Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.28455 del 15/10/2021

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26602/2020 proposto da:

A.O., elettivamente domiciliato in Roma, Viale Angelico, 38, presso lo studio dell’Avvocato Marco Lanzilao, che lo rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, domiciliato per legge presso gli uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce, n. 277/2020 depositata il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 28/09/2021 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

FATTI DI CAUSA

1. A.O., cittadino nigeriano, nato nell’Edo State – che nel racconto reso in fase amministrativa, davanti la competente Commissione territoriale, aveva dichiarato di aver abbandonato il proprio Paese raggiungendo dapprima la Libia e quindi l’Italia per sottrarsi alla vendetta dei parenti del padre che gli contestavano di non esserne il figlio biologico per avere avuto la madre una relazione extraconiugale e per cercare il vero padre che sapeva essere venuto in Italia – ricorre con tre motivi per la cassazione del decreto in epigrafe indicato.

2. La Corte d’appello di Lecce con la sentenza in epigrafe indicata ha rigettato l’impugnazione proposta e confermato il provvedimento con cui il competente tribunale aveva respinto l’opposizione al provvedimento di diniego della protezione internazionale ed a quella umanitaria, nella ritenuta insussistenza dei presupposti di legge.

3. Il Ministero dell’Interno si è costituito tardivamente al dichiarato fine di partecipare alla eventuale udienza di discussione ex art. 370 c.p.c., comma 1, n. 3.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la mancata concessione della protezione sussidiaria alla quale il ricorrente aveva diritto per le condizioni socio politiche del Paese di origine; la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.; la contraddittorietà tra fonti citate e conclusioni. Il giudice di merito ha escluso un conflitto armato interno o internazionale nella zona a sud della Nigeria, da cui proviene il richiedente, senza consultare fonti aggiornate.

Il motivo è inammissibile perché fa valere un travisamento dei contenuti delle Coi che non risulta affatto dall’impugnato provvedimento senza, in ciò, confrontarsi con l’impugnata sentenza là dove la corte di merito ha rettamente posto a base della verifica la nozione della situazione di violenza indiscriminata equiparabile al conflitto armato interno indicata dalla giurisprudenza di questa corte di legittimità in conformità con la nota giurisprudenza della CGUE; e perché contesta nel merito le conclusioni raggiunte dalla Corte territoriale incorrendo in una critica di fatto non apprezzabile nel giudizio di legittimità.

Il motivo è altresì inammissibile là dove non dialoga con il provvedimento impugnato nella parte in cui questo esclude, nella zona del sud della Nigeria da cui proviene il richiedente, una violenza indiscriminata anche quale esito della operatività del gruppo terroristico di *****, invece indicato come presente nel nord est del Nigeria, Paese di cui pure la Corte di merito valorizza l’estrema vastità dei territori.

2. Con il secondo motivo il ricorrente fa valere la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 4,5,6 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8; difetto di motivazione e travisamento dei fatti. Nel denegare la protezione umanitaria la Corte di merito non ha valutato la situazione socio-economica del paese di provenienza, la situazione del ricorrente e quella cui egli sarebbe stato esposto in caso di rimpatrio nella comparazione tra le due. Le conclusioni sull’assenza di rischio sarebbero apodittiche.

Il motivo è inammissibile per contrasto con il costante orientamento di questa Corte.

La lesione dei diritti umani fondamentali, integrativi dello statuto dell’individuo, connessa alla situazione di rischio presente nel Paese di provenienza, deve essere allegata dal ricorrente e permettere una individualizzazione di quel rischio, idonea a consentire al giudice di merito la necessaria e concreta comparazione tra i due contesti di vita dello straniero rispetto alla deprivazione nel godimento dei primi e tanto là dove, diversamente, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma, piuttosto, quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 (vd., da ultimo, Cass. 04/08/2021, n. 22274; in termini: Cass. 03/04/2019, n. 9304).

Dell’indicato principio, nel solco della cui affermazione si pone anche Cass. SU n. 24413 del 2021, la Corte d’appello fa corretta applicazione nella parte in cui rileva, nella inattendibilità del racconto reso, l’insussistenza di ulteriori ragioni di vulnerabilità. Il ricorso, che delle norme in applicazione, nella interpretazione consolidata fornita dalla giurisprudenza di questa Corte, vorrebbe offrire una diversa interpretazione, è inammissibile anche perché non offre ragione per mutare indirizzo (art. 360-bis c.p.c., n. 1).

Il raffronto tra il contesto socio-economico di riferimento nel Paese di accoglienza e quello di provenienza non vale infatti, esaustivamente, ad integrare i presupposti per il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria alla cui definizione deve concorrere la situazione di vulnerabilità del richiedente protezione, puntualmente allegata, nella raggiunta integrazione nel Paese di accoglienza: elementi questi che, obliterati in ricorso, rendono, oltre alle indicate ragioni, inammissibile la portata critica perché generica.

Il motivo è altresì generico e quindi inammissibile anche per il dedotto difetto assoluto di motivazione ed il travisamento dei fatti che sono sostenuti in ricorso solo discorsivamente.

3. Con il terzo motivo il ricorrente fa valere la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5; l’omessa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e dell’art. 19 D.Lgs. cit.; l’omessa applicazione dell’art. 10 Cost.; l’omessa valutazione di fonti informative relative alla situazione socio-economica del Paese; l’omesso esame della condizione personale del richidente.

Il motivo è inammissibile perché generico e, all’esito e nel resto, perché sollecita una rivalutazione del merito attraverso una diversa lettura dei fatti per un sindacato non proponibile in sede di legittimità.

4. Conclusivamente il ricorso è inammissibile.

Nulla sulle spese essendo l’amministrazione rimasta intimata.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 28 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2021

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