paese di provenienza senza farsi carico di struttura e contenuti propri dell’impugnazione ex art. 342 c.p.c., rispetto ai quali colui che ricorra in cassazione deve dedurre sulla mancata risposta dei giudici di appello nel confronto tra quanto richiesto e non ottenuto in primo grado e, ancora, obliterato in secondo.

4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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