LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26998/2020 proposto da:
S.A., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione e rappresentato e difeso dall’Avvocato Anna Moretti, per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE DI MILANO, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione Europea, n. 59733/2020 depositato il 08/08/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.
FATTI DI CAUSA
1. S.A., cittadino del Mali, della Regione di Kayes – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese per sfuggire alle minacce di morte a lui rivolte da un uomo che vantava pretese sul terreno dal primo ereditato dal proprio padre – ricorre con due motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.
2. Il Tribunale di Milano, decidendo su ricorso proposto il 12 marzo 2018, ha ritenuto non attendibili le dichiarazioni rese dal richiedente ed insussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento della protezione internazionale e del diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
3. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato, costituendosi tardivamente al dichiarato fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione della causa ex art. 371 c.p.c., comma 1.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il tribunale deciso sulla base di notizie relative al Paese di provenienza non aggiornate quanto all’ipotesi di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Il Wolrd Report 2020 di Human Rights Watch riferiva di una situazione di progressivo deterioramento nell’arco di tutto il 2019 del Mali e l’OCHA del gennaio 2020 avrebbe accentato il rischio di conflitti armati interni ad un livello pari al 9,8 su di una scala di 10 nell’ulteriore rilievo che ad oggi anche Kayes e Bamako non sono esenti da fenomeni di terrorismo, banditismo e crimini “benché le regioni più colpite rimangano quelle del centro-nord” (p. 12 ricorso).
Il motivo è inammissibile perché, versato in fatto, contrappone agli esiti raggiunti nell’impugnata decisione, differenti fonti e, per esse, accertamenti in fatto alternativi e privi di rilevanza.
Il dedotto “peggioramento” della situazione di violenza all’interno del Mali è fatto non capace di superare il diverso accertamento operato nell’impugnato decreto, in cui i giudici di merito hanno escluso nella zona di provenienza (ovest del Paese) del richiedente protezione una situazione di violenza indiscriminata nel contesto di un conflitto armato interno o internazionale secondo la definizione data della fattispecie di cui all’art. 14 lett. c) cit. dalla giurisprudenza di legittimità in adesione a quella della Corte di giustizia UE (ex multis: Cass. 17/07/2020, n. 15317; Cass. 02/03/2021, n. 5675).
Il richiamo sul punto alla giurisprudenza di merito, per menzionate pronunzie del tribunale di Milano, che avrebbe riconosciuto, invece, anche all’interno della Regione di Kayes l’esistenza di “fenomeni di terrorismo, banditismo e crimini benché le regioni più colpite rimangano quelle del centro nord” (p. 12 ricorso), si mostra poi non apprezzabile di per sé in sede di legittimità.
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il tribunale ha omesso di esaminare la “conclamata instabilità socio-politica del Paese di origine anche ai fini della protezione umanitaria” (p. 13 ricorso). Deve trovare applicazione il principio della cd. “comparazione attenuata”, affermato con l’ordinanza n. 1104 del 2020 della Corte di cassazione, secondo il quale, per quanto rileva in giudizio, quanto più intensa è la vulnerabilità accertata in giudizio, tanto più è consentito al giudice valutare con minor rigore il secundum comparationis.
Il motivo è inammissibile.
Fermo il rilievo, ai fini del riconoscimento della protezione per gravi motivi umanitari, del giudizio di comparazione tra condizione del richiedente protezione nel Paese di provenienza e condizione nel Paese di accoglienza – estremo ancora riaffermato, da ultimo, da Cass. SU 24413 del 2021 -, le allegazioni sul radicamento in Italia, integrate dalla conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato, risultano allegate solo al proposto ricorso per cassazione.
Si assiste, pertanto, per le stesse, ad una inammissibile richiesta di diretta rivalutazione del fatto che e’, come tale, non proponibile in sede di legittimità.
La motivazione impugnata, inoltre, là dove valorizza la presenza della sorella in Mali alla quale il richiedente avrebbe potuto ricongiungersi (e tanto al fine di escludere, per l’adottato rigetto, la violazione dell’art. 8 Cedu, in relazione alle condizioni di vita privata o familiare), non viene contrastata in ricorso.
La dedotta pur elevata criticità socio-politica del Paese di origine, in quanto non diretta a risolversi, nella sua obiettiva portata, in una crisi geopolitica o, ancora, in eventi calamitosi, causa di una radicale mancanza di beni di prima necessità, non vale a sostenere l’esistenza di ragioni di vulnerabilità in capo al ricorrente, nell’accezione obiettiva del requisito, per un operato raffronto tra condizioni godute nei diversi contesti di riferimento socio-politici e nel grado di integrazione in Italia.
L’estremo dell’integrazione socio-economica in Italia non toccato nell’impugnato decreto resta censurato in ricorso soltanto, ed inammissibilmente, con l’allegazione, nuova, della conclusione di contratti di lavoro a tempo determinato intervenuta nelle more del giudizio.
3. Il ricorso è in via conclusiva inammissibile.
4. La natura delle censure proposte dal ricorrente, che giustifica la declaratoria di inammissibilità del ricorso, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, esclude la necessità di soffermarsi, in questa sede, sulla questione relativa all’invalidità della procura ad litem per mancanza di certificazione della data di rilascio, risolta in senso affermativo da una recente pronuncia di questa Corte (cfr. Cass., Sez. Un., 1/06/2021, n. 15177) e su quella, successiva, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, comma 13, introdotto dal D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, art. 6, comma 1, lett. g), convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46 (cfr. Cass., Sez. III, 23/06/2021, n. 17970).
Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2021.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021